Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12830 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4863-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.M., C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliata

in ROMA, V. MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell’Avvocato

VALENTINA ROMAGNA, rappresentata e difesa dall’Avvocato PIERANGELO

GALMOZZI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 356/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/08/2010 R.G.N. 32/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito l’Avvocato GALMOZZI PIERANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva accertato la nullità del termine finale apposto al contratto stipulato da Poste Italiane s.p.a. con G.M. per il periodo 1 aprile – 30 giugno 2004 presso la filiale di Cremona, con inquadramento nell’area operativa, l’istituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannato la datrice alla riassunzione in servizio ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, detratto l’aliunde perceptum), con sentenza 10 agosto 2010 dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di ripristino del rapporto di lavoro, dato atto della rinuncia ad essa della lavoratrice, nel resto respingendo l’appello proposto dalla società datrice e compensando le spese del grado.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la nullità del termine apposto al contratto, in assenza della specifica indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire e pure di prova delle esigenze sostitutive previste in contratto ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 presso gli uffici di assegnazione della lavoratrice, essendone anzi risultata l’inesistenza della temporaneità delle ragioni giustificanti il contratto a termine; essa escludeva poi la nullità dell’intero contratto per inapplicabilità dell’art. 1419 c.c., comma 1, incompatibile con la tutela del lavoratore prevista dalla normativa e ravvisava la corretta determinazione del lucro cessante a seguito di rituale costituzione in mora della società datrice, con lettera del 27 ottobre 2004, di offerta della prestazione lavorativa.

Con atto notificato il 11 febbraio 2011, Poste Italiane s.p.a.

ricorre per cassazione con sei motivi, cui resiste G.M. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi in riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erronea interpretazione riduttiva della specificazione delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative datoriali nel senso, non più previsto, della loro eccezionalità, straordinarietà ed imprevedibilità, smentita anche dalla circolare 1 agosto 2001, n. 42 del Ministero del Lavoro, con esclusione pure della temporaneità.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la prova, a carico di Poste Italiane s.p.a. dei requisiti prescritti di specificazione delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative datoriali sulla base dell’indicazione, nel contratto individuale stipulato, delle esigenze sostitutive, del periodo di impedimento del personale sostituito e dell’area territoriale e dell’unità produttiva ove verificatesi, senza necessità di indicazione nominativa anche dei lavoratori sostituiti, nè violazione dall’eventuale adibizione del lavoratore a termine a zona temporaneamente priva di titolare, per la legittimità del fenomeno di “scorrimento” delle mansioni.

Con il terzo, la ricorrente deduce vizio di insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sul fatto decisivo e controverso dell’adibizione del lavoratore a termine ad una zona vacante del titolare.

Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, artt. 1418 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea individuazione della sanzione di conversione del rapporto di lavoro a termine in lavoro a tempo indeterminato, non prevista, nè analogicamente applicabile, siccome deroga al principio generale espresso dall’art. 1419 c.c., anche a fronte della pattuita essenzialità della clausola del termine tra le parti.

Con il quinto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per inesistenza di alcun proprio obbligo risarcitorio, attesa la legittimità del contratto a termine stipulato.

Con il sesto, la ricorrente deduce l’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32 quale ius superveniens, vigente anche per i giudizi ìn corso, in ordine alle conseguenze economiche della ritenuta conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non liquidabili in via risarcitoria in misura pari alle retribuzioni non percepite nel periodo, ma nella misura indennitaria prevista dalla predetta norma (tra un minino di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, secondo i criteri previsti dalla L. n. 604 del 1966, art. 8).

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi in riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per erronea interpretazione riduttiva della specificazione delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative datoriali nel senso, non più previsto, della loro eccezionalità e temporaneità, è fondato.

Occorre, infatti, ribadire, per convinta adesione del collegio in assenza di persuasive ragioni argomentative che già non siano state debitamente vagliate, il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui: in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto e pertanto nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti (da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse) risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (tra le molte: Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25384; Cass. 26 novembre 2015, n. 24196; Cass. 7 gennaio 2016, n. 113; Cass. 21 gennaio 2016, n. 1067): elementi presenti nel caso di specie.

Ed inoltre, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, non impone al datore di lavoro l’onere di procedere alla formalizzazione delle predette ragioni con particolare riferimento alla temporaneità dell’esigenza posta a giustificazione dell’assunzione, ma solo quello di indicare in modo circostanziato e puntuale le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle sue esigenze, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze che la stessa sia chiamata a realizzare, nonchè la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (Cass. 12 gennaio 2015, n. 208). Sicchè, neppure deve essere giustificata la diversa utilizzazione del lavoratore, anche in zone prive di copertura del titolare (ed in questo senso, già era prevista la possibilità del c.d. “scorrimento” delle mansioni del lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive, sia ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b, sia ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23;

così per la prima ipotesi: Cass. 10 novembre 2009, n. 23761; Cass. 30 luglio 2003, n. 11699; per la seconda: Cass. 19 marzo 2013, n. 6787). Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame degli altri mezzi, discende allora coerente l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per accertamento della ricorrenza delle esigenze di specificità previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 alla luce dei principi di diritto enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

PQM

LA CORTE accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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