Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12835 del 22/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12835 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 8255-2012 proposto da:
SOCIETA’ AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO SRL in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE FISCHIONI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUIGI FERRAJOLI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/06/2015

avverso la sentenza n. 27/42/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 9.2.2011, depositata il 14/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giuseppe Fischioni che si riporta agli

scritti e chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

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Ric. 2012 n. 08255 sez. MT – ud. 15-04-2015
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: IRAP e contributi regionali alle imprese di trasporto
Reg. Gen. 8255/2012
RICORRENTE: Autoservizi Zani Evaristo srl

1. L’ Autoservizi Zani Evaristo srl ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia 27/42/11 del 14 febbraio 2011 che respingeva l’appello
destinati al
della contribuente affermando che i contributi regionali per il trasporto locale,
ripianamento delle perdite di esercizio, entrano nella base imponibile IRAP.
2. La Agenzia si è costituita in giudizio con controricorso.
E’ stata depositata la seguente relazione:
Il ricorso deve essere respinto in adesione a quanto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite
14-10-2009, n. 21749, secondo cui in tema di Irap, debbono essere inclusi nel calcolo per la
determinazione della base imponibile tutti i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli
versati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio,
che l’art. 3, 1° comma, d.l. 9 dicembre 1986 n. 833 (convertito, con modificazioni, nella 1. 6
febbraio 1987 n. 18) esclude dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, salvo che non si
tratti di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile Irap sia prevista dalle relative leggi
istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. In termini è anche l’ordinanza n. 21775
del 22/10/2010: “i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal
Fondo nazionale trasporti, poi dalle Regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al
fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione
della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002 (ed in
questo caso trattasi di erogazioni successive a tale data). A tale pronuncia si aggiunge la sentenza
n. 7671 del 16 maggio 2012 secondo cui “in tema di IRAP, l’art. 5, comma terzo, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, ha fornito un’interpretazione autentica del disposto dell’art. 11, comma terzo,
del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma
primo, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506), nel senso che sono soggetti all’IRAP pure i
contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, ed anche se corrisposti in epoca
antecedente al 31 dicembre 2002, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli
contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 11, comma
terzo, citato, devono essere esclusi dal calcolo per la determinazione della base imponibile
dell’IRAP i soli contributi di cui la legge preveda espressamente l’erogazione in correlazione ad un
componente negativo indeducibile, senza che tale specifica indicazione normativa possa essere
surrogata dalla mera affermazione dell’imprenditore di avere utilizzato il contributo per coprire
spese non deducibili”.
Il Collegio ha condiviso la relazione, anche alla luce di quanto affermato nella ordinanza n. 4226
del 2 maggio 2015.
La opinabilità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.
Pqm

INTIMATO: AGENZIA ENTRATE

La Corte rigetta il riscorso compensa fra le parti le spese del presente grado. Così deciso nella

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