Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1283 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4336-2008 proposto da:

P.R., ((OMISSIS)), elettiva mente domiciliato in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato CARELLO CESARE

ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato CALOGERO FERRARA giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PLASTEDIL DI B.V. SNC, (OMISSIS), in persona del suo

rappresentante legale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANLIO D’AMICO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.P., CONDOMINIO (OMISSIS), D.M., D.L.,

BENINOX DI BE.LU. & C. S.A.S. ((OMISSIS)), CONDOMINIO

(OMISSIS) ((OMISSIS)), QUADRIFOGLIO S.R.L., C.M.B.,

F.L., MA.LA.;

– intimati –

sul ricorso 9099-2008 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) ((OMISSIS)), in persona dell’Amm.re pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BARDANZELLU, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO EMANUELE TRAINA

CHIARINI giusta procura SPECIEL in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato CARELLO CESARE

ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato CALOGERO FERRARA giusta

procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

e contro

BENINOX DI BE.LU. & C S.A.S. ((OMISSIS)), PLASTEDIL DI

B.V. S.N.C., QUADRIFOGLIO S.R.L., C.M.B.,

F.L., MA.LA., M.P., CONDOMINIO

(OMISSIS), D.M., D.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 948/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato CESARE ROMANO CARELLO per delega;

udito l’Avvocato ITALO DE BENEDICTIS per delega non scritta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità della

rinuncia P., inammissibilità della procura dell’Avv.

Malagutti, rinvio al Condominio e regolazione ex sent. S.U. n.

18331/10.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 6 dicembre 1991, P.R. convenne in giudizio il Condominio di (OMISSIS), corrente in (OMISSIS), e la Quadrifoglio s.r.l., proprietaria dell’immobile sito nella stessa via (OMISSIS), per sentirli condannare entrambi, in via solidale, al risarcimento del danno causato alla propria autorimessa dai ponteggi utilizzati dai convenuti per i lavori condominiali di ristrutturazione e la sola società Quadrifoglio alla chiusura delle vedute e/o luci illegittimamente aperte.

1.1. – I convenuti, pur contestando la fondatezza delle domande, chiesero e ottennero di chiamare in causa, a fini di manleva, i soggetti ai quali erano stati appaltati i lavori; si costituirono in giudizio, quindi, la Plastiedil di B.V. s.n.c. – che a sua volta chiamò in giudizio la ditta Ma. e Ca. Ponteggi s.n.c., rimasta contumace – e la Beneinox di M.L. e C. s.a.s.

1.2. – Con separato atto di citazione, il medesimo P., D.M. e D.L., anch’essi proprietari di immobile in (OMISSIS), convennero in giudizio la Quadrifoglio s.r.l. per ottenerne la condanna alla chiusura delle vedute e/o luci illegittimamente aperte sul proprio immobile.

La Quadrifoglio s.r.l. eccepì di aver ceduto la proprietà dell’immobile a Ma.La., F.L., S.M., C.M.B. e al Condominio di (OMISSIS), i quali vennero chiamati in causa e, a loro volta, chiamarono in giudizio M.P., legale rappresentante della Quadrifoglio s.r.l., per essere dalla stessa garantiti.

1.3. – L’adito Tribunale di Bologna, riunite le cause, ordinò la regolarizzazione di talune delle luci aperte nel fabbricato di (OMISSIS), rigettò la domanda di danni proposta dal P. (perchè sfornita di prova) ed accolse la domanda del medesimo attore di chiusura delle luci; il P., D.M. e L. furono condannati a rifondere le spese di lite al Condominio di (OMISSIS), alla Plastiedil s.c.n., alla Beneinox s.a.s. e alla Quadrifoglio s.r.l., mentre Ma.La., F.L., C.M.B. e il Condominio di (OMISSIS) furono condannati al pagamento delle spese processuali in favore del P..

2. – Avverso tale sentenza proponevano separate impugnazioni P.R., da una parte, e D.M. e D.L., dall’altra, che la Corte di appello di Bologna, previa riunione, decideva con sentenza resa pubblica il 30 luglio 2007, in forza della quale: accoglieva parzialmente il gravame del P. in punto di domanda risarcitoria (unicamente per il danno derivato dalle macchie di vernice e non già per quello correlato all’utilizzo dei ponteggi), con condanna del Condominio di (OMISSIS) in Bologna e della Quadrifoglio s.r.l. al pagamento della somma di Euro 1.000,00, oltre interessi legali; accoglieva il gravame del P. e dei D. in ordine alla chiusura delle finestre da parte di C.M.B.; accoglieva il gravame dei D. in punto di condanna alle spese in via solidale con il P., che revocava; provvedeva alla regolamentazione delle spese di lite, ponendole a carico della C., del Condominio di (OMISSIS) e della Quadrifoglio s.r.l., con condanna al pagamento della metà in favore del P. e dell’intero in favore dei D., compensandole integralmente tra le altre parti.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.R. sulla base di due motivi (il secondo articolato in tre censure).

Hanno resistito con controricorso la Plastedil di B.V. ed il Condominio di (OMISSIS); quest’ultimo ha anche proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati da memoria, al quale ha resistito con controricorso il P..

