Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12829 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13974-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato D’AMORE

SEVERINO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIALLORETO GIUSEPPE,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

7.1.2010, depositata il 14/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo che si riporta agli

scritti, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Chieti, regolarmente notificato, S.T., iscritto, quale titolare della omonima azienda agricola, negli elenchi dei coltivatori diretti dal 1 gennaio 1997, premesso di aver ripetutamente sollecitato agli uffici dell’Inps l’invio dei bollettini per il versamento della contribuzione IVS, esponeva che solo nel giugno 1999 l’Istituto predetto gli aveva comunicato gli importi dovuti, a titolo di contribuzione, per gli anni 1997/98, con un aggravio per presunte “somme aggiuntive”. Rilevava l’illegittimità di tale ulteriore imposizione, dovendosi escludere qualsiasi profilo di inadempienza da parte dello stesso, e chiedeva l’accertamento e la consequenziale declaratoria dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento delle pretese “somme aggiuntive”.

Con sentenza n. 656 del 16.4/13.8.2007, il Tribunale adito accoglieva la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Inps lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio.

La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza n. 55 in data 7.1/14.1.2010, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimato.

Lo stesso ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Col predetto motivo di ricorso l’Inps lamenta violazione degli artt. 1175, 1218 e 1282 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva che, in forza della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 15, l’aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti era stata incrementata nella misura dello 0,3%;

dall’esame della disposizione suddetta emergeva che la determinazione dell’ammontare dei contributi diretti era stabilita dalla legge, sulla base di un dato (reddito medio convenzionale) annualmente reso noto con decreto ministeriale. L’Istituto era pertanto del tutto estraneo al procedimento disegnato dal legislatore; d’altronde nè la norma suddetta, nè alcuna altra disposizione, imponevano all’Inps di emettere e trasmettere all’assicurato il bollettino recante l’ammontare dell’importo dovuto a titolo di contributi. A ciò doveva aggiungersi che, siccome rilevato dalla Corte di Cassazione, i contributi maturavano ed erano dovuti dalla data di iscrizione del lavoratore alla gestione di riferimento e che la quantificazione della contribuzione avveniva per legge, con la conseguenza che il relativo adempimento doveva essere assicurato alle scadenze imposte dalle disposizioni vigenti. Quindi il pagamento degli interessi compensativi costituiva una conseguenza automatica dell’inadempimento, per cui era irrilevante ogni indagine sulla colpa dell’assicurato, ed era parimenti irrilevante il mancato invio dei bollettini postali all’obbligato.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è fondato.

Sul punto questa Corte ha avuto di pronunciarsi escludendo, in fattispecie del tutto analoga, la illegittimità della condanna al pagamento degli interessi legali, evidenziando la natura corrispettiva di tali interessi e la loro debenza, in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae dal ritardato pagamento delle somme dovute, quale che sia la ragione per cui esse rimangono presso di lui.

Ha evidenziato in proposito questa Corte, in relazione alla dedotta illegittimità della condanna al pagamento degli interessi legali sotto il profilo che la relativa richiesta non troverebbe alcuna giustificazione nel comportamento del ricorrente, che “anche tale profilo si appalesa erroneo, in quanto, come correttamente rilevato dai Giudici di merito: i contributi maturano e sono dovuti dalla data di iscrizione alla gestione del lavoratore; – la quantificazione della contribuzione avviene per legge; – l’obbligo contributivo, deve, per legge, essere adempiuto entro il 25 del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

Ne consegue, pertanto, la liquidità ed esigibilità del credito e, pertanto, l’obbligo del pagamento degli interessi maturati sulle somme che sono rimaste nella disponibilità del debitore, a nulla rilevando a tal fine una mancata richiesta di pagamento, ovvero, il mancato invio dei bollettini di pagamento, con i quali doveva avvenire il versamento.

Invero, gli interessi corrispettivi di cui all’art. 1282 c.c., comma 1, sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sè somme di danaro che avrebbe dovuto pagare, e, pertanto, essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, e cioè da quando l’importo ne è determinato e il pagamento non è, o non è più dilazionato da termine o condizione, senza che in contrario rilevi che il debitore non abbia pagato per una circostanza estrinseca al credito e come tale, diversa dalla sua inesigibilità, derivante sempre da ragioni intrinseche, poichè la circostanza estrinseca – come quella dedotta in ricorso – non fa venir meno il vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere le somme, quale che sia la ragione per cui esse rimangono presso di lui (per tale principio, v. Cass. 18 marzo 1971 n. 780).

Del resto, questa Corte ha ripetutamente affermato detto principio, osservando che le cosiddette sanzioni civili (quali le somme aggiuntive) – comminate per l’omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali – costituiscono una conseguenza automatica dell’inadempimento, in funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall’istituto previdenziale, con la conseguenza che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, le sentenze n. 3476/94 delle Sezioni Unite, 8324, 8644/00, 2689/95, 17650/2003) – l’applicazione delle sanzioni medesime prescinde da qualsiasi indagine circa l’imputabilità e la colpa dell’inadempimento.

Coerentemente, l’omesso o tardivo invio al domicilio dell’obbligato dei bollettini destinati al pagamento dei contributi, non esclude – nel caso di omesso o tardivo adempimento dell’obbligazione contributiva, che ne consegua – la soggezione dell’inadempiente alle sanzioni civili (v., per tutte, Cass. 20 novembre 2003 n. 17650).

A maggior ragione, quindi, nei caso in esame, nel quale si fa questione dei soli interessi compensativi, il principio deve trovare applicazione” (Cass. sez. lav., 26.6.2008 n. 17507).

Si impone pertanto, in accoglimento del ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza essendo irrilevante, per le ragioni sopra esposte, la dedotta (v. memoria ex art. 380 bis c.p.c.) “condotta dolosa o quanto meno colposa dell’Istituto creditore”, non potendo tale condotta comunque esonerare il debitore dall’obbligo di corrispondere le somme aggiuntive in questione, essendo detta corresponsione fondata – per come evidenziato – sul vantaggio che il debitore comunque ritrae dal trattenere le somme dovute, a prescindere dalle ragioni per cui esse sono rimaste presso di lui.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto della domanda proposta dall’originario ricorrente.

A tale pronuncia segue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dello stesso al pagamento delle spese dell’intero giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo; condanna il S. al pagamento delle spese dell’intero giudizio che si liquidano, per il giudizio di primo grado, in Euro 20,00 per esborsi, Euro 75,00 per diritti ed Euro 245,00 per onorari; per il giudizio di secondo grado, in Euro 20,00 per esborsi, Euro 75,00 per diritti ed Euro 355,00 per onorari; per il presente giudizio di legittimità, in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 195,00 per onorari, oltre, per tutti i gradi e fasi, spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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