Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12829 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4761-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

P.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio

dell’Avvocato UGO GIURATO, rappresentato e difeso dagli Avvocati

SERGIO FRINCHI, SEBASTIANO ROMANO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/02/2010 R.G.N. 1625/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale GRANOZZI

GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva rigettato le domande di P.F., assunto con contratto a termine da Poste Italiane s.p.a. per il periodo 16 gennaio – 13 marzo 2004 per esigenze sostitutive del personale addetto al servizio di recapito presso l’ufficio di (OMISSIS), di accertamento della nullità del termine finale apposto al contratto e di istituzione tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la condanna della società datrice alla sua riassunzione in servizio ed al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dalla scadenza del termine fino alla reintegrazione nel posto di lavoro), con sentenza 15 febbraio 2010, rendeva le pronunce richieste fissando la decorrenza del termine per la corresponsione delle retribuzioni dovute dalla data di notificazione della convocazione per l’esperimento del tentativo di conciliazione.

Preliminarmente esclusa l’indennizzabilità del lavoratore nei limiti delle mensilità previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 bis, siccome dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214/2009, la Corte territoriale riteneva, contrariamente al Tribunale, la nullità del contratto in mancanza di sufficiente specificazione delle ragioni di carattere sostitutivo previste D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, e tanto meno di loro prova, nell’onere datoriale ancorchè non espressamente stabilito come cit. nel D.Lgs., art. 4, comma 2, e la sua convertibilità in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sulla base delle argomentazioni di carattere sistematico anche alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale costituzionale e di legittimità, incompatibile con l’applicabilità dell’art. 1419 c.c., comma 1, (nel senso di nullità dell’intero contratto).

Essa escludeva poi l’avvenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso sulla base della sola inerzia del lavoratore per un apprezzabile lasso temporale, siccome equivoca al fine dimostrativo di una chiara e certa volontà solutoria del rapporto, anche tenuto conto del timore di pregiudizio dall’instaurazione di un contenzioso con Poste Italiane s.p.a., alla luce di una sua circolare del 1999 (ostativa alla stipulazione di contratti a tempo determinato con soggetti in contenzioso giudiziale ed extragiudiziale per analoghi contratti anteriori); infine, individuava la decorrenza del termine per la corresponsione delle retribuzioni nella notificazione della convocazione per l’esperimento del tentativo di conciliazione, integrante costituzione in mora della società, senza detrazione di aliunde perceptum in difetto di prova datoriale.

Con atto notificato il 9 febbraio 2011, Poste Italiane s.p.a.

ricorre per cassazione con otto motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste P.F. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erronea esclusione della risoluzione per mutuo consenso del contratto di lavoro tra le parti, conseguente all’inerzia di oltre un anno del lavoratore prima dell’introduzione del giudizio dalla cessazione del contratto, anche in relazione alla sua breve durata, apprezzabilmente congrua per inferirne un sintomatico disinteresse, con erronea posizione dell’onere probatorio a carico del datore di lavoro, anzichè del lavoratore, in funzione di superamento della presunzione di risoluzione.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 116 e 414 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la non corretta individuazione dalla Corte territoriale della suddetta inerzia del lavoratore in una circolare della datrice del 1999, di esclusione dell’assunzione a tempo indeterminato di chi in contenzioso giudiziale o extragiudiziale con essa, e perciò ispirante un comprensibile metus: tuttavia non provata nella sua esistenza nè nella sua conoscenza, nè citata dal lavoratore ricorrente, nè agli atti di causa.

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, art. 12 prel. c.c., artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erronea pretesa, anche in base a richiamato insegnamento di legittimità (sulla scorta di sentenze della Corte costituzionale n. 214/2009, sia pure interpretativa di rigetto e della Corte di Giustizia UE), dell’indicazione nominativa anche dei lavoratori sostituiti, una volta precisati (come nelle riportate previsioni contrattuali del caso di specie) la ragione specifica dell’assunzione, l’ambito dei servizi e delle attività svolte dal personale da sostituire, l’area professionale di inquadramento dello stesso e la specifica realtà territoriale e produttiva presso cui addetto, nonchè l’arco temporale di durata massima delle assenze cui sopperire.

Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2; art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inesistenza di un onere probatorio a carico datoriale in funzione dimostrativa delle esigenze giustificanti l’assunzione a termine, laddove prevista per la sola eventuale proroga.

Con il quinto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 c.c., art. 12 prel. c.c., art. 1362 ss., art. 1419 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per erronea conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, in quanto effetto legale sostitutivo previsto dalla previgente disciplina della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 1, e non più da quella del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, applicabile ratione temporis (che tale effetto prevede per le sole diverse ipotesi di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine e di riassunzioni a termine senza il prescritto intervallo: art. 5, commi 2, 3 e 4) e pertanto in contrasto con la previsione di nullità dell’intero contratto, compatibile con la clausola di “non regresso” prevista dal paragrafo 3 dell’art. 8 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e nell’impraticabilità di un’interpretazione in via analogica dell’art. 1419 c.c., in assenza di lacuna normativa.

Con il sesto, la ricorrente deduce l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, quale ius superveniens, vigente anche per i giudizi in corso, in ordine alle conseguenze economiche della ritenuta conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non liquidabili in via risarcitoria in misura pari alle retribuzioni non percepite nel periodo, ma nella misura indennitaria prevista dalla predetta norma (tra un minino di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, secondo i criteri previsti dalla L. n. 604 del 1966, art. 8).

Con il settimo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la maturazione del diritto della lavoratrice al pagamento delle retribuzioni dalla data di effettiva ripresa del servizio e non di notifica della richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione, inidonea alla costituzione in mora del datore di lavoro.

Con l’ottavo, la ricorrente deduce vizio di contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul fatto controverso e decisivo del rigetto della propria eccezione di detrazione dell’aliunde perceptum, senza ammissione dei mezzi di prova dedotti.

Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2; art. 12 prel.; artt. 1362, 1363 c.c.; per erroneità della pretesa di indicazione nominativa anche dei lavoratori sostituiti ai fini della specificazione delle ragioni di assunzione a termine), da esaminare subito per evidenti ragioni di pregiudizialità logico-giuridica anche in applicazione del principio di “ragione più liquida” (Cass. 28 maggio 2014, n. 12002; Cass. 16 maggio 2006, n. 11356), è fondato.

Occorre, infatti, ribadire, per convinta adesione del collegio in assenza di persuasive ragioni argomentative che già non siano state debitamente vagliate, il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui: in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto e pertanto nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti (da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse) risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (tra le molte: Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25384; Cass. 26 novembre 2015, n. 24196; Cass. 7 gennaio 2016, n. 113; Cass. 21 gennaio 2016, n. 1067): elementi presenti nel caso di specie.

Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame di tutti gli altri mezzi, discende allora coerente l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per accertamento della ricorrenza delle esigenze di specificità previste D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, alla luce dei principi di diritto enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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