La causa è pervenuta all’udienza odierna dopo rinvio disposto su istanza delle parti per fini conciliativi.

Il Condominio di (OMISSIS) ha depositato ulteriore memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, i ricorsi, principale di P.R. e incidentale del Condominio di (OMISSIS), proposti avverso la medesima sentenza e distinti da differenti numeri di ruolo generale, vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.

2. – Sempre preliminarmente, il decesso del ricorrente P.R., in data 5 febbraio 2014, dopo la rituale instaurazione del presente giudizio di cassazione, non assume rilievo alcuno, non essendo applicabile in questa sede l’istituto dell’interruzione del processo, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità (tra le tante, Cass., 20 gennaio 2016, n. 1757).

3. – Ancora in via preliminare, non ha effetto, ai sensi dell’art. 85 c.p.c., la revoca del mandato degli originari difensori (avvocati Manlio D’Amico e Giorgio De Arcangelis) da parte della Plastedil di B.V. s.n.c., giacchè è irrituale la loro sostituzione con l’avvocato Maurizio Malaguti, in assenza di procura speciale rilasciata (soltanto in calce ad atto “di rinuncia agli atti” e non già) nelle forme (ossia a margine del o in calce al – controricorso o con atto pubblico o scrittura privata autenticata) stabilite dall’art. 83 c.p.c., nella formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alla modifica recata dalla L. n. 69 del 2009.

4. – Sempre in via preliminare, è priva di effetti, in quanto invalida per contrasto con il paradigma legale di cui all’art. 390 c.p.c., la rinuncia “agli atti” depositata in favore del P. e della Plastedil s.n.c., giacchè – anche a considerarla come rinuncia al ricorso del solo P. (stante l’inefficacia, per le ragioni sub p. 2, che precede, dell’adesione da parte dell’avv. Malaguti, in veste di difensore della predetta società) – essa è stata sottoscritta dal solo avvocato Calogero Ferrara, difensore del P., privo di mandato anche per rinunciare e/o transigere (cfr. procura in calce al ricorso: p. 16) e in data successiva al decesso dello stesso P..

5. – Con il primo mezzo del ricorso principale di P.R. – assistito da quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. – è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile, perchè proposta per la prima volta in appello da esso P., la richiesta di ammissione della prova orale (interrogatorio formale e prova per testimoni), da reputarsi decisiva in punto di statuizione sulla domanda risarcitoria.

5.1. – Il motivo è fondato.

Posto che il giudizio di primo grado è iniziato con atto di citazione notificato nel dicembre 1991, la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile la prova orale dedotta dal P. per la prima volta in appello, ha violato il seguente, consolidato, principio di diritto: “con riferimento ai processi iniziati, in primo grado, in epoca anteriore al 30 aprile 1995, trova applicazione, quanto al giudizio di appello, indipendentemente dall’epoca in cui questo si svolge, l’art. 345 c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche ad esso apportate dalle L. n. 353 del 1990 e L. n. 69 del 2009, sicchè le parti, in presenza di tali condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova” (Cass., 7 gennaio 2016, n. 120).

Inoltre, detta prova – i cui capitoli sono stati trascritti nel ricorso (p. 6/7; cfr. anche conclusioni del P. riportate nella sentenza di appello impugnata in questa sede) – palesa in modo evidente la sua decisività, per inerenza, congruenza e specificità dei fatti da provare, circa la delibazione della domanda risarcitoria concernente il danneggiamento della tettoia dell’immobile di proprietà del P. in conseguenza dell’utilizzo dei ponteggi.

6. – Con il secondo mezzo del medesimo ricorso principale è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria “su più fatti controversi e decisivi per il giudizio” e, segnatamente, quanto: a) all’omessa qualificazione del rapporto intercorso tra le parti con l’affidamento della tettoria per i lavori di ristrutturazione, da intendersi come comodato d’uso gratuito;

b) alla mancanza di motivazione in ordine alla condanna di esso P. a rifondere le spese processuali in favore dei chiamati in causa;

c) all’omesso esame della doglianza concernente la compensazione per metà delle spese processuali di primo grado.

6.1. – Il motivo è inammissibile per mancata formulazione, in rapporto a ciascuna autonoma doglianza (sub a), b) e c)), del necessario e correlato quesito cd. “di sintesi” o “di fatto”.

E’ difatti principio consolidato quello secondo cui, per le cause nelle quali trova (ancora) applicazione l’art. 366-bis cod. proc. civ. (come nella specie, giacchè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 30 luglio 2007, mentre l’abrogazione della predetta norma disposta dalla L. n. 69 del 2009 opera pro futuro), è inammissibile il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla Suprema Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (Cass., 18 novembre 2011, n. 24255; in precedenza, già Cass., 18 luglio 2007, n. 16002).

7. – Con il primo mezzo del ricorso incidentale del Condominio di (OMISSIS) – assistito da quesiti ex art. 366-bis c.p.c., in riferimento sia alle censure di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., sia a quelle ex n. 5 dello stesso art. 360 – è denunciata insufficiente e/o contraddittoria motivazione e/o nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. “per contrasto tra motivazione e dispositivo”, nonchè dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.

