Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12836 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12836 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 10282-2013 proposto da:
SULPIZII ENRICO DI SULPIZII ROBERTO & C SNC
00173020678, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEL GESU’ 57, presso lo studio dell’avvocato MOSSUCCA
FILOMENA, rappresentata e difesa dall’avvocato URBINI
MARISTELLA giusta procura speciale in calce al
2014

ricorso;
– ricorrente –

908

contro

DI

NATALE

OMBRETTA

RICCARDO

DNTRCR68A13H501V,

RUGGIERI

NATALE

MARCELLO

DI

RGGMRT47D49A628W,

1

Data pubblicazione: 06/06/2014

DNTMCL69C18H501B,

DI

NATALE

GIANLUCA

DNTGLC73A29H501G, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato
FILIPPO DE JORIO, che li rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del controricorso;

nonchè contro

NEW HOUSE DI LULLI ANGELO & C SAS , SULPIZII BARBARA,
SULPIZII ROBERTO, SULPIZII MARIDORA, COPPA GIUSEPPE;

intimati

nonchè da

NEW HOUSE S.R.L. già NEW HOUSE S.A.S. DI ANGELO LULLI
E C. in persona del Legale Rappresentante pro tempore
Sig.ra VINCENZA DI GIOVANNI elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA RENATO FUCINI 288, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO RENZI, rappresentanta e difesa
dall’avvocato FABRIZIO MARINELLI giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

RUGGERI OMBRETTA, DI NATALE RICCARDO, DI NATALE
MARCELLO, DI NATALE GIANLUCA elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10 presso lo
studio dell’avvocato DE JORIO FILIPPO che li
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;

2

– controricorrenti –

nonché contro
SULPIZII

BARBARA,

SULPIZII

ROBERTO,

SULPIZII

MARIDORA, COPPA GIUSEPPE, SULPIZII ENRICO S.N.C. DI
SULPIZII ROBERTO E C.;

intimati

di L’AQUILA, depositata il 12/04/2012, R.G.N.
954/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato MARISTELLA URBINI;
udito l’Avvocato FILIPPO DE JORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto di tutti i ricorsi;

3

avverso la sentenza n. 369/2012 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ombretta Ruggeri propose appello avverso le statuizioni della
sentenza del tribunale di Teramo in data 8.5.2007, con la
quale era stata rigettata la sua domanda riconvenzionale di
revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., proposta nel

Sulpizii Enrico snc di Roberto Sulpizii e C. e New House sas
di Lulli Angelo e C..
Nel giudizio di appello intervennero Riccardo, Marcello e
Gianluca Di Natale, figli della Ruggeri, aderendo ai motivi
di impugnazione.
La Corte d’Appello, con sentenza del 12.4.2012, accolse la
domanda revocatoria e dichiarò inefficaci ” nei confronti
degli appellanti” gli atti di compravendita in data 4.5.1996
tra la snc Coppa e Sulpizii, la snc Sulpizi Enrico e la sas
New House.
Hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, affidato ad
un motivo la società Sulpizii Enrico snc di Sulpizii Roberto
& C., ed a due motivi illustrati da memoria la New House srl,
già New House sas di Angelo Lulli e C..
Ad entrambi i ricorsi resistono con controricorsi illustrati
da memoria Ombretta Ruggeri e Riccardo, Marcello e Gianluca
Di Natale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4

giudizio di opposizione di terzo promosso dalle società

Nessun provvedimento è adottato in ordine all’istanza di
modifica dell’ordinanza che ” ha disposto la riunione dei
giudizi contraddistinti dai nn. R.G. 2742/07 – 30245/07 3146/2008 – con il giudizio contraddistinto dal n. R.G.
10282/2013″ per essersi limitata l’ordinanza presidenziale

