Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12836 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4397-2012 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato ENRICA BASTONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DE GUIDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 802/2010 della COMM.TRIB.REG. LAZIO SEZ.DIST.

di LATINA, depositata il 30/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

M.M. propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 802/40/10 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio pronunciata in controversia riguardante l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per IVA, IRAP e IRPEF con il quale l’Ufficio provvedeva, relativamente all’anno di imposta 2003, a determinare nei confronti dello stesso un reddito netto pari ad Euro 46.299,00. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Il contribuente con nota del (OMISSIS) ha chiesto la proroga della sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, (già richiesta con nota del (OMISSIS)) fino al (OMISSIS), depositando domanda di definizione delle liti fiscali, e modello F24 relativo al pagamento dell’importo dovuto di Euro 34.643,98 corredato delle ricevute di inoltro con mezzi telematici e di pagamento delle somme dovute ai fini della definizione. Questa Corte con ordinanza del 20.11.2019 ha rinviato la causa a nuovo ruolo con richiesta di informazioni all’Agenzia delle entrate sulla regolarità della definizione della lite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modifiche dalla L. n. 96 del 2017, allegando F24 con attestazione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute ai fini della definizione; L’Agenzia delle Entrate con nota del (OMISSIS) ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza di definizione agevolata, riferendo che la Direzione Provinciale di Frosinone ha comunicato che M.M. ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;

– Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, stabilisce che: “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro i131 luglio 2018 con le modalità previste per le notificazioni degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

– Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2018. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, allegando anche la nota del (OMISSIS) della Direzione Provinciale di Frosinone;

– In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudi7io estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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