Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12833 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7597/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

B.F., rappresentato e difeso anche disgiuntamente

dall’Avv. Giovanni Porzio e dall’Avv. Renato Mariani con domicilio

eletto presso lo studio del secondo difensore in Roma, via Dei

Banchi Nuovi n. 39;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte, n. 150/34/2013 depositata il 15 novembre 2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, veniva rigettato l’appello proposto da B.F. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Novara n. 77/6/2011 la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente, contro l’avviso di accertamento e relativa cartella di pagamento IVA, IRPEF e IRAP, e Addizionali 2005 emessi sulla base di studio di settore inserito nel quadro di un accertamento analitico-induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, e art. 39, comma 1, lett. d).

– Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi, cui replica il contribuente con controricorso che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 1, e art. 39, comma 1, lett. d), per aver la CTR erroneamente ritenuto che l’accertamento fosse basato sull’applicazione degli studi di settore, dal momento che lo stesso era invece da inquadrarsi in analitico induttivo, nel cui ambito è stato fatto ricorso allo studio di settore.

– Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del motivo sia per aver sottoposto sotto lo schermo della violazione di legge questioni di merito, sia per aver mancato di indicare le specifiche argomentazioni intelleggibili ed esaurienti intese a dimostrare motivatamente in quale modo determinate affermazioni della sentenza sarebbero in contrasto con le previsioni di legge censurate, sia per novità della questione dell’asserita violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 1, e art. 39, comma 1, lett. d).

– Le eccezioni sono destituite di fondamento, in quanto il contenuto della censura è chiaramente evincibile e argomentato e, dall’altro, il fatto che l’accertamento fosse fondato su una pluralità di elementi di prova astrattamente idonei a fondare presunzioni semplici e non semplicemente basato sull’applicazione di studio di settore è un fatto contenuto sin dall’atto impositivo riprodotto in ricorso e dibattuto avanti ai due gradi di merito; l’individuazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 1, e art. 39, comma 1, lett. d), ai fini della formulazione del motivo di ricorso è una mera sussunzione della fattispecie nelle rilevanti previsioni di legge ai fini dell’articolazione del ricorso per cassazione, senza che vengano introdotti titoli o fatti nuovi per giustificare le riprese ad imposta, con pieno rispetto del diritto di difesa e del perimetro individuato dall’atto impositivo, nè viene chiesta alla Corte la rivalutazione di circostanze di fatto.

– Con il secondo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’Agenzia deduce l’omessa motivazione in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’accertamento relativo all’esistenza di redditi non dichiarati tenendo conto degli elementi indiziari proposti dall’Agenzia delle Entrate e riconosciuti anche dal giudice di primo grado, sia pure poi da questi non ritenuti decisivi (la famiglia spende per gli studi dei figli un importo eccessivo rispetto alle disponibilità economiche; il reddito cumulativo dei due coniugi è inferiore a quello di un loro dipendente; alcuni lavori sono stati sotto-fatturati rispetto ai SAL e alle rimanenze finali; i ricavi non risultano aumentati dopo l’acquisto di beni strumentali; il dichiarato è incongruo rispetto alle risultanze dello studio di settore).

– Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del mezzo in quanto a suo dire avrebbe dovuto essere articolato ai sensi del paradigma processuale, n. 4, e non del n. 5, eccezione non accoglibile in quanto l’Agenzia denuncia non il vizio motivazionale assoluto per mancato scrutinio di un capo di domanda o di un motivo, bensì quello relativo, in riferimento a fatti e dunque ad elementi indiziari posti a base delle riprese.

– Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 85, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 4 e 5, per aver il giudice d’appello ragionato esclusivamente su alcuni dei singoli elementi indiziari contestati, senza valutare realmente la complessiva antieconomicità manifesta e pluriennale della gestione prospettata dal contribuente.

– In controricorso viene eccepita l’inammissibilità del motivo in quanto non permetterebbe nella sua articolazione di comprendere dove e quando la Commissione avrebbe violato le previsioni di legge sopra indicate, eccezione priva di fondamento in quanto chiaramente con il mezzo l’Agenzia denuncia la mancata applicazione delle citate previsioni normative in riferimento all’esame complessivo da parte della CTR della grave antieconomicità aziendale posta a base delle riprese.

– I motivi secondo e terzo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova pertanto applicazione nella fattispecie e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto. Nel caso di specie con i motivi in esame viene chiaramente censurata la motivazione nei limiti in cui avrebbe potuto essere fatta valere ai sensi del “vecchio” testo del n. 5 dal momento che la CTR ha pacificamente preso in carico gli elementi del quadro probatorio, sia pure – nella prospettazione dell’Agenzia – in modo insufficiente, con conseguente inammissibilità dei due motivi alla luce del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014).

– Il primo motivo, diventa in conseguenza di quanto sopra esposto a sua volta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto è incentrato sulla sola metodologia di accertamento, mentre i motivi relativi al merito sono inammissibili per la loro tecnica di formulazione, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

-In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato per inammissibilità dei motivi e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. La Corte da atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa a prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi e condanna l’Agenzia ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.200,00 per compensi, oltre Spese generali, IVA e Cpa ed oltre Euro 200,00 a titolo di rimborso spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA