Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12836 del 22/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3674/2016 R.G. proposto da:

M.C., E.C. ed E.L., rappresentati e

difesi dall’Avv. Giuseppina Loffredo, con domicilio eletto in Roma,

via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell’Avv. Leonardo

Brasca;

– ricorrenti –

contro

E.N.;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 2

novembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile

2017 dal Consigliere Mercolino Guido.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che M.C., C. e E.L. hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto indicato in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto dai ricorrenti avverso il decreto del 4 maggio 2015, con cui il Tribunale di Nola aveva modificato le condizioni concordate tra la M. ed il coniuge E.N. nel verbale di separazione consensuale omologato il 19 ottobre 1999, revocando il contributo dovuto dall’ E. per il mantenimento dei figli C. e L., e determinando in Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gl’indici Istat, l’assegno mensile dovuto per il mantenimento della M.;

che l’ E. non ha svolto attività difensiva.

Considerato che il terzo motivo d’impugnazione, logicamente prioritario rispetto agli altri motivi, e riflettente l’omessa pronuncia in ordine al motivo di reclamo con cui era stata fatta valere l’incompetenza del Giudice adito in primo grado, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, non essendo corredato dalla trascrizione delle censure proposte, necessaria per consentire a questa Corte di verificare che la questione sollevata non sia nuova e di valutarne la fondatezza, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (cfr. Cass., Sez. 2, 20/08/2015, n. 17049; 2/12/2005, n. 26234; Cass., Sez. lav., 17/08/2012, n. 14561);

che, conseguentemente, è inammissibile anche il primo motivo, con cui i ricorrenti ripropongono la questione di competenza, non essendovi alcuna certezza che la relativa eccezione, tempestivamente sollevata in primo grado e rigettata dal Tribunale di Nola, sia stata fatta ritualmente valere come motivo di reclamo, e dovendosi conseguentemente ritenere che in ordine alla competenza del Giudice adito si sia formato il giudicato interno, preclusivo dell’ulteriore deduzione della medesima questione in sede di legittimità;

che è infine inammissibile il secondo motivo (erroneamente rubricato anch’esso come terzo), con cui i ricorrenti censurano il decreto impugnato nella parte in cui ha confermato la revoca dell’assegno posto a carico dell’intimato per il mantenimento dei figli, affermando che la Corte di merito non ha tenuto conto del mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte degli stessi, ormai maggiorenni ma ancora conviventi con la M.;

che, in quanto avente ad oggetto la sussistenza dei presupposti per la revoca dell’assegno, la censura non attinge la ratio decidendi del decreto impugnato, il quale si è astenuto dall’esaminare nel merito la predetta questione, limitandosi a rilevare che i motivi di reclamo riguardavano esclusivamente la disparità di reddito tra le parti e le difficoltà economiche in cui versava la M., e concludendo pertanto per la mancata impugnazione del decreto di primo grado, nella parte in cui aveva disposto la revoca dell’assegno dovuto per il mantenimento dei figli;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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