Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12832 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7328/2014 R.G. proposto da:

SAMI’ S.N.C. DI C.G. E V.C., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Noto

domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 332/45/2013 depositata il 18 settembre 2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 310/32/2012 la quale aveva accolto il ricorso della società Samì S.n.c. di C.G. e V.C. avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP 2006, emesso a seguito di verifica fiscale conclusa con p.v.c. e accertamento induttivo puro D.P.R. n. 600 del 1972, ex art. 39, comma 2, lett. d).

– La CTR riformava la decisione di primo grado, ritenendo legittimo l’impianto e la misura delle riprese, alla luce dei brogliacci reperiti presso i locali aziendali che rendevano inattendibile la contabilità ufficiale in cui le operazioni annotate nella contabilità parallela venivano riportate puntualmente per valori inferiori.

– Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per un unico motivo che illustra con memoria, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Pregiudiziale allo scrutinio del motivo di ricorso e delle difese dell’Agenzia è la verifica d’ufficio del rispetto del litisconsorzio necessario nel presente processo, che non risulta rispettato.

– Va al proposito ribadito che: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Cass. 21 ottobre 2013 n. 23762; Cass. 4 giugno 2008 n. 14815).

– Tale è il caso di specie in presenza di necessario accertamento unitario emesso nei confronti della società di persone Samì S.n.c. di C.G. e V.C. T.M.A., per la ricostruzione del reddito di impresa per l’anno di imposta 2006, che non può non produrre effetto nei confronti dei soci cui dev’essere imputato per trasparenza il reddito rettificato pro quota.

– Questa Corte ha più volte statuito che il litisconsorzio necessario tra la società di fatto e tutti i soci sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005).

– Non essendo stati evocati in giudizio nè in primo nè in secondo grado i soci, di cui pure dà conto la stessa denominazione della società attinta dall’atto impositivo impugnato, è pertanto nullo l’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., all’art. 111 Cost., comma 2, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

– Conseguentemente, resta precluso l’esame della doglianza esposta in ricorso – senza indicazione del pertinente paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1 – in cui la società deduce la violazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, dell’art. 149 c.p.c., comma 3, e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 1, per non aver la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia benchè introdotto (portato per la notifica all’ufficiale postale) in data (OMISSIS) successivamente allo spirare del termine per impugnare, intervenuto il (OMISSIS).

– La sentenza impugnata dev’essere così cassata e il giudizio va dichiarato integralmente nullo, con rinvio alla CTP di Napoli, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, per la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione.

PQM

La Corte:

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dei giudizi e rinvia alla CTP di Napoli, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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