Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12833 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 26/06/2020), n.12833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17577/2017 proposto da:

C.N. DETTA G., elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

ERRANTE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO DUCA;

– ricorrente –

contro

PROGRESS ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A., in persona del Commissario

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

LUIGI ANTONELLI 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 389/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/05/2017, R.G.N. 106/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA COSTANZO per delega verbale avvocato

MASSIMILIANO MARINELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 19 maggio 2017, la Corte d’appello di Palermo dichiarava improseguibile la domanda di C.N. (dipendente di Progress Assicurazioni s.p.a. con qualifica di dirigente di I grado dal 1993 con riduzione di compiti dal 24 aprile 2008 a quelli di “responsabile della rete commerciale e degli Ispettorati sinistri di (OMISSIS) e (OMISSIS)”) di accertamento dell’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole il 22 (30) maggio 2009 dalla società datrice: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece dichiarato la decadenza dall’impugnazione del licenziamento, per violazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, da parte della lavoratrice, che riteneva tuttavia esente da colpa in ordine alla condotta con esso sanzionata dalla società datrice (nelle more del giudizio sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con D.M. 29 marzo 2010), di cui pertanto rigettava la domanda risarcitoria riconvenzionale, infine revocando il decreto ingiuntivo (opposto dalla società) relativo alle pretese patrimoniali di C.N., già dalla medesima insinuate allo stato passivo della procedura concorsuale.

La Corte d’appello riteneva infatti l’evidente strumentalità della domanda di accertamento al riconoscimento delle pretese patrimoniali (Euro 478.580,34 per indennità di preavviso e indennità supplementare previste dagli artt. 31 e 37 CCNL per i dirigenti delle imprese assicuratrici 2007 e per risarcimento dei danni alla salute e morale dipendenti dalla cessazione del rapporto) già insinuate nel concorso, comportante la cognizione in via esclusiva del giudice fallimentare, a norma della L. Fall., art. 209, ma anche del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 249 e segg. (codice delle assicurazioni private) e pertanto la sua improseguibilità davanti al giudice del lavoro, ben rilevabile d’ufficio: dovendosi, per il tempo trascorso dal decreto di liquidazione coatta, ritenere verosimilmente cessata la temporanea situazione di difetto di giurisdizione dell’a.g.o..

In ragione di ciò, essa reputava pure inammissibile, per difetto di interesse, la domanda di accertamento di illegittimità del recesso, per inopponibilità alla procedura concorsuale della pronuncia ad essa relativa, di formazione successiva.

Con atto notificato il 17 luglio 2017, la lavoratrice ricorreva per cassazione con due motivi, cui la società in l.c.a. resisteva con controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 249,L. n. 604 del 1966, art. 6,L. n. 300 del 1970, art. 18,artt. 3,24,111 Cost., art. 6 Cedu come interpretato dalla Corte EDU, per erronea pronuncia di improseguibilità della propria domanda (avendo già insinuato nel concorso le pretese patrimoniali ad essa conseguenti) di accertamento dell’illegittimità del licenziamento, in quanto, sull’essenziale richiamo dell’arresto n. 15066/2017 della Corte di cassazione, di spettanza cognitoria del giudice del lavoro, siccome priva di contenuto patrimoniale ed avendo la lavoratrice interesse all’eliminazione dell’ingiusta ragione di licenziamento (per giusta causa) lesiva della sua onorabilità professionale.

2.1. Ancorchè ammissibile, esso è infondato.

Sotto il primo profilo, non si può infatti dubitare che le “considerazioni in merito all’inammissibilità delle domande formulate, riconducibile ai principi generali tema di interesse ad agire” (ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza), dichiarate improseguibili, con approdo ad un assunto di inammissibilità per difetto di interesse ad agire (dall’ultimo capoverso di pg. 5 al secondo di pg. 6 della sentenza), abbiano natura di mero completamento motivo, a rinforzo ed ulteriore sviluppo logico-argomentativo dell’accertamento di improseguibilità della domanda di accertamento di illegittimità del licenziamento, che è stata la sola pronuncia resa dalla Corte territoriale. Sicchè, l’argomentazione relativa a detta inammissibilità non attinge l’autonomia di una distinta ratio decidendi, sufficiente a sostenere essa sola (radicandosi sul medesimo ragionamento di individuazione della ripartizione cognitoria della materia in esame tra giudice del lavoro e fallimentare) la sentenza sul piano logico e giuridico: con la conseguente inidoneità della sua omessa confutazione alla formazione di un giudicato su di essa, così da rendere inammissibile il mezzo, per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo comunque condurre, stante la sua intervenuta definitività, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 18 settembre 2006, n. 20118; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641).

2.2. Nel merito, occorre ribadire, come ha fatto la Corte palermitana in esatta applicazione dei consolidati principi in diritto enunciati da questa Corte, quale sia il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare. Ed esso non può che essere individuato nel rispetto delle rispettive speciali prerogative: di giudice del rapporto il primo e di giudice del concorso il secondo (Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363; Cass. 30 marzo 2018, n. 7990).