congiuntamente senza l’adozione di alcun provvedimento di
riunione.
Va, poi, in via preliminare, disattesa l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla
società Sulpizii Enrico snc di Sulpizii Roberto & C. per
nullità della procura speciale, per non essere indicato chi
abbia sottoscritto la stessa procura e la sua qualità di
rappresentante legale.
Il timbro della società Sulpizii Enrico s.n.c. apposto in
calce alla procura rilasciata all’avv. Maristella Urbini procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione – e la
sottoscrizione evidente di Roberto Sulpizii – socio della
società di persone -, la cui firma non appare illeggibile,
rendono corretta ed idonea la procura come rilasciata.
D’altra parte, in tema di capacità processuale, ai sensi
dell’articolo 75 c.p.c., la persona fisica che sta in
giudizio come organo di una persona giuridica – sia essa ente
o società – ed ha rilasciato mandato al difensore non ha
l’onere di dimostrare detta veste, che deve presumersi
legittimamente dedotta, spettando piuttosto a colui che
5

del 30.5.2013 a disporre che le case fossero trattate

contesta il potere rappresentativo l’onere di provare la
inesistenza del rapporto organico ( Cass. 9.11.2006 n.
23916).
Ricorso principale della società Sulpizii Enrico snc di
Sulpizii Roberto & C.

Roberto & C. denuncia violazione dell’art. 360 primo comma n.
5.
Rileva che ” La Corte d’appello ometteva di esaminare alcuni
fatti decisivi per il giudizio – già oggetto di discussione
nel corso del processo. Inoltre, la decisione della Corte
territoriale, non è supportata da prove in favore dei sig.ri
Ruggeri/Di Natale; il giudice ha omesso di esaminare elementi
di prova – già in atti – come ad es. l’avvenuto pagamento del
prezzo – già oggetto di discussione nel corso dei due gradi,
e ampiamente provato mediante gli assegni prodotti; il
difetto di legittimazione attiva della Ruggeri – già
sollevata in primo grado e reiterata nel secondo – poiché la
medesima era priva di titolo esecutivo nei confronti della
ditta Coppa e Sulpizii avendo – la medesima – ottenuto un
titolo contro la Sco. Asa Trasporti; la violazione dell’art.
2664 c.c. creando incertezza assoluta sulla persona giuridica
cui l’atto di sequestro (poi trasformato in pignoramento) si
riferiva.
Il motivo non è fondato.

6

Con unico motivo la società Sulpizii Enrico snc di Sulpizii

La ricorrente, sotto l’apparente vizio di motivazione, in
realtà persegue una nuova ed inammissibile rivalutazione
delle prove, già compiuta dalla Corte di merito cui compete e
che, a fronte di una corretta motivazione – come nella specie
– non è ammissibile in sede di legittimità.

pagamento del prezzo della compravendita immobiliare, la
Corte, dopo avere esaminato il materiale probatorio, ha
ritenuto che non esista la prova ” che quel prezzo sia stato
effettivamente pagato”; al che consegue che una valutazione,
seppure in senso negativo rispetto alle aspettative della
ricorrente, vi è stata.
Quanto all’esistenza del consilium fraudis, vale a dire della
mala fede in capo alla società venditrice ed alle società
acquirenti, la Corte di merito ha esaminato puntualmente ed
accuratamente gli elementi probatori acquisiti concludendo
per la conoscenza del pregiudizio che gli atti di
disposizione avrebbero arrecato ai creditori diminuendo la
garanzia patrimoniale, ai sensi dell’art. 2740 c.c..
In particolare, la Corte di merito ha valutato che il fatto
che “tanto la società venditrice quanto le due società
acquirenti fossero società di persone, e che fossero
amministrate da soggetti legati da vincoli affettivi, o di
stretta parentela con i soggetti (Sulpizii Silvio e Coppa
Massimo) che erano stati condannati, anche in proprio al
ristoro del danno, costituisce circostanza che, letta in
7

