Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12834 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14557-2010 proposto da:

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA A. ZOAGLI MAMELI 9, presso lo studio dell’avvocato

GIANCARLO BEVILACQUA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARASCO

DINA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUT0 NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ETR SPA, oggi EQUITALIA ETR SPA – Concessionario del servizio

nazionale di riscossione per la provincia di Catanzaro;

– intimata –

avverso la sentenza n. 178/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 2 8.1.2010, depositata 1’11/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Lametia Terme, depositato il 2.1.2004, M.L. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale a lui notificata in data 11.12.2003, emessa dal Concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Catanzaro, con la quale gli era stato intimato il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali relativi al periodo 1981 – 1984.

L’opponente eccepiva l’insussistenza e la mancanza di prova del preteso credito, la nullità, la decadenza, la carenza di legittimazione attiva, la inammissibilità dell’avversa pretesa, nonchè l’intervenuta prescrizione (riferendosi i pretesi contributi agli anni 1981 – 1984) e l’intervenuta transazione dinanzi all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Catanzaro, in data 31.12.1987, con la dipendente interessata.

Con sentenza in data 6.11.2007 il Tribunale adito rigettava l’opposizione.

Avverso tale sentenza proponeva appello il M. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento della proposta opposizione.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 28.1/11.2.2010, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione M. L. con due motivi di impugnazione.

L’inps, in proprio e quale mandatario della SCCI s.p.a., resiste con controricorso.

L’Equitalia ETR s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione per la Provincia di Catanzaro, non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme sulla prescrizione, di cui agli artt. 2934 e segg., e 2943 c.c., nonchè sulla pretesa interruzione della prescrizione; violazione della L. 8 agosto 1995, n. 335 sulla riduzione dei termini prescrizionali ed illogica, incongruente e tautologica motivazione circa la sua inapplicabilità; insufficiente ed illogica e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia circa la pretesa valenza interruttiva di lettera dell’Inps.

In particolare evidenzia la non rilevanza, ai fini dell’interruzione della prescrizione, della lettera dell’Inps del 18.2.1989, erroneamente inviata dal detto Istituto ad un inesistente, quale persona fisica o giuridica, Studio Legale Marasco, non contenendo alcuna specifica messa in mora o intimazione di pagamento; e rileva altresì l’intervenuta riduzione dei termini prescrizionali ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, erroneamente non valutata dalla Corte territoriale che aveva fatto riferimento ad un inesistente atto interruttivo, individuato nella predetta lettera del febbraio 1989.

Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 1965 e segg. sulla transazione e sulla sua validità ed efficacia; violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c.; insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l’irrilevanza dell’intervenuta transazione sottoscritta dinanzi ad un organo del Ministero del Lavoro, ponendo quindi in discussione un principio fondamentale del diritto, che è quello della sua certezza.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è inammissibile.

Come è noto, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso, è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l’esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all’esame degli atti.

Pertanto nel caso di specie – posto che la Corte territoriale aveva chiarito le ragioni su cui aveva fondato la propria statuizione, evidenziando gli atti interruttivi della dedotta prescrizione (alla stregua dei quali, rileva il Collegio, permaneva il termine di prescrizione decennale pur dopo l’intervento della L. n. 335 del 1995) – parte ricorrente, nel proporre la suddetta censura concernente la non rilevanza, ai fini della interruzione della prescrizione, della lettera deil’Inps in data 18.2.1989, avuto riguardo al contenuto della stessa, ed assumendo il carattere risolutivo della transazione intervenuta con la lavoratrice interessata il 21.12.1987, avrebbe dovuto riportare nel ricorso (ovvero allegare allo stesso) il contenuto degli atti suddetti, ed avrebbe dovuto altresì riportare o allegare il contenuto del verbale di accertamento redatto dagli Ispettori dell’Inps nel novembre del 1998 (cui ha fatto parimenti riferimento la Corte territoriale per escludere la dedotta prescrizione), onde consentire a questa Corte di valutare l’esistenza (o meno) del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – che a tali atti facciano riferimento.

Ed invero il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi della erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – impostogli dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere è adempiuto con la esatta indicazione nel ricorso in quale parte del fascicolo di esso ricorrente si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo nel ricorso il contenuto del documento, o quanto meno degli specifici capi del documento cui si riferiscono le censure proposte. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Tali principi non possono in alcun modo ritenersi superati o posti nel nulla dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 7161 del 25.3.2010, richiamata dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Ed invero in tale provvedimento il supremo consesso di questa Corte ha rilevato che “qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, la produzione può avvenire per il tramite della produzione di tale fascicolo, ferma restando la necessità di indicare nel ricorso la sede in cui esso ivi è rinvenibile e di indicare che il fascicolo è prodotto, occorrendo tali indicazioni perchè il requisito della indicazione specifica sia assolto”.

In tal modo le Sezioni Unite hanno inteso espressamente specificare, per come in precedenza evidenziato nello stesso provvedimento, “che il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per essere assolto, postula che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur indicato nel ricorso, risulta prodotto, perchè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile”.

Di talchè si appalesa non fondato l’assunto di parte ricorrente secondo cui la stessa avrebbe ottemperato al predetto onere di allegazione atteso che la sede in cui il documento indicato e prodotto era rinvenibile non poteva essere che il fascicolo di parte.

Ed invero in proposito questa Corte già in precedenza, con numerose pronunce, aveva evidenziato l’esigenza, ai fini del corretto espletamento dell’onere di allegazione, che la parte avesse indicato la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione documentale era avvenuta e la sede in cui, nel fascicolo d’ufficio o di parte, tale documento era rinvenibile (v., in particolare, Cass. sez. Ili, 25.5.2007 n. 12239).

E sul punto questa Corte ha altresì evidenziato che “è evidente che là dove la legge prescrive che il documento sia indicato specificamente l’onere di specificazione non concerne solo il cd.

contenente, cioè il documento o l’atto processuale come entità materiali, ma anche il cd. contenuto, cioè quanto il documento o l’atto processuale racchiudono in sè e fornisce fondamento al motivo di ricorso. Sotto questo secondo profilo l’onere di indicazione si può adempiere trascrivendo la parte del documento su cui si fonda il motivo o almeno riproducendola indirettamente in modo da consentire alla Corte di cassazione di esaminare il documento o l’atto processuale proprio in quella parte su cui il ricorrente ha fondato il motivo, sì da scongiurarsi un inammissibile soggettivismo della Corte nella individuazione di quella parte del documento o dell’atto su cui il ricorrente ha inteso fondare il motivo” (Cass. sez. 3, 4.9.2008 n. 22303).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento, nei confronti dell’Inps, delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo; nessuna statuizione in tema di spese va adottata nei confronti della Equitalia ETR s.p.a., non avendo la detta società svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione, nei confronti dell’Inps, delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Nulla per le spese nei confronti della Equitalia ETR s.p.a..

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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