Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12836 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14771/2014 proposto da:

G.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato

RITA FERA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANLUIGI BARONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA

PERSIANI, GIOVANNI BERETTA che la rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 19/12/2013 R.G.N. 51/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato BARONE GIANLUIGI;

udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, G.E., titolare di pensione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i Ragionieri ed i Periti commerciali (CNRP) con decorrenza rispettivamente dal 1.04.07, chiedeva che la Cassa fosse condannata, in applicazione del criterio del pro rata previsto dalla L. 8 agosto 1995, art. 3, comma 12, a riliquidare il trattamento pensionistico secondo le modalità di calcolo previste antecedentemente alla Delib. adottate dal Comitato dei delegati della Cassa Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 luglio 2003 e Delib. 20 dicembre 2003.

2. Accolta la domanda e proposto appello dalla Cassa, la Corte d’appello di Trento con sentenza del 19.12.13 accoglieva l’impugnazione e rigettava la domanda dell’assicurato. La Corte, ricostruita la vicenda normativa della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, riteneva che la clausola di salvezza contenuta nello stesso comma 763 costituisse non la sanatoria di precedenti violazioni di legge, ma l’affermazione che parametro di validità delle delibere adottate dalla Cassa – a partire dall’entrata in vigore della legge (1 gennaio 2007) – fosse in nuovo art. 3, comma 12, di modo che la loro validità, anche se contestata in base alla precedente normativa, per il futuro avrebbe dovuto essere nuovamente valutata sulla base delle nuove disposizioni. Essendo nella specie la liquidazione effettuata sulla base di disposizioni regolamentari (nascenti dalle contestate delibere) conformi ai principi del pro rata desumibili dal nuovo testo della L. n. 353, art. art. 3, comma 12, era accolta l’impugnazione e respinta la domanda.

Quanto al coefficiente di neutralizzazione (ovvero alla riduzione della quota retributiva della prestazione di anzianità proporzionale all’età dell’assicurato, decrescente per le anzianità anagrafiche correnti tra il compimento dei 58 e dei 64 anni, art. 53, comma 4, del regolamento in vigore dal 1.01.04, nel testo determinato dalle Delib. 7 giugno 2002 e Delib. 20 dicembre 2003), la Corte riteneva che si trattasse di graduazione del trattamento con finalità dissuasive, destinate a scoraggiare l’anticipazione eccessiva della pensione in relazione all’aspettativa di vita. Il collegamento esclusivo con l’età anagrafica, rendeva il coefficiente incompatibile con l’istituto del pro rata.

4. G. ha proposto ricorso per cassazione. La Cassa ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. I motivi di ricorso possono essere riassunti sintetizzati come segue.

5.1. Con il primo motivo è dedotta violazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763 e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, nel testo originario, sostenendosi che i provvedimenti ed i regolamenti fondati sulle disposizione della formulazione previgente non debbono essere valutati sulla base dei nuovi criteri. La clausola di salvezza degli atti e delle deliberazioni adottati prima dell’entrata in vigore della L. n. 296, non vale a sanare disposizioni originariamente illegittime e sarebbe operativa, a tutto concedere, solo dopo il 1.01.07, in quanto solo da tale data sarebbero conosciuti i parametri fissati dalla legge in questione. Analogamente la disposizione della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, di interpretazione autentica della L. n. 296, art. 1, comma 763, secondo cui gli atti e deliberazioni già presi in considerazione dal comma 763 “si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”, è applicabile solo per i pensionamenti attuati dopo il 1.01.14, data di entrata in vigore della legge.

5.2. Con il secondo motivo è dedotta violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, in quanto i criteri di determinazione della pensione previsti dagli artt. 50 e 53 del regolamento (nel testo introdotto dalla Delib. 20.1.2.03) non rispetterebbero, comunque, i diversi criteri del nuovo testo dell’art. 3, comma 12.

5.3. Con il terzo motivo è dedotta nuovamente violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, con riferimento alla ritenuta legittimità dell’art. 53 del regolamento di esecuzione, nella parte in cui prevede il coefficiente di neutralizzazione della quota retributiva della prestazione.

6. Per l’esame dei tre di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perchè pongono questioni di interpretazione delle leggi che delineano il quadro normativo che disciplina la materia dei trattamenti pensionistici erogati dalla CNRP, debbono richiamarsi i seguenti principi enunziati dalle Sezioni unite con la sentenza 16.09.15 n. 18136 a composizione di un contrasto giurisprudenziale insorto nell’ambito della Sezione ordinaria.

A) Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 763, alla disposizione dell’art. 3, comma 12 della legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1 gennaio 2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.

B) Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione della L. n. 335 del 1995, medesimo art. 3, comma 12, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006. Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1 gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 novembre 2003)”.

8. L’applicazione di tali principi non dà luogo alla violazione dei principi enunziati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo paventata dalle parti ricorrenti con la memoria conclusiva. Al riguardo può farsi rinvio alla motivazione della sentenza delle Sezioni unite 8.09.15 n. 17742 che, con riferimento alla fattispecie in esame, esclude la violazione di detti parametri.

I tre motivi sono, dunque, infondati e il ricorso deve essere rigettato.

9. Il ricorrente con la memoria presentata ex art. 378 c.p.c., sostiene che l’interpretazione data dalle Sezioni unite e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità al complesso normativo costituito dalla L. n. 296, art. 1, comma 763 e dalla L. n. 147, art. 1, comma 488, comporta la legificazione degli atti regolamentari adottati dagli enti previdenziali sino al 31.12.06. Così interpretato, tale complesso normativo si porrebbe in contrasto con l’art. 117 Cost., nella parte in cui dispone che la potestà legislativa è esercitata dallo stato nei rispetti dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, di modo che si renderebbe necessario sollevare questione di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale.

Le obiezioni in questione sono state già confutate da questa Corte con le sentenze n. 17742 del 2015 (a Sezioni unite) e 24221 del 2014 (a Sezione semplice), con le quali si evidenziava non solo la effettività dell’interpretazione autentica, ma anche l’insussistenza di ogni pretesa esuberanza normativa delle disposizioni regolamentari della Cassa di previdenza, atteso che “il legislatore ha fatto proprio, a partire dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, il criterio disegnato dalla Cassa nelle sue precedenti delibere per regolare il trattamento pensionistico di chi, essendo andato in quiescenza dopo (o meglio, non prima di) tale data, aveva una posizione previdenziale maturata nel precedente più favorevole criterio retributivo rispetto al nuovo meno favorevole criterio contributivo” (v. pag. 24 della sentenza 17742).

10. In ragione dell’incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi che hanno sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

11. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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