Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12833 del 10/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12833
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14528-2010 proposto da:
M.G. (OMISSIS), amministratore preposto
alla gestione e amministrazione del personale della Società Look
Center Snc di Moreschi Gabriella & C. (di seguito Look
Center)
obbligato solidale, in proprio e in nome e per conto della Società,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avv. ALESSIO FRANCA, giusta procura alle
liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SONDRIO in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 130/2009 del TRIBUNALE di SONDRIO del
13.11.09, depositata il 24/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Sondrio depositato in data 19.6.2008 M.G., in proprio e quale amministratore della Look Center di Moreschi Gabriella e C. s.n.c, chiedeva l’annullamento della ordinanza ingiunzione n. 39 del 28.2.2008 emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Sondrio, con cui erano state contestate le violazioni dell’obbligo di tenere sul luogo del lavoro il libro matricola e dell’obbligo di fare interrompere, dopo quattro ore e mezza, la prestazione lavorativa della minore C.M., concedendo una pausa di un’ora (o di mezz’ora, qualora previsto dal contratto di lavoro applicato).
Con sentenza in data 13.11/24.11.2009 il Tribunale adito annullava l’ordinanza in parola limitatamente alla parte in cui contestava la violazione dell’obbligo di tenere sul luogo del lavoro il libro matricola.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione M. G. con due motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso il Ministero intimato.
Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 977 del 1967, art. 20.
In particolare rileva che il Tribunale di Sondrio aveva confermato l’addebito relativo alla mancata osservanza dell’obbligo di interruzione della prestazione lavorativa della dipendente minorenne senza nulla motivare in ordine alle eccezioni di diritto sollevate dalla ricorrente. Ed invero, per non incorrere nella violazione della L. n. 977 del 1967, art. 20 era sufficiente che l’orario di lavoro giornaliero della minore, qualora superasse le quattro ore e mezza, venisse interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un’ora, circostanza verificatasi nel caso di specie. D’altronde la contestata violazione era in ogni caso da escludersi dal momento che l’articolazione dell’orario di lavoro della minore era avvenuta su richiesta ed in base a specifiche esigenze dell’interessata.
Col secondo motivo di ricorso lamenta nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per errore in procedendo e per violazione dell’art. 112 c.p.c..
In particolare rileva che il Tribunale adito non si era pronunciato in ordine alla eccezione di irregolarità nelle procedure di accertamento sollevate con il ricorso introduttivo avverso l’ordinanza ingiunzione, nè in ordine alle eccezioni di nullità del decreto 30.6.2008 del Direttore della D.R.L. per pronuncia oltre il termine di 60 giorni di cui al D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 16, comma 2, e di infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno del rigetto del ricorso da parte del Direttore della D.R.L., sollevate in ricorso.
li Ministero intimato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo che la parte avrebbe dovuto proporre appello avverso la sentenza del Tribunale.
Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, trattandosi di ricorso relativo a provvedimento depositato dopo il 2 marzo 2006, risulta applicabile la riforma del sistema delle impugnazioni e la novella del codice di rito di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 26, comma 1, che ha soppresso l’u.c., art. 23 della L. n. 689 del 1981, il mezzo di impugnazione nei confronti delle sentenze pronunciate successivamente al 2 marzo 2006 a seguito di opposizione avverso ordinanza ingiunzione di pagamento, è costituito dall’appello innanzi al giudice di secondo grado, restando esclusa l’immediata ricorribilità per cassazione (in tal senso, Cass. sez. Il, 24.11.2009 n. 24748, che richiama Cass. SS.UU., 18.11.2008 n. 27339;
in senso conforme, v. anche Cass. sez. lav., 23.2.2010, che ha ritenuto l’impugnabilità con appello e non con ricorso per cassazione anche dei provvedimenti pronunciati ai sensi della L. n. 689 del 1981, 23, comma 1 sebbene il detto comma non risulti formalmente inciso dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011