Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12833 del 22/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4397/2014 R.G. proposto da:

P.B., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Panico, con

domicilio eletto in Roma, via Pompeo Trogo, n. 21, presso lo studio

dell’Avv. Stefania Casanova;

– ricorrente –

contro

P.C., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della ASSOCIAZIONE ARCOBALENO O.N.L.U.S., rappresentata e difesa

dall’Avv. Antonio Cecere, con domicilio eletto in Roma, via di Porta

Labicana, n. 43, presso lo studio del Dott. Armando Tesorio;

– controricorrenti –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato l’8

novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 aprile

2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con decreto emesso il 2 luglio 2013, il Tribunale di Napoli rigettò l’istanza di convocazione dell’assemblea dell’Associazione Arcobaleno O.n.l.u.s., proposta da P.B. in qualità di associata;

che il reclamo interposto dalla P. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Napoli con il decreto indicato in epigrafe;

che avverso il predetto decreto la P. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, al quale hanno resistito con controricorso l’Associazione Arcobaleno e P.C..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il decreto di convocazione dell’assemblea dell’associazione, emesso ai sensi dell’art. 20 c.c., comma 2, analogamente a quello di convocazione dell’assemblea della società per azioni, adottato ai sensi dell’art. 2367 c.c., comma 2, in caso d’inerzia degli organi dell’ente, non ha natura decisoria, non incidendo con autorità di giudicato su diritti soggettivi, ma risolvendosi in un provvedimento meramente amministrativo, volto a rendere possibile lo svolgimento dell’assemblea e l’assunzione di quelle deliberazioni che la stessa, in piena autonomia, ritenga di adottare;

che il decreto in questione non implica alcuna valutazione in ordine all’interesse dell’ente o dei singoli associati o alla responsabilità degli organi sociali, e neppure in ordine alla natura ed al contenuto degli argomenti che formano oggetto della richiesta di convocazione, muovendo dalla semplice constatazione dell’inerzia ingiustificata degli organi titolari del potere di convocazione e configurandosi come un intervento sostitutivo funzionale al compimento di un’attività dovuta;

che la stessa verifica del possesso della qualità di associato da parte dell’istante, preliminare a quella dei presupposti richiesti per l’adozione del decreto, non si traduce in un accertamento suscettibile di acquistare efficacia di giudicato, risolvendosi in una sommaria delibazione funzionale al necessario riscontro della legittimazione dell’istante, la cui portata non eccede l’ambito del procedimento in esame;

che il decreto di convocazione adottato in primo grado e quello emesso in sede di reclamo non sono pertanto impugnabili in sede di legittimità, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. Cass., Sez. Un., 18/01/1971, n. 91; Cass., Sez. 1, 15/01/1994, n. 358);

che, allo stesso modo, non può considerarsi impugnabile con il ricorso per cassazione neppure il decreto di rigetto dell’istanza di convocazione, trattandosi di un provvedimento che, oltre a non avere carattere decisorio, non riveste neppure una portata definitiva, non precludendo la riproposizione dell’istanza;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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