Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12831 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 26/05/2010), n.12831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ENEL SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio

dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ENTRACQUE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARONGIU GIANNI, giusta in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2003 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 19/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SALVINI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato D’AYALA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del 3^ motivo.

 

Fatto

L’E.N.E.L. presentava, in data 3.7.1997, in base alla procedura denominata DOCFA, all’U.T.E. di Cuneo, proposta di rendita catastale per la centrale elettrica di Entracque per un importo di L. 244.000.000. Detta rendita non veniva accettata dall’U.T.E. che, non condividendo i criteri applicati, attribuiva una maggiore rendita pari a L. 10.880.000.000. Detta attribuzione veniva impugnata innanzi alla C.T.P. di Cuneo che, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva la rendita a L. 6.440.000.000. Tale decisione veniva confermata dalla C.T.R. del Piemonte ed avverso tale pronuncia l’E.N.E.L. e l’E.N.E.L. Produzione S.p.A., quale conferitaria della prima, proponevano ricorso per cassazione, rimasto ancora pendente durante il corso del procedimento di merito.

11 Comune di Entracque, in data 21.4.2000, notificava all’E.N.E.L. S.p.A. ed all’l’E.N.E.L. Produzione S.p.A. avviso di liquidazione I.C.I. n. 1/20.04.2000 per l’anno 1999, sulla base della rendita catastale di L. 6.440.000.000 per un’imposta pari a L. 1.758.120.000 oltre sanzioni. Le due società impugnavano l’atto innanzi alla C.T.P. di Cuneo, con distinti ricorsi, lamentando l’illegittimità dell’avviso di liquidazione in assenza di un previo atto di accertamento, la mancanza di motivazione dell’atto impositivo, l’illegittimità della valutazione e dell’applicazione delle sanzioni. Chiedevano, inoltre, la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione relativa alla rendita catastale.

La C.T.P., riuniti i ricorsi, li respingeva, dichiarando però non dovute le sanzioni. Ambedue le società proponevano appello, reiterando le doglianze avanzate in primo grado; resisteva il Comune anche con appello incidentale in ordine alla ritenuta non applicabilità delle sanzioni. La C.T.R., riuniti gli appelli, respingeva quelli delle società, accogliendo quello incidentale del Comune.

Avverso dette decisioni l’E.N.E.L. S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il Comune di Entracque.

Diritto

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 e 2, per avere la C.T.R. ritenuta legittima da parte del Comune remissione dell’avviso di liquidazione I.C.I. senza che quell’atto fosse stato preceduto da un avviso di accertamento.

La censura è infondata.

Dalla lettera della legge si evince in modo chiaro e inequivocabile che in caso di richiesta da parte del comune del pagamento I.C.I. non occorre che sia emesso un previo avviso di accertamento, richiesto solo nel caso che si verta nell’ipotesi di correzione della dichiarazione o di omessa presentazione della stessa, mentre nella specie il Comune si è limitato a liquidare ed a richiedete l’imposta, calcolata sulla base della rendita catastale attribuita dall’U.T.E. per come espressamente previsto dall’art. 11, comma 1, sopra citato.

Con la seconda censura si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 992, art. 11, comma 2, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. i), n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., per avere omesso il giudice d’appello di rilevare il difetto di motivazione dell’atto impositivo in quanto basato soltanto sul mero recepimento dei valori indicati dall’UTE, con particolare riferimento alle modalità di calcolo dell’ICI e all’individuazione dei beni oggetto della specifica imposizione.

La censura è infondata.

Se è vero infatti che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’avviso di classamento con il quale l’ufficio tecnico erariale attribuisce la rendita ad un immobile è incontestabilmente un provvedimento di natura valutativa, integrante un atto di accertamento il quale, come tale, deve essere motivato (v.

cass. n. 5717 del 2000), è anche vero che, sempre secondo questo giudice di legittimità, l’obbligo di motivazione degli atti tributari si atteggia diversamente a seconda della natura e della funzione che gli stessi hanno in base alla specifica disciplina, loro propria (v. cass. civ. n. 27758 del 2005).

In particolare, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha avuto modo di affermare che l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggetti vi acclarati dall’ufficio tecnico erariale (ora dall’Agenzia del Territorio) e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (v. cass. civ. nn. 12068 e 21300 del 2004 nonchè n. 333 del 2006).

Tanto premesso in linea generale, nello specifico deve considerarsi che, essendo intervenuto a seguito di procedura cd. DOCFA, l’atto di cui si discute si inserisce in una più ampia articolazione procedimentale partecipata nelle sue varie fasi dallo stesso contribuente.

In proposito, secondo la citata giurisprudenza, con riguardo alle ipotesi in cui – come nella specie – l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (Cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio, tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile dal contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipati va, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione dell’atto medesimo (v. cass. civ. n. 16824 del 2006).

Con la terza doglianza si lamenta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c, nn. 3 e 4, per avere erroneamente il giudice d’appello ritenuto non ammissibile la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., benchè fosse pendente altro giudizio, anch’esso di natura tributaria, evidentemente pregiudiziale in quanto relativo alla corretta attribuzione della rendita catastale.

Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Con tale censura le società lamentavano la mancata sospensione del presente procedimento in quanto era pendente contemporaneamente altro processo relativo all’impugnazione della rendita catastale attribuita dall’U.T.E. alla centrale elettrica per cui è causa, procedimento quest’ultimo legittimamente ritenuto logicamente pregiudiziale al procedimento de quo (cfr. cass. civ. sentt. nn. 13082 e 26380 del 2006.

Il ricorso n. 26389/2007 relativo alla controversia concernente l’impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale costituente il presupposto dell’atto impositivo dell’I.C.I., per cui è causa, è stato fissato in udienza concomitante e discusso in data odierna. In quella decisione il Collegio ha ritenuto di dover respingere il ricorso dell’Agenzia delle entrate per mancata impugnativa delle due rationes decidendi del giudice di rinvio, in base alle seguenti considerazioni: Con la prima (ratio, n.d.r.) “I Supremi Giudici non hanno più inteso sottoporre al Collegio la quantificazione ex nova della rendita catastale della centrale di Entracque, (che ormai data la limitatezza dell’accoglimento del motivo, è consolidata nel giudicato di cassazione) ma hanno solo espresso il principio di diritto che le turbine – perchè amovibili e non solo – non devono essere incluse nel calcolo della rendita catastale della centrale idroelettrica di Entracque” e con la seconda, hanno negato il valore interpretativo della norma sopravvenuta.

Parte ricorrente, pertanto, con i motivi di ricorso non ha considerato che sulla non inclusione delle turbine nel calcolo della rendita catastale della centrale elettrica sussisteva il giudicato costituitosi a seguito della pronuncia di questa Suprema Corte per cui, nella specie, era del tutto irrilevante la qualificazione se lo ius superveniens fosse di natura interpretativa o meno, dato che al giudice di rinvio era stato dato mandato solo di ricalcolare la rendita catastale senza includere in essa il valore delle turbine, definitivamente escluse dalla pronuncia di legittimità”.

Conseguentemente la rendita catastale della centrale elettrica di Entracque deve essere calcolata sulla base del valore così come stabilito, nella sentenza n. 48/31/06 del 6 giugno/16 ottobre 2006, dalla C.T.R. del Piemonte, quale giudice di rinvio, sottraendo dalla misura definita dall’U.T.E., il valore delle turbine per l’intervenuto giudicato.

Con il quarto motivo si deduce, sempre in via subordinata, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e R.D.L. n. 52 del 1939, artt. 4, 1, 3, 4, 5 e 10 e dell’art. 812 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto non ammissibile la censura relativa all’inclusione nella base imponibile ICI del valore delle turbine e degli alternatori, delle opere idrauliche di superficie e delle opere di sottosuolo, dovendosi per contro ritenere tali beni non computabili nel calcolo relativo all’imposta contestata, stante la non controversa libera amovibilità delle “turbine per essere le stesse soltanto imbullonate al suolo” Il presente motivo, peraltro, proposto in via subordinata, resta assorbito a seguito dell’applicazione del giudicato maturatosi sulla questione pregiudiziale relativa all’atto di attribuzione della rendita catastale costituente il presupposto dell’atto impositivo dell’I.C.I., giudicato in armonia con le richieste delle società ricorrenti.

Con l’ultimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la C.T.R. ritenuta legittima l’applicazione delle sanzioni pur in presenza di un’obbiettiva incertezza sulla portata applicativa del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, e sulla stessa rendita per l’anno 1999.

L’ultima censura è infondata.

Non sussiste, infatti, alcuna incertezza sulla portata applicativa della norma indicata essendo la dizione della stessa priva di qualunque espressione equivoca; peraltro, la sanzione è stata irrogata a seguito del parziale omesso versamento, dato che l’imposta andava calcolata sulla base della rendita ritualmente notificata ed i relativi versamenti andavano commisurati sulla base di tale atto, salvo, in caso di diversa determinazione della rendita stessa in sede di giudizio, di chiederne il rimborso D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 13.

Tuttavia poichè il presente giudizio si è sostanzialmente concluso a favore delle società, le sanzioni irrogate dovranno essere rideterminate dal Comune, diminuendole in misura proporzionale alla riduzione delle rendita stessa.

lutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il primo, secondo e quinto motivo vanno respinti, il terzo motivo va dichiarato inammissibile, mentre il quarto va accolto e, cassata la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., confermando il valore dell’immobile e la conseguente rendita accertata dalla sentenza della C.T.R. del Piemonte n. 43/31/06, mentre vanno rideterminate proporzionalmente le sanzioni.

Data la peculiarità della questione trattata e tenuto conto delle vicende giudiziarie, si ritiene equo compensare le spese.

PQM

La Corte respinge il primo e secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo, accoglie il quarto e, cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, decide nel merito, confermando il valore dell’immobile e la conseguente rendita accertata dalla sentenza della C.T.R. del Piemonte n. 43/31/06. Respinge, inoltre, il quinto motivo, rideterminando proporzionalmente le sanzioni. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Tributaria, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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