Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12832 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29949-2018 proposto da:

P.R., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato DOMENICO RANA;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PONTEFICI 3, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINO CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MADDALENA COTINIBO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva accolto la domanda di V.P. ed altri, tutti dipendenti del Comune, rivolta ad accertare la ricorrenza del diritto, in capo agli stessi, all’aggiornamento dell’indennità di orario flessibile per effetto della progressione orizzontale dalla posizione D2 alla posizione D3;

la Corte territoriale ha accertato che il contratto collettivo integrativo prevedeva in favore dei lavoratori che transitavano dalla posizione B2 alla posizione B3 un aggiornamento in misura fissai l’emolumento e che, le delibere della Giunta n. 93 e n. 124 del 2001 avevano esteso tale automatismo contrattuale alle posizioni di fascia D, in misura crescente a seconda delle varie posizioni d’inquadramento all’interno della categoria (Lire 500.000 per i lavoratori delle fasce D1 e D2 e Lire 600.000 per quelli delle fasce D3, D4 e D5);

ha, di contro, riformato la pronuncia del Tribunale quanto al periodo di spettanza dell’indennità incentivante, ritenendolo ricompreso fra la data della domanda introduttiva (gennaio 2007) e quella del luglio 2008, dalla quale un nuovo contratto collettivo integrativo aveva sancito il passaggio dal sistema della flessibilità oraria a quello della produttività collettiva, che, a differenza dal primo, prevedeva la corresponsione di un’indennità di pari ammontare in favore di tutti i dipendenti appartenenti alla categoria D;

la cassazione della sentenza è domandata da V.P. e dai suoi litisconsorti, sulla base di due motivi;

il Comune di Taranto ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115 e 416 c.p.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 sexies, art. 40 bis, comma 1 e art. 47, commi da 1 a 7”;

parte ricorrente contesta la decisione gravata per aver conferito all’accordo integrativo del 2008 il medesimo rilievo probatorio (quanto al contenuto e alla decorrenza degli effetti) di un contratto definitivamente sottoscritto dalle parti, essendo lo stesso, all’epoca, ancora sottoposto al vaglio del Collegio dei revisori;

da ciò discenderebbe l’erronea conseguenza dell’applicazione al caso in esame della nuova clausola che aveva introdotto il sistema della produttività collettiva assorbendo il meccanismo incentivante precedente basato sulla flessibilità oraria;

a tale doglianza si aggiunge la censura di error in procedendo per violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., per avere – il giudice del merito (p. 9 sent.) – tratto la conclusione che gli odierni ricorrenti non avevano contestato specificamente la circostanza che l’avvicendamento contrattuale non aveva avuto ancora formalmente luogo, nonostante la Direzione Risorse Umane del Comune il 28 ottobre 2008 avesse comunicato alla Commissione Straordinaria di liquidazione, che l’accordo integrativo che sanciva l’introduzione dell’istituto della produttività collettiva (e l’abbandono dell’indennità di orario flessibile) era stato raggiunto dalle parti sociali fin dal 30 luglio 2008;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 115,116 e 416 c.p.c., art. 2697 c.c., comma 2, e, sotto altro aspetto, degli artt. 112 e 434 c.p.c.”;

contesta il giudizio di genericità del riferimento alla nuova clausola contrattuale, oltre che la statuizione d’inapplicabilità dell’indennità di orario flessibile nei confronti degli appellanti in presenza di una proposta di accordo non ancora sottoscritta dalle parti in via definitiva;

denuncia una motivazione apparente da parte della Corte territoriale, pronunciatasi sulla presunta vigenza del contratto collettivo integrativo del 2008 in assenza della proposizione di uno specifico motivo d’impugnazione da parte del Comune di Taranto;

i motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili per la ragione assorbente della mancata allegazione del contratto collettivo integrativo da parte dei ricorrenti;

secondo il costante indirizzo seguito da questa Corte, il materiale interpretativo di matrice collettiva è conoscibile d’ufficio dalla Corte di legittimità solo in quanto ufficialmente pubblicato (così i c.c.n.l. del pubblico impiego);

per il resto è necessario che la norma pattizia (oggetto di diretta interpretazione ovvero elemento interpretativo esterno) non solo sia stata ritualmente acquisita al fascicolo di parte nel giudizio di merito ma che, ladove il ricorso per cassazione – come nel caso che ci occupa – si fondi su di essa, la stessa venga anche prodotta in uno con il ricorso (cfr. Cass. n. 19507 del 2014; Cass. n. 6394 del 2019);

il ricorso viola, altresì, il consolidato principio di specificità nel punto in cui, omettendo di produrre o di trascrivere la comparsa di costituzione del Comune appellato, denuncia che la Corte territoriale si è pronunciata su un contratto collettivo non ancora vigente in assenza di uno specifico motivo d’impugnazione;

in conformità al pacifico orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Taranto, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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