Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12832 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4973-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.C.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 325/2009 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

TARANTO, depositata il 20/02/2010 R.G.N. 209/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

Udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale AVVOCATO

PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

Con sentenza 20 febbraio 2010, la Corte d’appello di Lecce sez. dist.

di Taranto, rigettava l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a.

avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato la nullità del termine finale apposto al contratto stipulato con L. C.C. (in appello contumace) per il periodo 1 febbraio –

30 aprile 2002 con mansioni di portalettere, di istituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1 febbraio 2002 e di condanna della datrice alla riassunzione in servizio ed al pagamento del relativo trattamento retributivo fino a detta riassunzione.

Preliminarmente esclusa l’improcedibilità dell’appello per il mancato rispetto del termine di notificazione previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 2 in quanto non comportante alcun ritardo nella trattazione del giudizio, la Corte territoriale riteneva, come già il Tribunale, la nullità del termine apposto al contratto, in assenza di alcuna specificazione delle “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo” prescritte dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 concretamente riferibile all’ambito territoriale di assunzione della lavoratrice, per il generico richiamo da Poste Italiane degli accordi sindacali di mobilità del personale del 17, 18, 23 ottobre e 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002: con la conseguente conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in base alla formulazione dell’art. 1, comma 2 D.Lgs. cit. (secondo cui: “l’apposizione del termine è priva di effetti se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al primo comma”), da cui evincibile l’eliminazione della sola clausola contenente il termine e non la nullità dell’intero contratto.

Con atto notificato il 17 (24 e 28) febbraio 2011, Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con sette motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; L.C.C. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in riferimento alla Direttiva 99/70/CE e all’accordo quadro concluso da UNICE, CEP e CES, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea interpretazione di riduzione di tutela dei lavoratori a termine, rispetto alla normativa europea, della disciplina denunciata, invece da collegare, nelle previste ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive datoriali, non più standardizzate ma obiettive, alle specifiche realtà lavorative.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli accordi sindacali del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la non ravvisata specificità delle ragioni previste dalla norma di legge denunciata nei suindicati accordi, espressamente richiamati nel contratto a termine stipulato con L. e disciplinanti il processo di riallocazione territoriale e professionale delle risorse a tempo indeterminato, alla base dell’esigenza aziendale di assunzioni a termine volte alla eliminazione dell’organico esuberante con spostamento dalle articolazioni produttive eccedentarie a quelle carenti, nel tempo necessario ai processi di mobilità interna.

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per la mancata ammissione in particolare del capitolo 22), inteso a provare la diretta incidenza del processo di riposizionamento del personale sull’unità produttiva della lavoratrice, eventualmente integrabile con il ricorso ai poteri istruttori officiosi giudiziali.

Con il quarto, la ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea statuizione di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, in quanto effetto legale sostitutivo non più previsto, nè analogicamente ricavabile, in contrasto con la previsione di nullità dell’intero contratto, nell’essenzialità della clausola nulla per la società datrice.

Con il quinto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 414 c.p.c., n. 5, art. 437 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per difetto di allegazione e prova dalla lavoratrice di un danno concretamente subito per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.

Con il sesto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 210 c.p.c. in riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti (e segnatamente: istanza di esibizione documentale dei compensi percepiti dalla lavoratrice dopo la cessazione del rapporto di lavoro a termine) a fini di prova dell’aliunde perceptum.

Con il settimo, la ricorrente deduce l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 quale ius superveniens, vigente anche per i giudizi in corso, in ordine alle conseguenze economiche della ritenuta conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non liquidabili in via risarcitoria in misura pari alle retribuzioni non percepite nel periodo, ma nella misura indennitaria prevista dalla predetta norma (tra un minino di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, secondo i criteri previsti dalla L. n. 604 del 1966, art. 8).

Il primo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in riferimento alla Direttiva 99/70/CE e all’accordo quadro concluso da UNICE, CEP e CES, per erronea interpretazione di riduzione di tutela dei lavoratori a termine, rispetto alla normativa europea) può essere congiuntamente esaminato con il secondo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli accordi sindacali del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002, per non ravvisata specificità delle ragioni previste dalla norma di legge denunciata nei suindicati accordi, espressamente richiamati nel contratto a termine stipulato con L.).

Essi sono fondati.

Risulta evidente come la Corte di merito non abbia affatto esaminato il contenuto degli accordi sindacali suindicati, richiamati, a giustificazione delle “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni” in essi contenute, nel contratto individuale stipulato da Poste Italiane s.p.a. con L. C.C..

Essa si è, infatti, limitata ad una loro generica menzione (come si evince dal tenore delle ragioni esposte in particolare a pgg. 18 e 19 della sentenza), senza un’effettiva verifica della concreta ricorrenza delle ragioni previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 che ben possono risultare dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem ad altri testi, richiamati nel contratto di lavoro e pertanto anche ad accordi sindacali su processi di mobilità aziendale legittimanti le assunzioni a termine, quale strumento di riequilibrio territoriale e funzionale delle risorse umane (Cass. 11 febbraio 2015, n. 2680; Cass. 25 maggio 2012, n. 8286; Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’accoglimento dei due motivi congiuntamente scrutinati, assorbenti l’esame degli altri e la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per accertamento della ricorrenza delle esigenze di specificità previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 alla luce dei principi di diritto enunciati e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari.

PQM

LA CORTE accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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