Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1283 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6735/2010 proposto da:

PAGANO COMPANY SAS DI STEFANIA PAGANO AND CO. (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VTA PONTEDERA 6, presso lo studio dell’avvocato D’ANDREA LUCIANA,

rappresentata e difesa dall’avvocato URBANI Claudio, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIULIO ROMANO 5, presso lo studio dell’avvocato PRUNAS

FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati CRISCUOLO Andrea,

MONTERA AMERICO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 298/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

27.5.09, depositata il 17/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Claudio Urbani che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Umberto

APICE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 21 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato in data 8 marzo 2010, la Pagano Company di Stefania Pagano & c. s.a.s. chiede, con tre motivi, la cassazione della sentenza pubblicata il 17 agosto 2009, con la quale la Corte d’appello di Salerno, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, l’ha condannata a pagare a S.V. la somma complessiva di Euro 24.442,44, a titolo di differenze retributive riferite ad un rapporto di lavoro subordinato tra le parti intercorso dal 1 marzo 2000 al 19 aprile 2001.

I motivi di ricorso attengono a:

1 – error in procedendo per escussione di un testimone non indicato nel ricorso introduttivo e sulla cui deposizione si sarebbe formato il convincimento dei giudici di merito;

2 – nullità della sentenza di primo grado e del procedimento per la mancata discussione orale ex art. 429 c.p.c., comma 1;

3 – mancata ponderazione delle prove contrarie e omessa considerazione di circostanze rilevanti.

Alla domanda di annullamento della sentenza della Corte territoriale resiste S.V. con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla predetta legge.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

I primi due motivi di ricorso vengono dedotti per la prima volta in questa sede, in quanto, come risultante anche dalla sentenza impugnata e dedotto dal controricorrente, le difese della società in appello riguardavano questioni completamente diverse.

A fronte di ciò, la ricorrente non deduce di avere proposto le relative questioni in appello e, quanto alla prima (cui è altresì associato un oscuro riferimento a una tardiva produzione documentale, non meglio specificata), neppure antecedentemente, nella fase immediatamente successiva alla ammissione del teste (e alla eventuale acquisizione di documenti nuovi), donde l’accertamento della tardività e quindi della inammissibilità delle stesse.

Il terzo motivo attiene sostanzialmente alla valutazione delle prove e quindi ad un giudizio di fatto riservato ai giudici di merito, il controllo di legittimità sul quale non può spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perchè ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa muovere esclusivamente (attraverso il filtro delle censure proposte dalla parte ricorrente) nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Tale controllo riguarda pertanto unicamente il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 27162/09, 26825/09 e 15604/07).

Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.

Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.

Occorre quindi che i “punti” della controversia dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., ad es. Cass. nn. 24744/06 e 14973/06).

Ciò posto in linea di principio, si rileva che la Corte territoriale, ripercorrendo, sia pure in maniera sintetica, l’analisi del materiale probatorio raccolto, ha confermato con adeguata e logica motivazione le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti (con la precisazione che la società indicata doveva rispondere delle relative obbligazioni, ex art. 2112 c.c., rispetto a quella condannata in primo grado) e dei crediti in capo al S. non ancora soddisfatti.

La censura della ricorrente, configurandosi, in sostanza, come mera rappresentazione di una realtà diversa alla luce delle medesime risultanze processuali considerate dai giudici di merito, si risolve nella pretesa di ottenere dalla Corte di legittimità una terza valutazione di merito, del tutto estranea al nostro ordinamento processuale.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione alle parti e al P.G. presso questa Corte unitamente all’avviso della data della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, con conseguente rigetto del ricorso.

Il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione si uniforma al criterio della soccombenza e i relativi importi sono liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al S. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.500,00, oltre 12,50%, I.V.A. e C.P.A., dedotta la R.A., per onorari.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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