Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12829 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12829 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 15098-2008 proposto da:
GATTI

MARTA,

BISSOLO

GIULIANO,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48,
presso lo studio dell’avvocato D’OTTAVI AUGUSTO,
rappresentati e difesi dall’avvocato GRISI LUCIANO
giusto mandato a margine;
– ricorrenti –

2014
449

contro

MILANI VINICIO, ALBERTINI PAOLA;
– intimati –

sul ricorso 18775-2008 proposto da:

1

Data pubblicazione: 06/06/2014

ALBERTINI

PAOLA,

VINICIO,

MILANI

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo
studio dell’avvocato ROMAGNOLI ILARIA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SELLA
ANTONIO DOMENICO giusta procura a margine;

contro

GATTI

MARTA,

BISSOLO

GIULIANO,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48,
presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,
rappresentati e difesi dall’avvocato GRISI LUCIANO
giusto mandato a margine del ricorso;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1668/2007 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/11/2007 R.G.N.
3126/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/02/2014 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale e rigetto
di quello incidentale.

2

– ricorrenti –

R.G.N. 15093/08 e 18775/08
Udienza del 20 febbraio 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1998 i sigg.ri Marta Gatti e Giuliano Bissolo stipularono con i sigg.ri
Vinicio Milani e Paola Albertini un contratto in virtù del quale i primi si
obbligavano a svolgere le attività necessarie per reperire un istituto di
credito disponibile all’erogazione d’un mutuo in favore dei secondi.
Avvenuta la stipula del mutuo, ed avendo i sigg.ri Milani-Albertini rifiutato il

convenuti in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona dai sigg.ri Gatti-Bissolo,
i quali ne chiesero la condanna al pagamento del suddetto compenso.

2. Il Tribunale di Verona con sentenza 30.7.2003 n. 2295 rigettò la
domanda, ritenendo insussistente la prova della legittimazione sostanziale
attiva in capo agli attori.

3. La sentenza, impugnata dai soccombenti, venne confermata con diversa
motivazione dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 29.11.2007 n.
1668, la quale – qualificato il contratto come intermediazione finanziaria ritenne il compenso non dovuto ai sensi dell’art. 2231 c.c., per non essere
gli attori iscritti all’albo previsto dalla I. 3.2.1989 n. 39 e dal relativo
regolamento di esecuzione approvato con d.m. 21.12.1990 n. 452.

4. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione dai sigg.ri Marta Gatti e
Giuliano Bissolo, sulla base di tre motivi.
I sigg.ri Vinicio Milani e Paola Albertini hanno resistito con controricorso e
proposto ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso i sigg.ri Gatti-Bissolo lamentano che la
sentenza impugnata sia viziata da violazione di legge, ai sensi dell’art. 360,
n. 3, c.p.c..
Espongono, al riguardo, come la Corte d’appello abbia rigettato la loro
domanda di pagamento della provvigione per l’opera di intermediazione
finanziaria, sul presupposto che essi non fossero iscritti all’albo previsto

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r

pagamento del compenso contrattualmente previsto, nel 1999 essi vennero

R.G.N. 15093/08 e 18775/08
Udienza del 20 febbraio 2014

dall’art. 16 della I. 7.3.1996 n. 108. Tale albo, tuttavia, era stato istituito
solo con il d.p.r. 28.7.2000 n. 287, e dunque posteriormente rispetto
all’epoca dei fatti di causa (1998).

1.2. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte d’appello non ha affatto ignorato che i fatti di causa si svolsero

affermato che anche prima di tale data chi svolgeva l’attività di mediatore in
materia creditizia e finanziaria aveva comunque l’obbligo di iscriversi all’albo
previsto dal combinato disposto della I. 3.2.1989 n. 39 e del d.m.
21.12.1990 n. 452, in ossequio al principio già affermato da questa Corte,
secondo cui “per effetto dell’integrazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39
ad opera del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1990 n. 452, recante il
regolamento di attuazione della legge, il quale ha previsto una quarta
sezione del ruolo dei mediatori destinata agli agenti in servizi vari, nella
quale vengono iscritti gli agenti che svolgono attività per la conclusione di
affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non
trovano collocazione in una delle altre tre sezioni precedenti, devono essere
iscritti in detta sezione, atteso il suo carattere residuale, in particolare, i
soggetti che svolgono attività di intermediazione per i contratti di
finanziamento (per i quali è stata successivamente prevista dalla legge n.
108 del 1996 l’istituzione di un apposito albo) con la conseguenza, che in
difetto di iscrizione, non compete al mediatore finanziario per l’opera
prestata il diritto al compenso (art. 2231 cod. civ.)” (così Sez. 3, Sentenza
n. 4800 del 17/05/1999, Rv. 526346; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza
n. 14381 del 03/11/2000, Rv. 541349).

