Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12836 del 22/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12836 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

Data pubblicazione: 22/06/2015

ORDINANZA
sul ricorso 12926-2013 proposto da:
PIARULLI FILIPPO PRLFPP7107A662H, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIA ANTEZZA, rappresentato e difeso dall’avvocato
MADDALENA MERAFINA, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 123/14/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 25.10.2012, depositata il 13/11/2012;
()

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antezza Antonia (per delega avv.
Merafina Maddalena) che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento

del ricorso.

Ric. 2013 n. 12926 sez. MT – ud. 15-04-2015
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
12926/2013
RICORRENTE: Filippo Piarulli
INTIMATO: Agenzia Entrate

2. L’Agenzia si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso è apparso al relatore fondato.
In quanto alla difesa del contribuente non è stato dato avviso della data di decisione della
controversia in secondo grado; non potendo tale avviso essere sostituito —secondo il relatore — dalla
annotazione della data di udienza, contenuta nella ricevuta di deposito dell’atto di costituzione in
giudizio.
Il Collegio è andato di contrario avviso ritenendo che ciò che rileva è che la parte abbia avuto sicura
notizia della data in cui la procedura sarà decisa, circostanza realizzata nel caso de quo.
La opinabilità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.
Pqm
La Corte rigetta il riscorso compensa fra le parti le spese del presente grado; sussistono le
condizioni di cui all’art. 1 comma 17, della “Legge di stabilità 2013” (legge 24 dicembre 2012, n.
228) modificativa dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) Così deciso nella camera di consiglio
della sesta sezione civile il 15 aprile 2015

1. Il sig. Filippo Piarulli ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia 123/14/12 del 13 novembre
2012 che ha accolto l’appello dell’Ufficio ,
affermando la legittimità di avvisi di accertamento imposte dirette ed IVA per gli anni 2005 e
2006.

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