Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12834 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24536/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

D.R.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Grasso con

domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Luisa Pellegrino in

Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 90;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 449/23/2013 depositata 1111 dicembre 2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, veniva accolto l’appello proposto da D.R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 433/8/2010 la quale aveva rigettato il ricorso del contribuente, contro l’avviso di accertamento e relativa cartella di pagamento IVA, IRPEF e IRAP 2005 emessi in dipendenza di operazioni ritenute inesistenti.

– La CTR riformava la decisione di primo grado, aderendo alla consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio di secondo grado, e ritenendo così nel merito le riprese destituite di fondamento.

– Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per due motivi, cui replica il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Preliminarmente in controricorso viene eccepita l’inammissibilità sia del primo motivo in quanto denuncia una violazione di legge ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, allorquando in realtà lamenterebbe un error in procedendo, il quale avrebbe dovuto essere censurato ai sensi del n. 4 del paradigma processuale, sia del secondo motivo, introdotto nuovamente quale violazione di legge ma in realtà afferente ad un vizio motivazionale, il quale incapperebbe nei limiti del testo riformato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis. La Corte osserva che le eccezioni sono scrutinabili solo unitamente alla disamina dei singoli motivi.

– Sempre in via preliminare il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, eccezione non accoglibile in quanto l’Agenzia calibra i motivi sulla sentenza impugnata, nella sua prospettazione denunciando violazioni di legge che non richiede la menzione di particolari atti processuali e documenti.

– Ancora in via preliminare il contribuente eccepisce l’inammissibilità dei motivi per aver sovrapposto e mescolato al loro interno profili di violazione di legge e di vizio motivazionale eterogenei e tra loro incompatibili, eccezione destituita di fondamento in quanto entrambi i motivi sono prospettati secondo i canoni della violazione di legge, con individuazione delle pertinenti previsioni normative asseritamente violate e confronto del disposto normativo con i rilevanti passaggi della sentenza della CTR, sillogismo nel quale il riferimento alla motivazione del giudice d’appello è necessaria argomentazione non introduzione di un vizio motivazionale.

– Infine, in via preliminare viene eccepita l’inammissibilità del ricorso anche per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi da parte dell’Agenzia, ma non utilmente dal momento che il controricorrente non indica nemmeno quali sarebbero, nella sua prospettazione, le ragioni della decisione non impugnate.

– Con il primo motivo l’Agenzia deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 2, e art. 57, per aver il giudice d’appello fondato la decisione sulla base della documentazione depositata tardivamente dal contribuente in secondo grado.

– Il motivo è ammissibile, a differenza di quanto eccepito dal controricorrente, dal momento che deduce l’esistenza di una violazione della legge processuale, ma non tale da determinare la nullità della sentenza, bensì da inficiarne il contenuto decisorio, ed è fondato.

– Va infatti rammentato che nell’ambito dei processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dal citato D.Lgs., art. 61, alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dallo stesso decreto, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi anche in assenza di espressa previsione legislativa di natura perentoria e, quindi, previsto a pena di decadenza (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 29087 del 13/11/2018, Rv. 651276 – 01

– In sentenza si legge del disguido che avrebbe fatto pervenire in ritardo il fascicolo del contribuente, dunque oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, ma non si specifica che il disguido fosse non imputabile al contribuente e, dunque, che la documentazione è stata ritualmente acquisita al processo. Da ciò consegue che tutta l’argomentazione della sentenza impugnata che aderisce ad una CTU alla quale non solo è stato conferito un quesito coincidente con la decisione in diritto della causa, ma anche che ha ampiamente tenuto conto dei documenti offerti dal contribuente nel giudizio tardivamente in assenza di dimostrata causa giustificativa, è destinata a cadere.

– L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, determinandosi per ciò solo la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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