Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12828 del 2/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9833/2016 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI DONNA

OLIMPIA 186, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1585/35/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 30/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 7 marzo 2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da N.M. avverso la sentenza n. 7006/63/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF, IVA ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che la procedura accertativa era stata correttamente utilizzata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, in relazione agli artt. 40, 41 bis, stesso decreto e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54; che il contraddittorio endoprocedimentale non poteva considerarsi obbligatorio nel caso di specie; che le eccezioni di nullità della notifica dell’avviso di accertamento impugnato e di prescrizione del credito erariale erano inammissibili, poichè non contenute nel ricorso introduttivo della lite; che l’ordinanza istruttoria pronunciata dalla CTP era legittima in quanto conforme alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7; che ugualmente infondate erano le eccezioni di nullità della sentenza e dell’atto impositivo impugnato per difetto di motivazione.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Pur indicando tre motivi di doglianza, in realtà il ricorso si sviluppa come una informe critica aspecifica alla sentenza impugnata, passando da un tema all’altro senza alcuna precisa conclusione in relazione a ciascuno di essi con riguardo alle rationes decidendi della pronuncia della CTR. Nella sostanza l’impugnazione de qua non è dunque altro che una mera ripetizione delle allegazioni difensive del contribuente nei gradi di merito.

Così articolato, il ricorso è all’evidenza inammissibile.

Va infatti ribadito che:

– “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti” (Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335-01);

– “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014, Rv. 632466-01).

L’impugnazione de qua – comunque non integrabile/rimediabile con la depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 (in questo senso la consolidata giurisprudenza di questa Corte: v. Sez. 2, Sentenza n. 4707 del 18/07/1980, Rv. 408524-01 e successive uniformemente conformi)- corrisponde paradigmaticamente alle tipopatologie processuali individuate nei due principi di diritto citati e perciò va senz’altro dichiarata inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA