Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12833 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 26/05/2010), n.12833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ENEL SPA, in persona del Procuratore pro tempore, ENEL PRODUZIONE

SPA, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G. MAZZINI 11 presso

lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che li rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI ENTRACQUE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2006 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 16/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI A. LIDIA, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato SALVINI, che ha chiesto

l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

L’E.N.E.L. S.p.A. e E.N.E.L. Produzione S.p.A., conferitaria dell’E.N.E.L. e quindi subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi inerente alla centrale elettrica di Entracque, presentavano, in base alla procedura denominata DOCFA, all’U.T.E. di Cuneo proposta di rendita catastale, in relazione a quella centrale elettrica, per un importo di L. 244.000.000. Detta rendita non veniva accettata dall’U.T.E. che, non condividendo i criteri applicati, ne attribuiva una maggiore pari a L. 10.880.000.000. Tale attribuzione veniva impugnata innanzi alla C.T.P. di Cuneo, denunciando la carenza di motivazione dell’atto impugnato, l’illegittima inclusione delle turbine nella stima diretta dell’immobile e nel valore da porre a base della rendita.

La C.T.P., in parziale accoglimento del ricorso, riduceva la rendita a L. 6.440.000.000 e detta decisione veniva confermata dalla C.T.R. del Piemonte Avverso tale pronuncia l’E.N.E.L. e l’E.N.E.L. Produzione S.p.A, quale conferitaria della prima, proponevano ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

Fa Suprema Corte, con sentenza n. 17933/2004, respingeva il motivo relativo al difetto di motivazione dell’atto impositivo, dichiarava inammissibile il terzo, mentre accoglieva il secondo afferente la contestata inclusione delle turbine nella stima da porre a base della rendita catastale, rinviando al giudice di secondo grado perchè escludesse le turbine dalla valutazione complessiva.

Il giudizio veniva riassunto avanti alla C.T.R. del Piemonte dall’E.N.E.L. S.p.A. e dall’E.N.E.L. Produzione S.p.A. chiedendo la rideterminazione della rendita sulla base del principio di diritto emesso dalla Corte di Cassazione.

Si costituiva l’Agenzia del territorio, invocando l’applicazione del D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, come modificato dalla Legge Di Conversione n. 88 del 2005, in quanto trattandosi di norma interpretativa che includeva nella determinazione della rendita catastale, limitatamente alle centrali elettriche, anche le turbine, sarebbe stato superato il principio affermato dalla Suprema Corte.

Il giudice di rinvio, riuniti i ricorsi in riassunzione, respingeva la tesi dell’Agenzia del territorio, ritenendo non applicabile, nella specie, lo ius superveniens, in quanto, dato il carattere eccezionale ed innovativo della norma, risultava inapplicabile al caso di specie.

Avverso detta decisione l’Agenzia del territorio propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’E.N.E.L. S.p.A. e l’E.N.E.L. Produzione S.p.A., resistono con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e del D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, come modificato dalla Legge Di Conversione n. 88 del 2005 e del loro combinato disposto per avere la C.T.R. affermato di essere vincolata al principio di diritto emesso dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 17933/2004, mentre avrebbe dovuto ritenere che quella disciplina fosse superata per la sopravvenienza di una norma interpretativa che assegnava alla norma posta a base di detta pronuncia un significato diverso.

Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, come modificato dalla Legge di Conversione n. 88 del 2005 e del loro combinalo disposto per avere la C.T.R. ritenuto che dette disposizioni avessero carattere innovativo e che, quindi, non potessero essere applicate ai giudizi pendenti.

Le società, con i controricorsi, eccepiscono in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per astrattezza del quesito;

contestano, inoltre, quanto ex adverso affermato, contestando la natura interpretativa della norma sopravvenuta, insistendo, pertanto, per il rigetto del ricorso ed, in subordine, chiedendo che la Corte dichiari rilevante e manifestamente fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata in ordine al D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, come aggiunto con la legge di conversione n. 88/2005 in combinato disposto con il R.D.L. n. 6752 del 1939, art. 4, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost..

Occorre in via pregiudiziale esaminare l’eccezione di inammissibilità avanzata dalle società resistenti in ordine all’astrattezza del primo quesito. Detta eccezione deve essere respinta in quanto è pur vero che non può negarsi che il primo quesito sia astratto, non facendo lo stesso alcun riferimento alla fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, ma lo stesso, per vero, tratta di questione squisitamente giuridica (ambito del giudizio di rinvio); peraltro, il secondo quesito invece fa espresso riferimento al caso concreto, indicando chiaramente come destinataria della rendita catastale in contestazione la centrale elettrica del Comune di Entracque e, nella specie, trattandosi di motivi strettamente connessi da un punto di vista logico giuridico, i due quesiti possono contemperarsi tra loro.

I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per le ragioni sopra espresse, sono però inammissibili perchè non investono la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La C.T.R., quale giudice di rinvio, infatti, nel rideterminare la rendita catastale della centrale elettrica de Comune di Entracque sulla base del decisum della Corte di cassazione, ha respinto le considerazioni dell’Agenzia dirette alla rivalutazione del valore catastale ricomprendendo nello stesso anche le turbine elettriche in virtù dello ius superveniens costituito dal D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, sulla base di due ragioni.

Con la prima evidenziando che “I Supremi Giudici non hanno più inteso sottoporre al Collegio la quantificazione ex novo della rendita catastale della centrale di Entracque, (che ormai data la limitatezza dell’accoglimento del motivo, è consolidata nel giudicato di cassazione) ma hanno solo espresso il principio di diritto che le turbine – perchè amovibili e non solo – non devono essere incluse nel calcolo della rendita catastale della centrale idroelettrica di Entracque” e con la seconda, negando il valore interpretativo della norma sopravvenuta.

Parte ricorrente, pertanto, con i motivi di ricorso non ha considerato che sulla non inclusione delle turbine nel calcolo della rendita catastale della centrale elettrica sussisteva il giudicato costituitosi a seguito della pronuncia di questa Suprema Corte;conseguentemente, nella specie, era del tutto irrilevante la qualificazione se lo ius superveniens fosse di natura interpretativa o meno, dato che al giudice di rinvio era stato dato mandato solo di ricalcolare la rendita catastale senza includere in essa il valore delle turbine, definitivamente escluse dalla pronuncia di legittimità.

Conclusivamente il ricorso dell’Agenzia del territorio va respinto e le spese processuali vanno poste a carico di parte soccombente e si liquidano come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna l’Agenzia del territorio al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 28.600,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Tributaria, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

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