Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12826 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 26/05/2010), n.12826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI LOANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43 presso lo studio dell’avvocato

D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato UCKMAR VICTOR, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE EURESIDENCE SRL;

– intimato –

sul ricorso 12646-2007 proposto da:

IMMOBILIARE EURORESIDENCE SRL, in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 1020 ED.

107 SC. E presso lo studio dell’avvocato ALESI FRANCO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente e ric. inc.le –

contro

COMUNE DI LOANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 69/2006 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 25/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, l’assorbimento o il rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Immobiliare Euroresidence s.r.l. propose ricorso avverso l’avviso di accertamento e liquidazione con il quale il Comune di Loano aveva rettificato la dichiarazione ICI per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 relativamente ad alcuni appezzamenti di terreno compresi nella zona turistica (OMISSIS) del P.R.G. di Loano ritenendo tali terreni di natura edificabile; eccepiva che gli stessi non potevano essere considerati edificabile neppure in via astratta; che non esisteva un piano particolareggiato esteso all’intero comparto nè un piano pluriennale di attuazione; che il valore era stato determinato in modo illegittimo. Il Comune, costituitosi, controdeduceva assumendo che i terreni dovevano considerarsi edificabili anche se l’iter amministrativo non era ancora completo e che il valore attribuito era conforme a quello medio venale di commercio ed era stato determinato mediante stima tecnica verificata dall’Ufficio Tecnico Comunale.

La C.T.P., previa riunione dei ricorsi relativi ai diversi anni, in accoglimento parziale rideterminava il valore dei terreni per ciascun anno d’imposta.

La relativa sentenza veniva impugnata dal contribuente che ribadiva la mancanza della natura edificabile dei terreni mancando i piani particolareggiati e/o attuativi; l’erroneità del valore determinato in sentenza sia perchè i terreni a destinazione turistica valgono meno di 1/3 di quelli edificabile ad uso di civile abitazione, sia perchè la C.T.U. aveva determinato il valore al 2003. Il Comune resisteva.

La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe,accoglieva l’appello.

Contro tale sentenza ricorre con motivo unico il Comune che deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c.; il contribuente resiste con controricorso e deposita ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVAZIONE

Preliminarmente si riuniscono il ricorso principale e quello incidentale, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

Il Comune, con i ricorso principale, ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sul rilievo che trattasi di un’area pacificamente inserita tra quelle edificabili nel P.R.G. adottato dal Comune di Loano e che quindi trova applicazione l’interpretazione autentica fornita dal D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito in L. n. 248 del 2005.

La censura è fondata in virtù di principi già enucleati da questa Corte che (Sez. U, Sentenza n. 25506 del 30/11/2006,Rv. 593375; n. 15558 del 02/07/2009,Rv. 608628) ha affermato “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, art. 36, comma 2, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione de prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio.” Nel caso di specie, in aderenza ai principi di cui sopra, va accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata che erroneamente ha ritenuto che l’edificabilità, quale presupposto impositivo dell’ICI, sia strettamente connessa all’esistenza di piani regolatori già attuabili o particolareggiati.

Avverso la sentenza resa in appello ricorre altresì il contribuente con ricorso incidentale e, con motivo unico, ne denuncia l’erroneità per avere affermato che l’edificabilità, quale presupposto dell’ICI, non è strettamente connessa all’esistenza di piani regolatori già attuabili o particolareggiati derivando dalla mera esistenza del P.R.G.. Solleva altresì questione di illegittimità costituzionale deducendo infatti contrasto tra il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) e D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 (convertito in L. n. 248 del 2005) con l’art. 53 Cost. (capacità contributiva); art. 97 Cost., comma 1; art. 53 Cost., comma 1 e 3; a sostegno il contribuente richiama le argomentazioni svolte nella sentenza n. 21644/2004 della Corte.

Tale questione, a prescindere dai profili di inammissibilità mancando di una idonea motivazione (non potendosi ritenere tale il mero rinvio alla motivazione della sentenza della Cassazione n. 21644/2004 che non solleva affatto una questione di incostituzionalità) è manifestamente infondata. Infatti la Corte Costituzionale (ord. N. 266 del 10 luglio 2008; n. 394 del 2008; n. 41 del 2008) ha già dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla della L. n. 248 del 2005, art. 1, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nonchè agli artt. 3, 53, 97, 102 e 111 Cost., e alla L. n. 212 del 2000, n. 212, art. 3, nonchè ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione e ciò in quanto il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, ha sostituito, in riferimento all’ICI e con effetto ex tunc, la disciplina dettata dall’indicato D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, con la conseguenza che detto art. 36, comma 2, è l’unica disposizione a trovare applicazione nel giudizio principale”.

Ad abundantiam si precisa che, con la medesima ordinanza la Corte ha dichiarato altresì la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006, art. 1, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nonchè ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, richiamando l’ordinanza n. 41 del 2008, con cui la Corte aveva già affermato “che è del tutto ragionevole che il legislatore: a) attribuisca alla nozione di “area edificarle” significati diversi a seconda del settore normativo in cui detta nozione deve operare e, pertanto, distingua tra normativa fiscale, per la quale rileva la corretta determinazione del valore imponibile del suolo, e normativa urbanistica, per la quale invece rileva l’effettiva possibilità di edificare, secondo il corretto uso del territorio, indipendentemente dal valore venale del suolo; b) muova dal presupposto fattuale che un’area in relazione alla quale non è ancora ottenibile il permesso di costruire, ma che tuttavia è qualificata come “edificabile” da uno strumento urbanistico generale non approvato o attuato, ha un valore venale tendenzialmente diverso da quello di un terreno agricolo privo di tale qualificazione; e) conseguentemente distingua, ai fini della determinazione dell’imponìbile dell’ICI, le aree qualificate edificagli in base a strumenti urbanistici non approvati o non attuati (e, quindi, in concreto non ancora edificabili), per le quali applica il criterio del valore venale, dalle aree agricole prive di detta qualificazione, per le quali applica il diverso criterio della valutazione basata sulle rendite catastali; che, in particolare, “la potenzialità edificatoria dell’area, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell’art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante”.

Quanto agli altri profili denunciati (violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 10; del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 1, art. 2 e art. 2, comma 1, lett. b) (interpretato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. in L. n. 248 del 2005), la doglianza è palesemente inammissibile per l’assoluta genericità delle contestazioni mosse, che si risolvono da una parte in una apodittica affermazione di contrasto tra le norme indicate e la sentenza impugnata, senza alcuna specifica indicazione delle affermazioni di diritto, contenute nella sentenza, che implicherebbero tale contrasto (Cass. n. 5076/2007), e dall’altra parte in un’altrettanto vaga e del tutto apodittica doglianza sulla motivazione, censurata in quanto contraddittoria senza che vi sia una qualsiasi considerazione che metta in rilievo le parti della motivazione che non potrebbero logicamente coesistere, nè le ragioni per le quali si contraddirebbero.

Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso incidentale. Le spese saranno regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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