La Corte territoriale avrebbe, dapprima, fatto proprie le conclusioni della c.t.u. in ordine alla ascrivibilità delle macchie di vernice a responsabilità del Condominio di (OMISSIS) e poi, contraddittoriamente, condannato esso Condominio di (OMISSIS) al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali in favore del P..

7.1. – Il motivo è inammissibile.

Le censure con esso veicolate si rivolgono contro P.R., parte vittoriosa in appello e rispetto alla quale precipuamente è dato apprezzare l’interesse ad impugnare del soccombente Condominio di (OMISSIS), al fine di poter conseguire la cassazione della statuizione sfavorevole.

Ciò precisato, il controricorso, contenente il ricorso incidentale, è stato notificato personalmente al solo P., nel domicilio eletto in Roma a seguito della proposizione del ricorso principale, e non già al difensore del medesimo ricorrente, avvocato Calogero Ferrara.

Sicchè, in via assorbente di ogni altro profilo di esame, trova applicazione, nella specie, il seguente principio di diritto (già enunciato da Cass., 6 dicembre 2002, n. 17404): “è inammissibile il controricorso, contenente ricorso incidentale, notificato alla parte personalmente e non al difensore di essa, che, a seguito della costituzione, diventa il destinatario delle notificazioni degli atti c.d. endoprocessuali solo in base alla relazione che si determina tra il procuratore medesimo e la parte da lui rappresentata. Nè la nullità della notifica del controricorso e contestuale ricorso incidentale, implicando la decadenza dal diritto di proporre ricorso incidentale e, quindi, l’inammissibilità di questo, può essere esclusa sotto il profilo del raggiungimento dello scopo dell’atto (nella specie dimostrato dal deposito della memoria del ricorrente con la quale è stata eccepita la inammissibilità del ricorso), in quanto l’ambito di applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, è circoscritto alle nullità di ordine processuale derivanti da vizi di forma, con esclusione dei casi di decadenza dall’azione, incidenti sul diritto materiale della parte”.

8. – Con il secondo mezzo del medesimo ricorso incidentale assistito da quesiti di diritto ex art. 366-bis c.p.c. – è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c, violazione o falsa applicazione degli artt. 287 e 91 c.p.c..

La Corte di appello, anche in forza della non condivisibile premessa della applicabilità dell’art. 287 c.p.c. alle sole sentenze passate in giudicato, avrebbe errato a condannare esso Condominio di (OMISSIS) al pagamento della metà delle spese del grado in favore di D.M. e Livia ,.n.l.p.c.s.n.d.c.l.m.c.d.p.g.c.l.c.d.a.a.i.s.c.i.Palumbi ,.a.r.d.s.d.l.i.f.d.c.n.c.d.r.d.d.

8.-.I.m.r.c.D’Orazi Marco e.L., è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ inammissibile là dove non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, giacchè tale non è la pur erronea argomentazione del giudice di appello sulla applicabilità dell’art. 287 c.p.c. (a fortiori nella sua formulazione conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n. 335 del 2004 della Corte costituzionale) alle sole sentenze passate in giudicato. Questo assunto, infatti, è solo rafforzativo della effettiva ratio decidendi della pronuncia di appello, la quale – oltre ad esprimere dubbi sulla stessa effettiva ricorrenza di un errore materiale da correggere – si incentra sulla presenza di “contestazioni” da parte del Condominio appellato (che, nella sostanza, non vengono negate dal ricorrente incidentale, sebbene esso ne sminuisca la portata e la valenza) in ordine alla (pur consentita) scelta processuale dei D. di impugnare la statuizione di condanna al pagamento della spese processuali di primo grado.

E’ infondato là dove deduce il contrasto con l’art. 91 c.p.c., in quanto la decisione della Corte di territoriale di far gravare la metà delle spese di lite di secondo grado sul Condominio di (OMISSIS) si fonda sulla soccombenza di quest’ultimo nei confronti dei D., quale valutazione coerente con le premesse sopra evidenziate.

9. – Va, dunque, accolto il primo motivo del ricorso principale del P., dichiarato inammissibile il secondo motivo dello stesso ricorso e rigettato il ricorso incidentale del Condominio di (OMISSIS).

9.1. – Tale esito del ricorso incidentale costituisce, altresì, ragione più liquida, in termini di economia processuale e di durata ragionevole del giudizio ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. in siffatta prospettiva anche Cass., 26 giugno 2015, n. 13203), rispetto al rinvio per dar modo all’assemblea condominiale di ratificare l’operato dell’amministratore, alla luce dell’esegesi fornita da Cass., sez. un., 6 agosto 2010, n. 18331, successiva alla proposizione del ricorso incidentale.

9.2. – La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che dovrà delibare la domanda risarcitoria del P., inerente all’asserito danneggiamento della tettoia dell’immobile di sua proprietà, tenuto conto, ai fini della relativa istruzione probatoria, del principio di cui al p. 5.1. che precede.

Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

riuniti i ricorsi:

– accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibile il secondo motivo dello stesso ricorso;

– rigetta il ricorso incidentale;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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