Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1283 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1283 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 25209-2016 proposto da:
DI FABIO FRANCO DOMENICO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA N. RICCIOTTI n.9, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO COLACINO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
COMUNE DI MENTANA (C.F.02447950581), in persona del
sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI
PORTA PINCIANA n.6, presso lo studio dell’avvocato MONICA
SQUINTU, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1982/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 25/03/2016 emesso sul procedimento iscritto al
n° 6500/2009 R.G.;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Ric. 2016 n. 25209 sez. M3 – ud. 19-09-2017
-2-

Rilevato che:

1. Con sentenza n. 3951 dell’il dicembre 1996 la Corte di Appello di Roma, in
riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 13432/93 condannava, fra
l’altro, la SIG AB – Società Italiana Grande Allevamento Bovino S.r.l., con sede
in Mentana, ad arretrare il fabbricato di sua proprietà, sito in Comune di
Mentana (ed ora ricadente nell’ambito territoriale del Comune di Fonte Nuova)

confine con la proprietà del sig. Antonio Di Fabio (dante causa dell’istante e del
di lui fratello Berardino Silvio Di Fabio) e del distacco minimo tra detto
fabbricato e quello (preesistente) di proprietà dello stesso istante, pari ad 1/1.
Detta sentenza veniva poi integralmente confermata dalla Suprema Corte di
Cassazione con decisione n. 10004/98.
Successivamente a seguito dell’annullamento della concessione edilizia, rilasciata
dal Comune di N1entana alla soc. SIGAB per la realizzazione del fabbricato
sopra detto, con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 306/1995, lo stesso
veniva acquisito al patrimonio del Comune di Mentana, ai sensi dell’art. 7 della
legge n. 47/1985 (ora art. 31, 3 0 comma, del D.P.R. n. 380/2001), non avendo
la società costruttrice ottemperato all’ordine di demolizione, preventivamente
intimatole in relazione al carattere abusivo del manufatto.
Il Comune, avendo acquisito l’immobile per adibirlo a sede di uffici e/o servizi,
avviò con l’istante, ed all’epoca anche con il di lui fratello, una trattativa intesa a
realizzare una transazione che comportasse, a fronte della corresponsione di un
idoneo indennizzo, la rinuncia di esso istante ad avvalersi della sentenza della
Corte d’Appello di Roma che imponeva il ripristino delle distanze legali violate.
Ma l’accordo non fu mai raggiunto e i fratelli promuovevano, quindi, un’azione
esecutiva intesa a dare attuazione alla statuizione contenuta nella già citata
sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3951/1996; il Comune di Mentana succeduto, in seguito a confisca, alla società autrice dell’abuso — si opponeva
all’esecuzione, assumendo che il titolo esecutivo ottenuto nei confronti di essa
Soc. SIGAB non poteva considerarsi valido nei suoi confronti. Il Tribunale di
3

loc. Tor Lupara, via IV Novembre, fino al rispetto delle distanze di ml. 5 dal

Tivoli accoglieva l’opposizione e la sua decisione veniva confermata poi dalla
Corte d’Appello di Roma. Se non che la Suprema Corte di Cassazione, su
ricorso dell’istante e, come sempre, del fratello, annullava la decisione della
Corte territoriale con sentenza n. 14022 del 4 giugno 2013, e, decidendo nel
merito, rigettava l’opposizione prodotta dal Comune di Mentana avverso
l’esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma nei

Corte riconosceva il diritto dei ricorrenti di agire anche nei confronti del
Comune in forza di tale sentenza e, quindi, di ottenere l’arretramento del
fabbricato realizzato in violazione delle distanze legali (nel caso di specie quelle
previste dal P.R.G.), ancorché esso fabbricato fosse stato acquisito al
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 7 della legge 47/1985; e ciò salvo che
l’ente locale non avesse fatto rientrare il fabbricato abusivo confiscato nel
proprio patrimonio indisponibile, al fine di utilizzarlo per il soddisfacimento di
prevalenti interessi pubblici (da individuare nella P.A.), a condizione peraltro
che esso non risultasse in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o
ambientali. Nel qual caso, però, il proprietario dell’edificio confinante avrebbe
dovuto essere congruamente indennizzato per il pregiudizio subito a causa della
conservazione dell’immobile realizzato abusivamente in violazione delle norme
del P.R.G., atteso che di fatto si sarebbe venuta a creare ani a carico del bene di
sua proprietà una “servitù” destinata ad incidere negativamente sulla sua
fruibilità e sul suo valore commerciale.
2. Frattanto il ricorrente ed il suo germano, con atto notificato il 3 dicembre
2003, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli il Comune di
Nientana, chiedendone la condanna, per violazione dell’art. 1337 cod. civ., al
risarcimento dei danni da liquidarsi in € 200.000,00 o in quella diversa,
maggiore o minore, somma ritenuta congrua dal giudicante. Il Comune di
Mentana resisteva alla domanda, che veniva respinta con sentenza n. 1472/08
del 4.11.2008.

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confronti della SIGAB (sostanziale dante causa del Comune). La Suprema

La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n.
1982 del 25 marzo 2016.
3. Avverso tale pronunzia Franco Domenico Di Fabio propone ricorso per
cassazione sulla base di 1 motivo.
3.1. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il Comune di Mentana.

4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui
perviene la detta proposta.
4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1337 c.c.,
in relazione all’art. 1326 c.c. — Omessa e/o insufficiente motivazione in ordine
ad un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti.
Il motivo è inammissibile.
E principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione,
l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006,
oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi
collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede
processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata
all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4
cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il
documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si
trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel
ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il
documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi
di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è
prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se
cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi
dell’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non
si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo
produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle
5

Considerato che:

fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso
(art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e
formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità
di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e
indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso ( Cass. S.U. n.

riferimento a documenti quali bozze di contratto, lettere del Comune (cfr.
ricorso pag. 8) senza indicare dove sono stati prodotti,( Cass. n. 19157/12;
Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente
che liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200, ed
agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della
Corte suprema di Cassazione in data 19 s ttembre 2017.
Il P

ente
Li

7161/2010 ; Cass. S.U. n. 28547/2008). Come nel caso di specie, dove si fa

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