Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12834 del 26/06/2020
Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 26/06/2020), n.12834
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28398/2018 proposto da:
R.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO
TOSCANI 59, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CALBI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENNARO GENTILE;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,
presso lo studio degli avvocati LAURA DAMIANI, DONATELLA MORAGGI,
che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 18/2018 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.
DIST. DI TARANTO, depositata il 28/02/2018 R.G.N. 375/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/12/2019 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CIMMINO Alessandro, che ha concluso per inammissibilità, in
subordine rigetto;
udito l’Avvocato LAURA DAMIANI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 18 del 2018, ha rigettato l’appello proposto da R.V. nei confronti dell’INAIL e per l’effetto ha confermato integralmente la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Taranto.
2. Il Tribunale di Taranto aveva rigettato la domanda della lavoratrice di declaratoria della nullità del licenziamento comunicato dall’INAIL con lettera del 16 gennaio 2012 e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato, nonchè al pagamento delle retribuzioni omesse ed al risarcimento dei danni patiti.
3. per la cassazione della sentenza di appello ricorre R.V. prospettando sei motivi di impugnazione.
4. Resiste con controricorso l’INAIL, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.
5. In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria, in cui non ha formulato deduzioni in ordine all’eccezione di tardività del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ preliminare l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto notificato tardivamente, oltre il termine di sei mesi.
2. L’eccezione è fondata.
La sentenza di appello è stata pubblicata il 28 febbraio 2018.
Il ricorso per cassazione è stato notificato all’INAIL, a mezzo PEC il 28 settembre 2018, e dunque oltre il termine di sei mesi previsto per l’impugnazione, atteso che (Cass. S.U., n. 749 del 2007, Cass., n. 23698 del 2017) l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica anche con riferimento ai giudizi di cassazione.
3. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.000.00, per compensi professionali, Euro 200.00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020