Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12832 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14504-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Responsabile della

Direzione Affari Legali della Società, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l’Area Legale Territoriale Centro

della Società, rappresentata e difesa dall’avvocato URSINO ANNA

MARIA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2966/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

3.4.09, depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, regolarmente notificato, O.G., assunta con contratto a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a. dal 2 novembre 1999 al 29 febbraio 2000 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, e quindi dal 1 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002 “per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione”, rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, i contratti si erano convertiti in contratti a tempo indeterminato.

Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda e, ritenuta la nullità del termine apposto al contratto stipulato il 2.11.1999, dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 29.2.2000.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste Italiane s.p.a. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 3.4/27.11.2009, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane s.p.a. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la lavoratrice intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.c., comma 2) nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio.

Rileva in particolare che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato, con motivazione comunque insufficiente, l’eccezione di scioglimento del rapporto per effetto di mutuo consenso espresso dalle parti per facta concludentia. Ciò in quanto la inerzia del lavoratore protrattasi per un cospicuo lasso di tempo dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, costituiva implicita manifestazione di consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Col secondo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 in relazione all’accordo del 25 settembre 1997 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Col terzo motivo di ricorso lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5 e n. 5).

In particolare osserva che in maniera assolutamente arbitraria la Corte territoriale aveva ritenuto che l’ipotesi prevista dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 dovesse essere necessariamente correlata ad una precisa limitazione temporale. In tal modo l’interpretazione fornita dai giudici di merito aveva introdotto nella normativa contrattuale un ulteriore elemento assolutamente non previsto dalle parti contraenti; per contro, la corretta applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale avrebbe dovuto portare la Corte di merito a valutare i successivi accordi attuativi nella loro effettiva natura di atti ricognitivi di una determinata situazione di fatto, senza alcuna volontà negoziale di porre limite alcuno se non quello della intrinseca temporaneità di qualsiasi processo di ristrutturazione, e quindi anche di quello della società Poste Italiane s.p.a..

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è infondato.

In ordine al primo motivo di ricorso devesi rilevare che, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554), nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione de significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto. Orbene, nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che l’intervallo fra l’estromissione dal lavoro e la proposizione dell’azione non consentiva di ritenere l’esistenza di una volontà dismissiva del rapporto, atteso che l’inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto, in assenza della allegazione di ulteriori condotte concludenti nel senso di una implicita volontà solutoria del rapporto, non era sufficiente a far ritenere la risoluzione del rapporto medesimo per mutuo consenso, non avendo alcun valore sintomatico in tal senso; e tale conclusione, in quanto priva di vizi logici o errori di diritto, resiste alle censure mosse in ricorso.

In ordine al secondo e terzo motivo di ricorso deve premettersi, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997.

Partendo dal detto principio questa Corte, dopo aver ribadito la legittimità della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata previsione di un termine finale, ha ritenuto tuttavia viziate quelle decisioni dei giudici di merito nella parte in cui hanno affermato la natura meramente ricognitiva dei cd. accordi attuativi e conseguentemente il carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si sono discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate – ed in particolare di quella secondo cui per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr.

accordo del 16 gennaio 1998); ciò, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. sez. lav., 28.8.2003 n. 12245; Cass. sez. lav., 25.8.2003 n. 12453).

La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la conseguenza che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866).

La giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr, ex plurimis, Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378) ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo circa due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione deve comunque ritenersi conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. sez. lav., 12.3.2004 n. 5141).

Il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito e quelle oggi proposte all’attenzione della Corte non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti.

Ne consegue che neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento.

Lo stesso va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Deve essere autorizzata la distrazione delle spese suddette in favore del difensore avv. Roberto Rizzo, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00, oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; autorizza la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore dell’avv. Roberto Rizzo, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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