Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12830 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13993-2010 proposto da:

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE n. 98/E, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

LENZA, rappresentato e difeso dagli avvocati FORTUNATO MARCELLO,

CAPECE MARCO, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PUMA FARM SRL in persona del legale rappresentante ed inoltre

P.G. in proprio e nella qualità di titolare

dell’omonima farmacia, entrambi elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BORANO CALABRO 14/B, presso il dott. GIUSEPPE PICCIONE,

rappresentati e difesi dall’avv. PALMIERI FELICIANO, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 112/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

27.1.2010, depositata il 17/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito per i controricorrenti e ricorrenti incidentali l’Avvocato

Feliciano Palmieri che si riporta agli scritti ed insiste nelle

spese.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta, facendo

rilevare che potrebbe esservi inammissibilità.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Salerno, depositato il 14.9.2004, R.M., premesso di aver prestato la propria attività lavorativa, in mancanza di regolare assunzione, alle dipendenze della Puma Farm s.r.l. e di P.G., anche quale titolare dell’omonima farmacia in (OMISSIS), ininterrottamente, dal novembre 1993 al 26 agosto 2002, data in cui era stato costretto a presentare la sue dimissioni per giusta causa, e premesso di aver ricevuto una retribuzione insufficiente e non adeguata al lavoro svolto, chiedeva la condanna dei convenuti, previo riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, alla corresponsione delle differenze retributive dovutegli ed al risarcimento del danno per la mancata regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale.

Con sentenza in data 7.2.2008 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’originario ricorrente lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 27.1/17.2.2010, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione R. M. con un motivo di impugnazione.

Resistono con controricorso gli intimati, che propongono a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Col predetto motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione dell’ari 2094 c.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – erronea valutazione della istruttoria espletata – omessa e, in ogni caso, insufficiente motivazione.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, omettendo di valutare gli esiti della compiuta istruttoria ed in particolare della prova testimoniale assunta, ed affermando che esso ricorrente non aveva ottemperato all’onere, allo stesso incombente, di fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie invocata.

Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato controparte lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli art. 163 c.p.c., comma 2, e art. 164 c.p.c..

In particolare rileva che la ditta individuale Farmacia dott. P.G. non era stata convenuta in giudizio e pertanto l’appello proposto nei confronti della stessa avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Col secondo motivo del ricorso incidentale condizionato lamenta violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine alla procedibilità dell’appello per violazione dell’art. 435 c.p.c., comma 2, nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e nullità del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di improcedibilità dell’appello per violazione dei termini fissati dall’art. 435 c.p.c., comma 2, essendo stato il detto ricorso in appello notificato a distanza di diciotto mesi dal decreto presidenziale di fissazione dell’udienza.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Il ricorso principale è infondato.

Osserva innanzi tutto il Collegio che questa Corte ha avuto modo a più riprese di rilevare che ciò che qualifica la fattispecie descritta dall’art. 2094 c.c. è l’esistenza dell’elemento della subordinazione, quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d’opera al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà, mentre gli ulteriori caratteri dell’attività lavorativa, come la continuità, la collaborazione sistematica e non occasionale, la rilevanza, il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dell’impresa, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell’impresa medesima, non assumono rilevanza decisiva e qualificante ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

E questa Corte ha altresì rilevato che incombe al lavoratore, che intenda far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, di fornire la prova dell’esistenza degli indici atti ad individuare ed a far ritenere l’esistenza della dedotta subordinazione, quali l’assoggettamento ai poteri gerarchici dell’imprenditore, l’obbligo di presentarsi al lavoro, di dover dare conto delle assenze, di essere tenuto ad osservare particolari modalità – da ritenersi quindi vincolanti – della prestazione.

Orbene, fermo restando che sussiste la necessità comunque di un puntuale riscontro del concreto atteggiarsi del rapporto, che solo può consentire poi una corretta qualificazione anche contro la stessa qualificazione operata dalle parti, e che incombe al lavoratore, ai fini dell’individuazione dell’elemento della subordinazione, di fornire la prova degli elementi che, in relazione alla specificità della fattispecie dedotta in giudizio, qualificano il rapporto in questione quale rapporto di lavoro subordinato, osserva il Collegio che in sede di legittimità è censurabile solo la individuazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere (o meno) il rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato.

Posto ciò devesi evidenziare che nella fattispecie in esame la Corte territoriale, argomentando dalla circostanza che l’elemento qualificante del rapporto di lavoro subordinato è costituito dal vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, è pervenuta alla conclusione – con motivazione assolutamente coerente e logica, conforme alle previsioni normative ed coerente alla realtà effettuale prospettata – che gli elementi indicati dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio non potevano essere assunti ad indici univoci di tale subordinazione.

Ha evidenziato invero il giudice d’appello che gli elementi acquisiti in atti non consentivano di ritenere l’inserimento del R. nell’organizzazione aziendale, se non in veste di lavoratore autonomo, non essendo dalla compiuta istruttoria emerso nè l’assoggettamento dello stesso al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del P., nè la continuità e quotidianità dell’attività lavorativa svolta, nè la sottoposizione a vincoli di orario, nè l’obbligo di giustificare eventuali assenze; ed ha rilevato altresì, a suffragio dell’insussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, che nello stesso lasso di tempo (dal 1991/92 al 1999) il R. aveva svolto l’attività di procacciatore di affari a favore di altra ditta, dietro compenso provvisionale e con rilascio di fatture intestate.

La motivazione dei giudici di appello si appalesa quindi completa ed esaustiva, non apparendo l’accertamento del fatto -operato dagli stessi – inficiato da alcun vizio di motivazione, sotto il profilo della non coerenza dell’iter logico – argomentativo seguito e della mancata esplicitazione delle argomentazioni espresse per giungere alla soluzione adottata.

In definitiva la proposta impugnazione involge in realtà la valutazione di specifiche questioni di fatto, valutazione non consentita in sede di giudizio di legittimità. Ciò in quanto la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1, 21.8.2006 n. 18214;

Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3, 15.4.2000 n. 4916).

E pertanto, dal momento che il giudice d’appello ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza delle ragioni del proprio convincimento esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla scelta ed alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimità. Il vizio non può invero consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza.

In conclusione, il motivo si risolve in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Alla stregua di quanto sopra il ricorso principale non può trovare accoglimento; ed in tale statuizione rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da controparte.

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente principale al pagamento, nei confronti di controparte, delle spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano come da dispositivo.

Osserva in proposito il Collegio che la condanna della parte soccombente alle spese processuali si fonda sui principi della causalità e della soccombenza, ed ha la funzione di mantenere indenne la parte che sia risultata vittoriosa dalle spese sostenute per resistere alle infondate deduzioni di controparte; e pertanto nessun rilievo assume, ai fini dell’applicabilità della disposizione di cui all’art. 91 c.p.c., la circostanza che la parte abbia manifestato, tramite il proprio legale, l’intendimento di rinunciare al ricorso – argomento svolto dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. – avuto riguardo alla rilevata funzione della pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali, ed in considerazione del suddetto principio di causalità che legittima la condanna della parte soccombete ai rifusione delle spese cui ha dato causa.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale alla rifusione, nei confronti di controparte, delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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