Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12832 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 26/05/2010), n.12832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ENEL PRODUZIONE SPA, in persona del Presidente del CdA e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 16/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SALVINI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI A.L., che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

L’E.N.E.L. S.p.A. a seguito di un ampliamento eseguito presso la Centrale elettrica di Montalto di Castro, presentava all’Ufficio del territorio di Viterbo una denuncia di variazione, proponendo una rendita catastale pari a L. 4.620.000.000. L’Ufficio, effettuato il sopralluogo, variava con stima diretta la rendita portandola a L. 46.853.000.000. Ricevuta la notifica, l’E.N.E.L. proponeva tempestivo ricorso alla C.T.P., di quella città, che lo dichiarava inammissibile. Detta pronuncia non veniva impugnata.

Successivamente l’E.N.E.L. Produzione S.p.A., nuova proprietaria del complesso a seguito di conferimento dell’E.N.E.L., presentava, in data 22.12.2000, per la stessa centrale, avendo eseguito altre modifiche, una nuova denuncia di variazione con una proposta di rendita pari a Euro 9.440.000,83, mentre l’Ufficio la rettificava in Euro 24.215.114,62.

Tale nuova rendita veniva impugnata dalla società, contestandone la carenza di motivazione e l’erroneità dei criteri di stima, essendo state inserite nella valutazione dell’immobile anche le turbine. Si costituiva l’Agenzia del territorio, difendendo la legittimità del suo operato. Interveniva, inoltre, anche il Comune di Montalto di Castro a sostegno delle ragioni addotte dall’Ufficio.

La C.T.P., dichiarato inammissibile l’intervento del Comune, rigettava il ricorso. La società proponeva gravame, reiterando le doglianza di primo grado. Si costituiva il Comune di Montalto di Castro, insistendo sulla legittimità del suo intervento, mentre resisteva l’Agenzia del territorio.

La C.T.R. del Lazio, confermata la declaratoria di inammissibilità dell’intervento del Comune, respingeva il gravame, affermando che legittimamente nel computo della rendita catastale erano state comprese anche le turbine.

Avverso detta decisione l’E.N.E.L. Produzione S.p.A propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’Agenzia del territorio resiste con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di diritto in ordine alla motivazione degli atti impositivi, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che l’atto di attribuzione della rendita catastale era privo di qualsivoglia motivazione, non essendo stata indicata la tipologia dei macchinari, il valore unitario dei cespiti ed i criteri in base ai quali la valutazione era stata eseguita, riportando soltanto i dati catastali (foglio, particella, ubicazione categoria e rendita). Evidenziava, inoltre, che l’avviso di rettifica non conteneva alcun rinvio per relationem alla stima diretta.

Il motivo è infondato.

Va rilevato che secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio: a) il giudizio sulla congruità della motivazione dell’atto di accertamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità qualora non sussistano vizi della motivazione della sentenza impugnata (e nella specie non sussistono) e non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso ben specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso (sent. n. 17762 del 2002); b) l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio tecnico erariale (ora dall’Agenzia del Territorio) e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, si da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle Commissioni tributarie (cfr., ex multis, cass. civ. sentt. nn. 6854 del 1983; 4085 del 1992: 12068 e 21300 del 2004 e, più recentemente, n. 333 del 2006): nella specie, d’altro canto, l’atto di classamento costituisce l’esito di un procedimento specificamente regolato dalla legge (D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. con L. n. 75 del 1993, e, specialmente, D.M. 19 aprile 1994, n. 701, recante “Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”), che prevede la partecipazione del contribuente, e trova, in osservanza alla regola generale sull’attribuzione di rendita agli immobili classificati in categoria D (come è quello di cui si discute), il proprio presupposto in una “stima diretta” eseguita dall’Ufficio; c) la “stima diretta”, la quale, nella specie, integra ineludibilmente (per previsione di legge) il presupposto (ed il fondamento motivazionale) dell’avviso di classamento – esprimendo “un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini, non già della legittimità ma, della attendibilità concreta del giudizio cennato”, e, in sede contenziosa della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa – costituisce un atto conosciuto e (comunque) prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente nel quadro di un procedimento di classamento (quale è quello cd. DOCFA) a struttura fortemente partecipativa: orbene, da un lato, la conoscibilità dell’atto che costituisce il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di accertamento (nella specie, l’avviso di classamento e conseguente rendita) è sufficiente per escludere che l’avviso sia viziato in punto di motivazione per non aver riprodotto od allegato l’atto presupposto (cfr., cass. civ sentt. nn. 7149 del 2001, 12394, 10817, 7487 e 1034 del 2002; 13319 e 4989 del 2003 e 16824 del 2006);

dall’altro, nel caso di specie emerge dalla stessa sentenza impugnata che la società contribuente ha effettivamente conosciuto l’atto presupposto (ed il fondamento motivazionale) dell’avviso di impugnato ed ha potuto svolgere (come di fatto ha svolto) con pienezza di mezzi e di argomenti le proprie difese, senza subire in concreto alcuna lesione del proprio diritto di difesa.

Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 10 e art. 812 c.c., nonchè omessa, illogica e contraddittoria motivazione. In via subordinata si richiama lo ius superveniens (D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies) e se ne denuncia l’illegittimità costituzionale del combinato disposto con il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4, in relazione agli artt. 3. 41 e 53 Cost..

Dopo una dotta introduzione, la società contesta le affermazioni della C.T.R. che aveva riconosciuto come legittima la rettifica della rendita catastale operata dall’Ufficio del territorio, dando atto che la centrale andava valutata nella sua complessità e cioè comprendendo tutti gli elementi dotati di collegamento funzionale ed indispensabili per il processo industriale, ritenendo, altresì, legittimo considerare quale impianto fisso anche le turbine, pur se solo unite al suolo mediante imbullonatura, in contrasto con quanto affermato dalla società ricorrente che le stesse erano invece assimilabili a qualsiasi altro macchinario posto all’interno di un immobile di classe D).

Contestava, inoltre, la natura interpretativa dello ius superveniens (D.L. n. 44 del 2005, art. 1, quinquies, conv. in L. n. 88 del 2005) che aveva affermato “limitatamente alle centrali elettriche, che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo ed alle parti ad essi strutturalmente connesse anche in via transitoria”, affermandone invece il carattere innovativo, con la conseguente inapplicabilità al rapporto controverso. In via subordinata, qualora l’art. 1 quinquies dovesse ritenersi applicabile al rapporto de qua, eccepiva l’illegittimità costituzionale del combinato disposto della suddetta norma con il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4, in relazione agli artt. 3, 41 e 53 Cost..

Anche la seconda articolata doglianza è infondata.

Il complesso delle ricordate censure concerne essenzialmente la questione relativa alla computabilità delle turbine di una centrale elettrica ai fini della determinazione della rendita catastale da attribuire alla centrale medesima, questione sulla quale si è sviluppato un lungo e consistente contenzioso tra l’ENEL. da un lato, e gli Uffici del Territorio ed i Comuni nei quali le varie centrali hanno collocazione, dall’altro.

Il contenzioso ha generato contrastanti pronunce sia della giurisprudenza di merito (cfr. C.T.R. Umbria 13/3/03 e CTR Lazio 261/39/03 per la non computabilità delle turbine; C.T.R. Lazio 48/20/04 e CTR Lazio 133/14/05 per l’opposta soluzione) che di legittimità (cfr. cass. civ seni. n. 17933 del 2004 per la non computabilità delle turbine e Cass. n. 21730 del 2004 in senso favorevole al computo delle turbine) fino a richiedere – quando la questione era già stata rimessa all’attenzione delle Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza pronunciata sul ricorso n. 18457 del 2002, l’intervento del legislatore con le disposizioni di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 540, prima, e D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, (aggiunto dalla Legge Di Conversione n. 88 del 2005) poi.

Alla luce di queste norme è stata, quindi, risolta la questione, non avendo più alcun senso ulteriore discutere di argomenti che sono stati superati dall’intervento legislativo e dalla più volte condivisa giurisprudenza di questa Corte, con particolare riferimento alla esaustiva decisione n. 13319 del 2006, che ha enunciato in merito il seguente principio di diritto, cui aderisce questo Collegio: “In tema di classamento di immobili e con riferimento all’attribuzione della rendita catastale alle centrali idroelettriche, il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies convertito in L. 31 maggio 2005, n. 88, includendo nella stima gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili caratterizzati da una connessione strutturale con l’edificio, tale da realizzare un unico bene complesso, e prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonchè dai mezzi di unione a tal fine utilizzati, impone di tener conto, nel calcolo della rendita, anche del valore delle turbine, le quali si configurano come elementi essenziali della centrale, incorporati alla stessa e non separabili senza una sostanziale alterazione del bene complesso.

Tale disposizione (che fornisce l’interpretazione autentica del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4, convertito in L. 11 agosto 1939, n. 1249, riproponendo, limitatamente alle centrali elettriche, il contenuto della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 540, avente anch’esso natura interpretativa ed abrogato con efficacia retroattiva dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 4 convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80), in quanto volta a dirimere un contrasto ermeneutico insorto relativamente alla situazione specifica delle centrali elettriche, non appare irragionevole nè introduce un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri beni classificabili nel gruppo catastale D, tenuto conto della disomogeneità degl’immobili inclusi in tale categoria, nè infine contrasta con il principio della capacità contributiva, la cui violazione non è prospettabile in riferimento alla determinazione della rendita catastale, che non costituisce un’imposta nè un presupposto d’imposta”.

