Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12834 del 22/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.22/05/2017), n. 12834
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23844/2015 R.G. proposto da:
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale
p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
C.O. e Amministrazione Provinciale di L’Aquila;
– intimate –
avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila depositata l’11 marzo
2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile
2017 dal Consigliere Mercolino Guido.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che la Regione Abruzzo ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza dell’11 marzo 2015, con cui il Tribunale di L’Aquila, nell’accogliere il gravame proposto dalla ricorrente avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Pescina il 21 ottobre 2011, ha confermato la condanna della Regione al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di C.O., dichiarando inammissibile il motivo di appello proposto al riguardo dalla ricorrente;
che la C. e l’Amministrazione Provinciale non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado in sede di gravame, determinando la caducazione ex lege anche della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, impone al giudice di appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dal momento che il relativo onere va attribuito e ripartito avendo riguardo all’esito complessivo della lite, indipendentemente dalla formulazione di un apposito motivo d’impugnazione, che, se proposto, resta pertanto assorbito (cfr. Cass., Sez. lav., 1/06/2016, n. 11423; 30/08/2010, n. 18837; Cass., Sez. 6^, 18/03/ 2014, n. 6259);
che, nella specie, l’intervenuto accoglimento del motivo di gravame proposto dalla Regione avverso il capo della sentenza di primo grado recante la sua condanna al risarcimento dei danni in favore dell’attrice rendeva ininfluente la rilevata genericità dell’ulteriore censura concernente la condanna al pagamento delle spese processuali, dovendo il Tribunale provvedere nuovamente al regolamento delle stesse, unitamente a quello delle spese del giudizio d’appello;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata, nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello relativamente al capo della sentenza impugnata avente ad oggetto la condanna alle spese di lite, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa dev’essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;
che l’accoglimento dell’appello, con il conseguente il rigetto della domanda proposta dall’attrice in primo grado, giustifica, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., la condanna dell’attrice al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, che si liquidano come dal dispositivo;
che l’accoglimento del ricorso per cassazione giustifica a sua volta la condanna della C. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come dal dispositivo, mentre nei rapporti con l’Amministrazione Provinciale le spese vanno dichiarate irripetibili, avuto riguardo all’estraneità dell’intimata alle censure proposte dalla ricorrente.
PQM
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, condanna C.O. al pagamento in favore della Regione Abruzzo delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna C.O. al pagamento in favore della Regione Abruzzo delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017