Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12835 del 22/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.22/05/2017), n. 12835
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1807/2016 R.G. proposto da:
M.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Zarone,
con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile
della Corte dì cassazione;
– ricorrente –
contro
P.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Fusco,
con domicilio eletto in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria
civile della Corte di cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli depositata il 10
giugno 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del gg mese anno
dal Consigliere Mercolino Guido.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con sentenza dell’Il febbraio 2014 il Tribunale di Benevento, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da P.G. con M.N., assegnò a quest’ultimo l’uso della casa familiare, ponendo a suo carico l’obbligo di corrispondere alla prima un assegno mensile di Euro 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat, ed a carico della P. l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia R., maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e convivente con il padre;
che il gravame interposto dalla P. è stato parzialmente accolto dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello incidentale proposto dal M., rideterminando l’assegno divorzile in Euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat, e confermando nel resto la sentenza impugnata;
che avverso la predetta sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, al quale ha resistito con controricorso la P..
Considerato che, come puntualmente eccepito dalla difesa della controricorrente, il ricorso risulta tardivamente proposto, essendo stato notificato l’11 gennaio 2016, e quindi successivamente alla scadenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2;
che nella specie non può trovare infatti applicazione il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., essendosi proceduto, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., alla notificazione della sentenza, effettuata, come risulta dalla copia prodotta in giudizio, il 14 luglio 2015;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Claudio Fusco, antistatario.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017