Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12827 del 21/06/2016
Cassazione civile sez. lav., 21/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12827
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VENUTI Pietro – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21547-2011 proposto da:
TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore; elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMO OZZOLA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
B.O., C.M., D.S.M., M.
L., P.R., T.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n 2247/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 11/03/2011 R.G.N. 594/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/03/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega orale Avvocato MORRICO
ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con sentenza dell’11.3.2011, la Corte d’appello di Roma, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava l’opposizione proposta da Trenitalia s.p.a. avverso i decreti ingiuntivi con cui il Tribunale di Viterbo le aveva ingiunto di pagare a sei suoi dipendenti l’elemento distinto della retribuzione (EDR) di cui all’accordo sindacale stipulato l’8.11.1995.
La Corte territoriale in particolare riteneva che le numerose pronunce di questa Corte di legittimità intervenute in materia di computabilità dell’EDR cit. nell’assegno personale pensionabile valessero anche a risolvere la questione oggetto del suo giudizio e condannava la società appellante alla rifusione delle spese del grado.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre Trenitalia s.p.a.
affidandosi a due motivi di ricorso, illustrati con memoria. I lavoratori non hanno svolto in questa sede attività difensiva.
Diritto
Con i due motivi di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 73 CCNL 6.2.1998, in relazione agli accordi sindacali stipulati l’8.11.1995 e il 6.2.1998, omessa applicazione degli artt. 3, 63 e 65, CCNL 16.4.2003, e artt. 30 e 32 dell’accordo aziendale di gruppo del 16.4.2003, nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale accolto la domanda dei dipendenti sul presupposto (invero incontestato) che l’EDR andasse computato nell’assegno personale pensionabile e senza viceversa esaminare la distinta questione (che in realtà costituiva oggetto del giudizio) del suo riassorbimento in altre voci contrattuali, che ove valutata in senso conforme alle prospettazioni difensive della parte ricorrente avrebbe condotto al rigetto della domanda dei lavoratori.
I motivi, che indipendentemente dal richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5 prospettano vizi di violazione di norme di contratto collettivo, sono fondati.
La sentenza impugnata, infatti, sovrappone in realtà due piani distinti: uno è quello della determinazione dell’assegno personale pensionale, che vede – per espressa previsione contrattuale – il computo di alcuni elementi retributivi (tra cui l’EDR 1995) e l’esclusione di altri; l’altro è quello del riassorbimento del 14^ EDR 1995 in altre competenze accessorie indicate nelle norme contrattuali dianzi indicate. La prima questione è stata positivamente risolta da questa Corte nelle pronunce citate nella sentenza impugnata e in numerose altre, ma è appunto estranea all’oggetto del presente giudizio, che verte invece sul problema del “riassorbimento” dell’EDR cit., il quale, introdotto allo scopo di determinare un ampliamento della retribuzione base pensionabile, doveva essere – giusta l’interpretazione delle norme contrattuali istitutive fatta propria dalla società ricorrente – riassorbito in varie indennità accessorie, le quali sarebbero state quindi decurtate nella stessa misura.
Insomma, come già chiarito da questa Corte con la pronuncia n. 21080 del 2008, come e quando il 14^ EDR 1995 da corrispondere in concomitanza con l’erogazione dell’assegno personale pensionabile dovesse essere riassorbito è questione diversa da quella della quantificazione dell’assegno personale pensionabile. E non essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016