Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12827 del 10/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12827
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9345-2010 proposto da:
T.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. AMATO
FELICE, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce
al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 681/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del
16.9.09, depositata il 06/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;
udito per il resistente l’Avvocato Luigi Caliulo (per delega avv.
Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso a questa Corte Suprema notificato a controparte il 29.3.2010 T.S. chiedeva la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 653/09 del 16.9/6.10.2009 che aveva accolto il gravame proposto dalla T. concernente la reiscrizione della lavoratrice negli elenchi dei lavoratori agricoli, condannando l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e compensando tra le parti le spese relative al giudizio di appello.
In particolare la T. lamenta la erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva disposto la riduzione alla metà degli onorari relativi al giudizio di primo grado, e nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese relative al giudizio di appello, sotto il profilo, in entrambi i casi, della carenza di motivazione.
L’INPS si è costituito in giudizio con la sola procura al difensore.
Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, in ordine alla disposta riduzione degli onorari relativi al giudizio di primo grado, occorre rilevare che il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60 nel disciplinare la liquidazione degli onorari, stabilisce, al comma 5, che quando la causa risulta di facile trattazione il giudice può attribuire l’onorario in misura inferiore al minimo e, in tal caso, la decisione deve essere motivata. L’esame della norma ha consentito alla giurisprudenza di questa Corte l’affermazione de principio secondo cui il giudice ha l’obbligo di motivare espressamente la sua decisione, con riferimento alle circostanze di fatto del processo, e non può, per converso, limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale (v.
Cass. sez. 1, 9.6.2006 n. 13478; Cass. sez. lav., 4.8.2009 n. 17920), ovvero – come verificatosi nel caso di specie – alla semplice aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la identità delle questioni e quindi il carattere routinario della controversia (v., in particolare, Cass., 20.6. 2007 n. 14311; Cass. sez. lav., 21.11.2008 n. 27804; Cass. sez. lav., 26.7.2010 n. 17508).
Nè potrebbe sostenersi che il menzionato obbligo di motivazione sia venuto meno per effetto della disposizione di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4, che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di particolare semplicità, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà;
tale disposizione, invero, integra la previsione contenuta nel R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, indicando il limite massimo della riduzione degli onorari, e dunque presuppone che questa sia stata motivata (cfr., con riguardo al collegamento fra le due disposizioni, Cass. 26 ottobre 1974, n. 3179; Cass. sez. lav., 21 novembre 2008 n. 27804).
E altresì fondato l’ulteriore profilo del presente gravame, concernente la disposta compensazione delle spese del giudizio di appello, ove si osservi che le “questioni trattate” e la “natura” della controversia costituiscono argomenti assolutamente generici ed inconferenti, mentre “l’unicità” della questione sottoposta al giudice di appello costituisce motivo di per sè inidoneo a fondare la disposta compensazione.
Si impone pertanto la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, la quale provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011