In particolare, quanto alla supposta omessa valutazione del

sinergia

con gli

altri

elementi presuntivi

esposti

dall’appellante, ed in particolare al complessivo contenzioso
che fin dal 1982 contrapponeva gli eredi del Di Natale ai
responsabili del sinistro, induce a ritenere che gli
amministratori di tutte e tre le società fossero ben

figli, nei confronti della società venditrice; e che
conoscessero perciò il pregiudizio che con quegli atti di
disposizione veniva arrecato alle loro ragioni, essendo
insufficienti i restanti beni dei debitori a soddisfarle”.
Trattasi di condivisibile motivazione – ancorata ad una serie
di elementi esposti e puntualmente riportati in sentenza
(pagg. 11-14) – fondata su principi di diritto più volte
affermati dalla Corte di legittimità per i quali la prova
della

participatio fraudis

del terzo, necessaria ai fini

dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, nel caso
in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere
del credito, può essere ricavata anche da presunzioni
semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale
tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda
estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza
della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass.
5.3.2009 n. 5359; v. anche Cass. 17.8.2011 n. 17327; Cass.
29.5.2013 n. 13447).
Quanto, ancora, agli ulteriori elementi dai quali la
ricorrente principale vorrebbe trarre la prova della buona
8

i

consapevoli del credito vantato dalla Ruggeri, e dai suoi

fede in capo ad acquirente e venditore, in considerazione
dell’errore contenuto nel titolo esecutivo e delle sue
conseguenze, a parte l’irrilevanza di alcune circostanze
indicate con riferimento alle vicende risarcitorie successive
al sinistro stradale in cui aveva perso la vita Alfonso Di

merito ha esaminato questo profilo pervenendo alla
conclusione che ” Le vendite, quindi, erano chiaramente
preordinate a sfruttare l’errore contenuto nel (ricorso e)
nel decreto di sequestro ( che indicava il debitore
nell’A.S.A. Trasporti invece che nella s.a.s. Coppa e
Sulpizii) e nella successiva sua trascrizione, al fine di
diminuire la garanzia generica dei creditori (art. 2740
c.c.), riducendo le aspettative di soddisfacimento dei loro
diritti; in un momento in cui, peraltro, il conducente
dell’autocarro era stato già condannato in sede penale, ed
era già stata accertata, in primo grado, la responsabilità
della società proprietaria dell’autocarro”.
Anche gli ulteriori profili evidenziati nel ricorso – sempre
nell’ottica della mancata consapevolezza del pregiudizio
arrecato ai creditori con le vendite in esame – peccano
dello stesso vizio inizialmente evidenziato: mirano cioè ad
una nuova rivalutazione dei fatti di causa.
Così, con riferimento al tempo trascorso dal sequestro
conservativo e dal pignoramento rispetto alle vendite,
all’età dei soci all’epoca del sinistro, ed alla firma
9

Natale, sta di fatto che, anche in questo caso, la Corte di

apposta da Roberto Sulpizii sulla cartolina di ricevimento
della notifica della comunicazione dell’udienza per il
giuramento del c.t.u.( nella procedura esecutiva n. 254/91;
tutti elementi che sono stati sostanzialmente valutati dalla
Corte di merito nell’esame complessivo del materiale

insufficienza a supportare le ragioni delle attuali
ricorrenti.
Quanto al difetto di legittimazione attiva della Ruggeri ed
alla violazione dell’art. 2664 c.c., sono punti che non
costituiscono oggetto della sentenza di appello impugnata,
riferendosi piuttosto all’opposizione all’esecuzione,
oggetto di altra e diversa impugnazione.
Il loro esame è, pertanto, inammissibile in questa sede.
Da ultimo, non può essere neppure condivisa la contestazione
relativa alla mancata applicazione della norma dell’art.
2901, ultimo comma, c.p.c., per essere l’alienazione immobili
dovuta al pagamento di debiti contratti con Vincenza Di
Giovanni, per i quali la stessa aveva attivato, con il
pignoramento, la procedura esecutiva immobiliare.
Correttamente, infatti, la Corte di merito ha rilevato anche a prescindere dai ” pur legittimi sospetti sollevati
dagli appellanti, circa la reale sussistenza di detto
credito”, per essere la Di Giovanni moglie di Coppa Massimo,
socio della snc Coppa e Sulpizii, a sua volta condannato in
proprio per il risarcimento dei danni in favore degli eredi
10

probatorio, giungendo, però, alla conclusione della loro

Di Natale

che oggetto della revocatoria non era il

pagamento del credito scaduto ( quello della Di Giovanni), ma
i due atti di compravendita, in ordine ai quali, peraltro,
aveva ritenuto non esservi neppure prova dell’effettivo
pagamento del prezzo.

