Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12830 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35324-2018 proposto da:

C.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BONCOMPAGNI

16, presso lo studio dell’avvocato MARIA PAOLA GENTILI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE,

ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2232/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 14.6.2018, la Corte d’appello di Roma ha riformato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da C.P.L. volta alla declaratoria dell’insussistenza del suo obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nonchè al pagamento dei relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era pure iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia C.P.L. ha proposto ricorso per cassazione deducendo sette motivi di censura, illustrati da memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

i -Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa pronuncia da parte del giudice di appello; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e dell’art. 434 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi su una specifica eccezione avanzata con la memoria di costituzione in appello dall’odierno ricorrente, nonchè di accertare l’intervenuto passaggio in giudicato della parte della sentenza del giudice di prime cure che aveva accertato nel merito l’infondatezza della pretesa avanzata dall’Inps nei confronti dell’arch. C..

1.1.- Il motivo è infondato in quanto presuppone che l’INPS non avesse impugnato la sentenza del tribunale con cui era stata accertata l’insussistenza nel merito dell’obbligo della ricorrente di iscrizione e contribuzione alla gestione separata con riferimento all’anno 2006; sostenendosi perciò che l’INPS si fosse limitato ad impugnare la parte di sentenza di primo grado che aveva accolto l’eccezione di prescrizione degli asseriti crediti previdenziali vantati dall’INPS.

Il contrario risulta però dalla stessa sentenza d’appello laddove (in particolare alla pag. 4 lett. e), elencando i motivi di appello, si riferisce che l’INPS aveva impugnato la sentenza anche nel merito deducendo che “la contribuzione integrativa dell’INARCASSA non sarebbe sostitutiva dell’obbligazione previdenziale istituita presso l’INPS con conseguente legittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata dell’Inps”.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011),violazione dell’art. 38 Cost., violazione della L. n. 6 del 1981, artt. 9 e 10, violazione degli artt. 22 e 23 Statuto Inarcassa ratione temporis applicabile anche nel combinato disposto con il D.Lgs. n. 509 del 1994, D.M. n. 281 del 1996, violazione del D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8, comma 3, (come sostituito dalla L. n. 133 del 2011, art. 1), violazione art. 12 preleggi; tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, essendosi la Corte territoriale limitata esclusivamente a dare pedissequa applicazione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 30344/2017.

2.1. Il motivo è inammissibile atteso che la sentenza impugnata è conforme nel merito al consolidato orientamento espresso sul punto da questa Corte mentre non può esistere illegittimità alcuna se una sentenza si limiti a recepire la univoca giurisprudenza di legittimità. Ed invero in materia si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSI, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai tini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, Cass. n. 32166 del 2018).

3.- Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, violazione della L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito in L. n. 111 del 2011, violazione dell’art. 2697 c.c., violazione dell’art. 115,112,132, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte non ha accertato che l’odierno ricorrente nell’anno) Oggetto del giudizio non svolgeva attività di lavoro autonomo in via abituale e che pertanto egli non era in possesso di uno dei requisiti indefettibili previsti dalla legge per la sussistenza dell’obbligo di contribuzione alla gestione separata.

3.1. Il motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità perchè non risulta documentato in ricorso neppure per stralci che il ricorrente avesse sollevato la medesima questione negli atti relativi ai precedenti gradi di giudizio.

4.- Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione erronea interpretazione della L. n. 335 1995, art. 3, comma 9, violazione dell’art. 2935 c.c., contraddittorietà ed insufficienza della motivazione (violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp att. c.p.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere infondatamente respinto l’eccezione di prescrizione sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

4.1. Il motivo è infondato avendo la Corte accertato che il credito per contributi dell’INPS fosse da versare entro il 31.12.2007, in quanto relativo a redditi da lavoro autonomo prodotti nel 2006, dichiarati in data 30.9.2007, e per i quali la prescrizione sarebbe maturata il 30.9.2012.

In ogni caso, essendo l’interruzione della prescrizione intervenuta in data 15.6.2012 essa si rivelava idonea allo scopo e, pertanto, la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte la quale ha indentificato il dies a quo della prescrizione con la scadenza del termine previsto per il

pagamento dei medesimi contributi (Cass. del 29/05/2017,

19640/2018).

5.- Con il quinto motivo si deduce omessa pronuncia da parte del giudice di appello violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione ed erronea interpretazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, violazione dell’art. 2697 c.c., insufficienza della motivazione (violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione sollevata in ordine all’illegittimità delle sanzioni applicate dall’Inps riproposta con la memoria di costituzione in appello.

5.1. Il motivo è inammissibile dal momento che nella stessa censura si assume promiscuamente un’omessa pronuncia, una erronea interpretazione della normativa sostanziale applicata ed una insufficiente motivazione sulla stessa applicazione della normativa. D’altra parte neppure risulta comprovato, in conformità al principio di specificità del ricorso per cassazione, che il ricorrente avesse sollevate le medesime censure negli atti relativi al giudizio di primo e di secondo grado.

6.- Con il sesto motivo di ricorso si deduce l’omessa pronuncia da parte del giudice di appello, violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. In L. n. 326 del 2003; violazione dell’art. 2697 c.c., violazione dell’art. 115 c.p.c., tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo omesso di pronunciarsi su una specifica eccezione riguardante l’art. 44 cit., in base al quale l’odierno ricorrente in via subordinata avrebbe avuto comunque diritto alla riduzione dell’imponibile contributivo di Euro 5000 e quindi alla riduzione del proprio onere contributivo.

Il motivo è inammissibile dal momento che nella stessa censura si assume contraddittoriamente un’omessa pronuncia ed una erronea interpretazione della normativa sostanziale applicata. Esso è inoltre inammissibile perchè il ricorrente viola il principio di specificità e non documenta in ricorso, neppure per stralci, di aver sollevato la medesima questione negli atti relativi ai precedenti gradi di giudizio.

7.- Con il settimo motivo si deduce violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. ed art. 2 Cost.; omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., sull’abuso del diritto (violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp att. c.p.c.) per non avere accertato che le pretese dell’Inps violano le norme sopra indicate integrando la fattispecie dell’abuso di diritto.

7.1. Il motivo è inammissibile dal momento che il ricorrente viola il principio di specificità e non documenta in ricorso neppure per stralci di aver ritualmente sollevato la stessa questione negli atti relativi ai precedenti gradi di giudizio.

8.- Sulla base delle precedenti considerazioni la sentenza impugnata si sottrae del tutto alle censure sollevate con il ricorso il quale va quindi rigettato.

9.- Le spese si compensano in quanto l’orientamento di legittimità di cui si è fatto applicazione nel merito è stato inaugurato e si è consolidato successivamente all’inizio della controversia.

10.- In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit. comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15.1.2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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