Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12827 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9746/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CLASSIMO DI S.M. & C. S.N.C. – (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO TARANTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1129/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PELIRMO – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata il

19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 8 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 546/2/07 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso della Classimo di S.M. & C. snc contro la cartella di pagamento IVA 2000. La CTR osservava in particolare che nel caso di specie doveva considerarsi sussistente l'”incertezza” su aspetti rilevanti della dichiarazione prevista dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, quale condizione della obbligatorietà dell’invito al contraddittorio e relativa sanzione di nullità dell’iscrizione a ruolo in caso di omissione di tale adempimento preliminare. Riscontrando quindi in fatto che l’Ente impositore non aveva comprovato di aver dato corso all’adempimento stesso, confermava la statuizione di nullità dell’atto riscossivo impugnato emessa dal primo giudice.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente, che ha anche depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la CTR ha omesso di pronunciare sulla censura di difetto di motivazione della sentenza della CTP e sulle condizioni di validità della iscrizione a ruolo, anche in relazione alle sanzioni.

La censura è infondata.

Contrariamente a quanto afferma la ricorrente Agenzia fiscale, il giudice di appello ha puntualmente analizzato la questione di validità della procedura accertativa semplificata adottata nel caso di specie, trattandosi di un giudizio di tipo rescissorio e quindi non direttamente riguardante la completezza/adeguatezza della motivazione della sentenza appellata.

Peraltro avendo statuito in senso negativo circa la legittimità dell’iscrizione a ruolo è evidente che il tema accessorio delle sanzioni irrogate ne risulta assorbito, sicchè nemmeno in ordine ad esso può ravvisarsi il dedotto error in procedendo.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha affermato che nel caso di specie era obbligatorio l’invito di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e, constatandone l’omissione, ha quindi confermato la decisione di annullamento della cartella esattoriale impugnata.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto invalida, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, una cartella di pagamento relativa ad omesso o insufficiente versamento di imposte dirette e indirette dovute in base alla dichiarazione presentata)” (Sez. 5, Sentenza n. 8342 del 25/05/2012, Rv. 622681-01; successivamente Sez. 6-5, Ordinanza n. 15584 del 08/07/2014, Rv. 631667-01).

Orbene, nel caso di specie risulta pacifico che il controllo automatizzato D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, è stato effettuato sulla base della riscontrata discordanza dei dati dichiarati ai fini IVA per il 1999 e per il 2000, emergendo in particolare dal controllo medesimo che vi era una rilevante differenza tra il credito d’imposta indicato nella prima dichiarazione rispetto alla seconda.

L’iscrizione a ruolo conseguente è derivata pertanto da questa discordanza meramente documentale che, di per sè, non ingenerava alcuna “incertezza” sul contenuto delle due dichiarazioni.

Diversa è invece la questione di merito, che pure forma oggetto della lite, circa l’effettiva spettanza del maggior credito IVA detratto con la dichiarazione 2001 per l’anno d’imposta 2000, sulla quale la CTR, avendo ritenuto assorbente il profilo di invalidità dell’iscrizione a ruolo erroneamente affermata, non si è peraltro pronunciata, nemmeno con riguardo al preliminare profilo di inammissibilità della sua deduzione in giudizio, come eccepito dalla società controricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

Deve perciò ritenersi sussistente la dedotta violazione di legge.

Il ricorso deve dunque essere accolto in relazione al secondo motivo, respinto il primo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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