rende ragione di quanto si è affermato in ordine ad una
richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
A,
Va, quindi, ancora una volta,

ribadito che con la

proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non
può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto
dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in
sé coerente.
L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto
al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di
detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di
controllare, sotto il profilo logico formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal
giudice di merito, cui resta riservato di individuare le
fonti del proprio convincimento ed, a tal fine, di valutare
le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e
scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute
idonee a dimostrare i fatti in discussione ( da ultimo Cass.
ord. 6.4.2011 n. 7921).
11

L’excursus in ordine alle contestazioni svolte in questa sede

Il ricorso principale è, quindi, rigettato.
Ricorso incidentale della società New House srl

Il ricorso della società società Sulpizii Enrico snc di
Sulpizii Roberto & C. risulta notificato il 9.4.2013, mentre
il ricorso della società New House srl è stato notificato il

Quest’ultimo ricorso è, quindi, da definirsi incidentale ed è
tempestivo per essere stato proposto entro i quaranta giorni
dalla notificazione del primo ricorso principale.
Nei procedimenti con pluralità di parti, infatti, una volta
avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del
ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso ,!
sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza,
loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello
stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso
incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in relazione
all’art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della
conversione del ricorso comunque presentato in ricorso
incidentale, qualora risulti proposto entro i quaranta giorni
dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che
in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di
essenzialità dell’osservanza delle forme del ricorso
incidentale, si ravvisa l’idoneità del secondo ricorso a
raggiungere lo scopo. (Cass. 7.11.2013 n. 25054).
Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia

violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, primo comma,
12

V

9.5.2013.

c.c. in materia di condizioni dell’azione revocatoria in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c..
Con il secondo motivo si denuncia

violazione e falsa

applicazione dell’art. 2901, terzo coma, c.p.c.
c.c.)

(rectius

in materia di condizioni dell’azione revocatoria in

I motivi, relativi agli aspetti già esaminati, sotto il
profilo del vizio motivazionale, con il ricorso principale
denunciano, questa volta, violazioni di norme di diritto, in
relazione alle condizioni di proponibilità dell’azione
revocatoria di cui al primo e terzo comma dell’art. 2901 v
c.c..
Gli stessi, peraltro, nella loro illustrazione, evidenziano
piuttosto vizi motivazionali in relazione alla sussistenza di
sole presunzioni semplici in ordine alla conoscenza del
pregiudizio arrecato dall’atto di disposizione alle ragioni
creditorie, alla mancata rilevanza dell’errore in sede di
trascrizione, alla congruità del prezzo ed alla sequenza
temporale degli atti, nonché alle conseguenze del supposto
pagamento per un debito scaduto.
Rilevano, pertanto, le considerazioni già fatte in relazione
all’esame del ricorso principale che conducono al rigetto
anche del ricorso incidentale.
t,. Conclusivamente entrambi i ricorsi sono rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo, sono poste a carico solidale delle ricorrenti.
13

relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c..

Ai sensi dell’art. 13 comma 1

quater del d.p.r. n. 115 del

2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte delle ricorrenti, principale ed
incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed

13.
P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi, li rigetta. Condanna le
ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in
complessivi C 4.200,00, di cui C 4.000,00 per compensi, oltre
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma l quater del d.p.r. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte delle ricorrenti, principale ed
incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed
incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Roma, il giorno 9 aprile 2014, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di
cassazione.

incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

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