Peraltro è fuor di dubbio che il legislatore con il D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, (aggiunto dalla Legge Conversione n. 88 del 2005) a norma del quale “ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’art. 10 del citato R.D.L., gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento”, ha attribuito carattere interpretativo a tale norma, che ha, salva la limitazione alle “centrali elettriche”, gli stessi contenuti della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 540, nè può esser posto in dubbio la valenza interpretativa di detta norma, stante l’inequivoca attribuzione conferitale dal legislatore, proprio allo scopo di fare chiarezza in merito e superare i molteplici contrasti giurisprudenziali sorti a seguito di una preesistente situazione di incertezza generata da conflitti interpretativi nell’applicazione della legge.

Per dirimere, quindi, il contenzioso insorto relativamente alla computabilità delle turbine nella determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche, il legislatore ha enucleato dalla norma interpretata uno dei significati ad essa ragionevolmente attribuibili, avallando, in buona sostanza, la soluzione adottata da questa Corte con la citata sentenza n. 21.730/2004, in particolare per quanto concerne la rilevanza del concetto di “unico bene complesso” che rappresenta il “nucleo forte”dell’orientamento espresso dalla Corte.

Anche la dedotta questione di illegittimità costituzionale avanzata da parte ricorrente in via subordinata, è manifestamente infondata.

Su detta questione la Corte costituzionale si è già pronunciata con la sentenza n. 162 del 2008 affermando che: “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, art. 1, comma 1, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104 e 108 Cost., perchè, autoqualificandosi come norma di interprelazione autentica quanto ai criteri di computo della rendita catastale degli opifici industriali adibiti a centrali elettriche, avrebbe efficacia retroattiva. Posto che, in generale, la norma che deriva dalla legge di “interprelazione autentica” non può dirsi irragionevole (art. 3 Cost., comma 1), ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, la necessità, nella specie, di comporre un contrasto giurisprudenziale privilegiando una delle interpretazioni ricavabili dalla disciplina catastale, conforme a quella codicistica, rende legittimo il ricorso ad una norma di interpretazione autentica e non irragionevole, quindi, la sua efficacia retroattiva.” Nè, peraltro, la norma in esame può essere considerata illegittima costituzionalmente neppure “nella parte in cui, limitando espressamente la sua efficacia interpretativa ai soli soggetti che gestiscono centrali elettriche, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra i contribuenti che esercitano detta attività e quelli che non la svolgono. La norma censurata, la quale, con riguardo alle centrali elettriche, risolve ogni possibile dubbio sulle modalità di determinazione della rendita catastale, individuando come criterio per la determinazione della rendita suddetta, non l’amovibilità o meno di un bene, ma la circostanza che esso costituisca (come le turbine) una componente strutturale ed essenziale, che contribuisce alla funzione complessiva ed unitaria dell’opificio stesso, non crea un regime particolare per le centrali elettriche, ma, anzi, riporta le stesse nell’ambito della tipologia di beni cui sono state sempre accomunate (altiforni, carri-ponte, grandi impianti di produzione di vapore), eliminando qualsiasi dubbio sorto sulla determinazione della rendita catastale delle stesse, e quindi non solo non viola il principio di uguaglianza, ma anzi tende ad affermarlo, proprio perchè toglie ogni dubbio sulle modalità di determinazione della rendita catastale anche con riguardo alle centrali elettriche”.

Nè, infine, è fondata la questione di legittimità costituzionale del più volte citato D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, art. 1, comma 1, censurato, in riferimento all’art. 53 Cost., “nella parte in cui limitando espressamente la sua efficacia interpretativa ai soli soggetti che gestiscono centrali elettriche, violerebbe il principio di capacità contributiva. Invero, non solo non è prospettabile una lesione dell’indicato principio in relazione alla determinazione della rendita catastale (che non costituisce nè un’imposta, nè un presupposto d’imposta), ma la capacità contributiva, desumibile dal presupposto economico al quale l’imposta è collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità, sotto il profilo della palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza, “che come sopra già esaminato ha superato anche tale vaglio.

Rimane da esaminare solo il riferimento all’art. 41 Cost., ma anche tale eccezione deve ritenersi manifestamente infondata, non potendosi in alcun modo da una corretta e completa valutazione dell’immobile strumentale ad un’attività produttiva dedurre un qualunque ostacolo alla libertà dell’iniziativa economica o all’utilità sociale o presumere che, a seguito di tale valutazione, l’iniziativa economica de qua possa recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.

Conclusivamente, dichiarata assorbita ogni altra eventuale censura, il ricorso deve essere respinto e la parte soccombente va condannata alle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 3.340,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Tributaria, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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