2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso i sigg.ri Gatti-Bissolo lamentano che la
sentenza impugnata sia incorsa in violazione di legge, ex art. 360, n. 3,
c.p.c..
Espongono, al riguardo, che il contratto da essi stipulato con gli odierni
resistenti andava qualificato come mandato; e che di conseguenza essi

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prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 287/00, cit.; ma ha espressamente

R.G.N. 15093/08 e 18775/08
Udienza del 20 febbraio 2014

potevano liberamente stipularlo senza necessità di essere iscritti nei ruoli
dei mediatori.

2.2. Il motivo è inammissibile.
Con esso, infatti, i ricorrenti lamentano in sostanza che la Corte d’appello
abbia male qualificato il contratto.

essere censurata sotto due profili:
(a) in punto di fatto, per non avere il giudice di merito tenuto conto di
elementi salienti risultanti dagli atti;
(b)

in punto di diritto, per avere il giudice di merito violato le regole

sull’interpretazione dei contratti (artt. 1361 e ss. c.c.).
Nel caso di specie, sotto il primo profilo il ricorso sarebbe inammissibile,
perché manca la chiara ed inequivoca indicazione del “fatto controverso”
(cioè degli elementi di fatto che si assumono trascurati o male valutati dal
giudice di merito), indicazione che è prescritta a pena di inammissibilità
dall’art. 366 bis c.p.c., nel testo applicabile al presente giudizio ratione
temporis.
Il secondo profilo (violazione delle regole legali di ermeneutica) non è stato
nemmeno dedotto dai ricorrenti.

3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso i sigg.ri Gatti-Bissolo lamentano che la
sentenza impugnata sia incorsa in violazione di legge, ex art. 360, n. 3,
c.p.c., con riferimento all’art. 91 c.p.c. ed all’art. 5 della “tariffa forense”
(rectius, art. 5 Allegato I al d.m. 8.4.2004 n. 127).
Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello lì condannò alla rifusione
delle spese in favore degli appellati vittoriosi, liquidandole in euro 3.100 per
ciascuna delle controparti.
Tale statuizione era tuttavia erronea – proseguono i ricorrenti – in quanto,
essendo gli appellati difesi dal medesimo avvocato, la Corte d’appello aveva
duplicato le spese ed i diritti, ed omesso di considerare che l’assistenza di

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La qualificazione del contratto da parte del giudice di merito può in teoria,

R.G.N. 15093/08 e 18775/08
Udienza del 20 febbraio 2014

più parti ad opera del medesimo avvocato può al massimo legittimare
l’aumento dell’onorario, ma non la sua integrale duplicazione.

3.2. Il motivo è infondato.
Si legge infatti nel dispositivo della sentenza d’appello (p. 9):

“[la corte

d’appello] condanna Gatti Maria e Bissolo Giuliano, in solido tra loro, a

grado di giudizio, spese tassate all’uopo, per ciascuno d’essi, in euro 3.100,
di cui euro 100 di spese, euro 1.000 di diritti ed euro 2.000 di onorari di
avvocato”.

3.3. Deve ammettersi che la sintassi adottata dalla Corte d’appello non sia
chiarissima.
Non è chiaro, in particolare, se l’inciso “per ciascuno d’essi” abbia per
soggetto grammaticale i convenuti, oppure i gradi di giudizio.
Adottando la prima soluzione, la Corte d’appello avrebbe liquidato 3.100
euro per ciascuno degli appellati; adottando la seconda, la Corte d’appello
avrebbe liquidato 3.100 per ciascun grado di giudizio.

3.4. Or bene, il dispositivo d’una sentenza – come qualsiasi altro atto – non
può che essere interpretato nel senso che il giudicante abbia inteso adottare
un provvedimento conforme alla logica ed alla legge.
Se, dunque, si interpretasse il dispositivo della sentenza come se il soggetto
del complemento “per ciascuno di essi” fossero i convenuti appellati, ne
discenderebbe che, nonostante la condanna degli appellanti al pagamento
delle spese del doppio grado di giudizio, il giudice avrebbe poi liquidato le
spese di un solo grado, né si saprebbe dire quale.
Occorre quindi, per superiori ragioni di logica e di coerenza, ritenere che la
locuzione “per ciascuno di essi” vada intesa come se dicesse “per ciascuno
dei due gradi di giudizio”.
Da ciò discende che la liquidazione delle spese è stata globale per i due
convenuti appellati, come è norma quando lo stesso difensore difenda più
parti, e che di conseguenza non sussiste il vizio lamentato.

QzJ

rifondere a Milani Vinicio e Albertini Paola le spese tutte di lite del doppio

R.G.N. 15093/08 e 18775/08
Udienza del 20 febbraio 2014

4. Il ricorso incidentale condizionato resta ovviamente assorbito.

5. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti, ai
sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..

la Corte di cassazione:
-) rigetta il ricorso;
-) condanna i sigg.ri Marta Gatti e Giuliano Bissolo, in solido, alla rifusione
in favore dei sigg.ri Vinicio Milani e Paola Albertini delle spese del presente
grado di giudizio, che si liquidano nella somma di 2.200 euro, di cui 200 per
spese vive.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 20 febbraio 2014.

P.q.m.

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