2.3. Sicchè, al giudice del lavoro spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore, essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4,35,36 e 37 Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità. E ciò per effetto dell’esercizio di azioni sia di accertamento mero, come in particolare di esistenza del rapporto di lavoro (Cass. 30 marzo 1994, n. 3151; Cass. 18 agosto 1999, n. 8708; Cass. 18 giugno 2004, n. 11439) o di riconoscimento della qualifica della prestazione (Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418), ovvero di azioni costitutive, principalmente di impugnazione del licenziamento (Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411), anche quando siano comprensive di una domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 3 marzo 2003, n. 3129; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4051; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4547; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308), pure conseguente all’accertamento di nullità, invalidità o inefficacia di atti di cessione di ramo d’azienda, in funzione del ripristino del rapporto di lavoro con la parte cedente, in caso di fallimento della cessionaria (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1646).

2.4. Al giudice fallimentare sono invece riservati l’accertamento e la qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso.

Ed è noto, oltre che indiscusso, che l’unico titolo idoneo per l’ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione sia costituito dall’accertamento del giudice fallimentare (Cass. 30 marzo 1994, n. 3151; Cass. 14 settembre 2007, n. 19248; Cass. 13 settembre 2017, n. 21204), anche in eventuale conseguenza di domande di accertamento o costitutive in funzione strumentale (Cass. 20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363).

Tale riserva di cognizione deriva dal principio di esclusività del giudizio di verifica dello stato passivo, secondo il quale, per effetto dell’apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito a seguito del fallimento (L. Fall., art. 52, comma 1), ogni credito, anche se munito di prelazione o maturato in via di prededuzione, deve essere accertato in base alle previsioni della L. Fall., artt. 92 e segg. (L. Fall., art. 52, comma 1 e art. 111 bis, comma 1); e pari esclusività di accertamento concorsuale vige, con gli opportuni adattamenti, per la liquidazione coatta amministrativa in linea generale (in virtù del richiamo della L. Fall., artt. 207 – 209), cui è conforme la disciplina della liquidazione coatta amministrativa in materia di assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 252,254), settore di appartenenza dell’odierna società in procedura.

La sua efficacia è, come parimenti noto, esclusivamente endoconcorsuale, a norma della L. Fall., art. 96, u.c.. Nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 81, essa è stata esplicitamente estesa anche ai giudizi di impugnazione previsti dall’art. 98 e regolati nel procedimento dalla L. Fall., art. 99: ossia di opposizione allo stato passivo, di impugnazione o revocazione dei crediti ammessi. Sicchè, il solo limitato effetto extrafallimentare di efficacia del decreto di esecutività o della sentenza di ammissione del credito allo stato passivo è di costituire prova scritta, per gli effetti stabiliti dall’art. 634 c.p.c. (L. Fall., art. 120, u.c.), ossia ai fini dell’ottenimento di una pronuncia di ingiunzione per decreto motivato (art. 641 c.p.c.).

E la ragione di una tale limitata efficacia dell’accertamento è costituita dal suo oggetto: che non è l’accertamento del credito in senso pieno, ma piuttosto la verifica del diritto di (credito per la) partecipazione al concorso, situazione giuridica soggettiva diversa dal diritto di credito.

D’altro canto, la peculiarità dell’accertamento in parola è coerente con la natura del concorso, aperto a norma dell’art. 52, comma 1 cit., nel quale si realizza un conflitto fra creditori anteriori e posteriori: per la riserva ai primi del patrimonio del fallito ai sensi della L. Fall., art. 44. Da questo discrimine tra un prima e un dopo (rispetto alla data di apertura della procedura concorsuale) discende la qualità di terzo del curatore fallimentare, che spiega il regime di inopponibilità documentale vigente in sede di accertamento del passivo (Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879; Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21273; Cass. 12 agosto 2016, n. 17080), addirittura rilevabile d’ufficio, in quanto eccezione in senso lato, siccome elemento impeditivo e non costitutivo della pretesa creditoria (Cass. s.u. 20.2.2013, n. 4213; Cass. 3 maggio 2017, n. 20115; Cass. 22 marzo 2018, n. 7207).

2.5. La prefigurata distinzione del diverso ambito cognitorio rispettivamente del giudice del lavoro e del giudice fallimentare (ormai acquisita, come detto, per indirizzo consolidato) corrisponde in modo coerente alla diversità, per causa petendi e petitum, delle domande riguardanti il rapporto, di spettanza del primo e di ammissione al passivo, di spettanza invece del secondo (Cass. 3 marzo 2003, n. 3129).

Nelle prime rileva, infatti, sotto il profilo della causa petendi, un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell’attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass. 29 marzo 2011, n. 7129; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2975; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363).

Nelle seconde rileva invece soltanto l’interesse alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito (per il diritto alla ripartizione, una volta ottenuta l’ammissione del credito insinuato allo stato passivo, ad ottenerne una quota secondo la qualità e l’entità di ciascun credito: L. Fall., artt. 110,111), rispetto al quale l’accertamento del presupposto causale dei relativi diritti patrimoniali è meramente strumentale a detta partecipazione.

Quanto al petitum, la distinzione è posta tra le domande del lavoratore intese ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive (più sopra illustrate), nella cognizione del giudice del lavoro ovvero dirette alla realizzazione di diritti di credito a contenuto patrimoniale, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, nella cognizione del giudice fallimentare (Cass. 20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363).

2.6. Proprio quest’ultima ipotesi è oggetto dell’odierna controversia.

E la Corte territoriale ha correttamente applicato i consolidati principi di diritto suenunciati, dopo avere positivamente accertato, nell’esercizio di qualificazione della domanda spettante al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità per la congruità dell’argomentazione a sostegno (Cass. 29 aprile 2004, n. 8225; Cass. 13 dicembre 2005, n. 27428; Cass. 21 maggio 2019, n. 13602), la natura strumentale della domanda di accertamento (di illegittimità del licenziamento) devoluta ai suddetti fini di partecipazione, già esperita, al concorso fallimentare, nel rispetto del principio di esclusività dello stato passivo, richiamato come detto anche nella liquidazione coatta amministrativa: in assenza di alcun interesse della lavoratrice (con qualifica di dirigente) alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa, neppure sotto forma di diritti non patrimoniali o previdenziali, in eccedenza ad una mera pretesa patrimoniale realizzabile nel concorso dei creditori.

Una tale consistenza non ha certamente la prospettata finalità, con l’azione intrapresa davanti al giudice del lavoro, di “elidere la ingiusta “causale” di licenziamento che disonorava la professionalità dimostrata nel corso dell’oltre trentennale rapporto di lavoro” (ultimo capoverso di pg. 13 del ricorso), posto che la lavoratrice ha esclusivamente richiesto il riconoscimento di emolumenti economici, in particolare al p.to 20 del suo ricorso introduttivo, pari alla somma complessiva di Euro 478.580,34 per indennità di preavviso e indennità supplementare previste dagli artt. 31 e 37 CCNL per i dirigenti delle imprese assicuratrici 2007 e per risarcimento dei danni alla salute e morale (a tutela evidente del lamentato pregiudizio alla professionalità) dipendenti dalla cessazione del rapporto (così all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza).

2.7. Nè, infine, pregiudica la coerenza logico – giuridica del ragionamento svolto, nel solco di un consolidato indirizzo, l’arresto di legittimità, ampiamente citato dalla ricorrente (Cass. 19 giugno 2017, n. 15066). Esso ribadisce, infatti, il principio di improponibilità o improseguibilità temporanea, in pendenza di liquidazione coatta amministrativa, davanti al giudice del lavoro delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria della datrice di lavoro, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale (p.to 2.1., lett. b) in motivazione); tuttavia declinandolo, pure in assenza di domande diverse da quella di condanna a indennità pecuniaria (trattandosi di dirigente), dipendente da un accertamento di illegittimità del licenziamento per allegata natura ingiuriosa (in evidente funzione strumentale), nel senso della necessità di prosecuzione del giudizio davanti al giudice del lavoro per l’accertamento dell’an e del quantum della pretesa pecuniaria (p.to 2.2., sub 3, 4 in motivazione).

3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione ed evidente contraddittorietà con il primo capo, per la pronuncia, dopo quella di improseguibilità della domanda, di “conferma nel resto” del”la sentenza”, da riferire, in mancanza di altre impugnazioni, a quella di (decadenza dalla) impugnazione di licenziamento.

3.1. Anch’esso è infondato.

3.2. La nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione deve essere esclusa. Essa ricorre, infatti, qualora alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero essa esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, riconoscendola come giustificazione del decisum (Cass. 18 settembre 2009, n. 20112).

Ma la sentenza impugnata neppure è intrinsecamente contraddittoria, in assenza di alcun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendano incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. 25 giugno 2018, n. 16611).

3.3. La locuzione (“conferma nel resto”) del dispositivo deve essere riferita alla statuizione sulle spese di primo grado (avendo il Tribunale regolato le spese di lite secondo il regime di compensazione integrale tra le parti: come trascritto al terzo capoverso di pg. 5 del ricorso), che è stata appunto confermata.

Sicchè, la motivazione (“In parziale riforma… L’esito complessivo del giudizio e la statuizione in rito giustificano la compensazione tra le parti del giudizio”: terzo e quarto capoverso di pg. 6 della sentenza), in riferimento evidente ad entrambi i gradi di giudizio, è coerente con l’applicazione in dispositivo della statuizione di integrale compensazione delle spese tra le parti: del grado d’appello così come di primo grado, appunto confermate.

4. Dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza, con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte

rigetta il ricorso e condanna la lavoratrice alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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