Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12826 del 21/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4674-2011 proposto da:

G.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ARBIA 21, presso lo studio dell’avvocato

MARINA AGNOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato PILERIO

SPADAFORA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUIDO ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7185/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/03/2010 R.G.N. 11339/2007; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2016 dal Consigliere

Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato SPADAFORA PILERIO;

udito l’Avvocato SILVESTRI MATTEO per delega Avvocato PROIA

GIAMPIERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 25.3.2010, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’Avv. G.R. contro la sentenza con cui il Tribunale di Cassino aveva accolto l’opposizione proposta dall’INPS avverso il decreto ingiuntivo mercè il quale egli aveva richiesto il pagamento di somme asseritamente dovutegli a titolo di quote di ripartizione di cui al D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30, comma 2, maturate in relazione ai tre contratti di cessione dei, crediti intervenuti tra il 1999 e il 2002 tra l’INPS e S.C.C.I. s.p.a..

Per la cassazione di questa pronuncia ha proposto ricorso l’Avv. G.R. affidandosi a quattro motivi, l’ultimo dei quali articolato in plurimi profili di censura. L’INPS ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

Con il primo e il secondo motivo, il ricorrente denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria ed altresì violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 13, del D.M. 5 novembre 1999, art. 4 (come modificato dal D.M. 2 dicembre 1999, art. 9), nonchè dell’art. 1362 c.c. e ss. e del D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30 per avere la Corte di merito ritenuto che nè dal tenore della legge e dei decreti ministeriali nè da quello di alcuno dei contratti di cessione di crediti intervenuti tra l’INPS e S.C.C.I. s.p.a. in data 29.11.1999, 31.5.2001 e 18.7.2002 potesse evincersi la volontà del legislatore o delle parti contraenti di destinare il valore del 2% dei crediti recuperati per il tramite dell’Istituto alla remunerazione dell’attività difensiva svolta dai legali del medesimo.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, anche ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la Corte territoriale ritenuto che nemmeno ai contratti collettivi integrativi per il personale dipendente dell’INPS stipulati il 4.6.2003 e il 19.12.2005 potesse attribuirsi valore di fonte del suo diritto.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2 e art. 1988 c.c., per non avere la Corte territoriale considerato che la revoca da parte del Commissario straordinario dell’INPS della Delib. Consiglio di amministrazione dell’Istituto 26 marzo 2002, n. 89 (che aveva determinato di ripartire tra i professionisti dell’Area legale dell’Istituto l’importo di Euro 7.124.147,06, riveniente dal 2% trattenuto dall’INPS sui crediti recuperati giudizialmente per conto di S.C.C.I. s.p.a. nel biennio 2000-2001) non poteva nè estinguere l’obbligazione assunta dall’Istituto nei confronti dei propri dipendenti addetti all’Area legale, nè privare detta delibera quanto meno del valore di riconoscimento del debito, gravando conseguentemente sull’Istituto l’onere di dimostrare che il compenso forfetario in questione ricomprendesse effettivamente oneri di riscossione, aggi aggiuntivi, ecc. Tutti i motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono infondati.

Questa Corte ha già avuto modo di statuire che il rimborso forfettario del 2%, previsto dal D.M. 5 novembre 1999, art. 4 a carico di S.C.C.I. s.p.a., spetta all’INPS e non all’Avvocatura dell’Istituto, trattandosi di compenso per gli oneri complessivamente sostenuti dall’ente per la riscossione dei crediti e non già di competenze dovute per l’attività legale, ai sensi del D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30, comma 2, a nulla rilevando la previsione del contratto collettivo integrativo del 4.6.2003, trattandosi di materia estranea alla competenza riservata alla contrattazione integrativa, e ferma, in ogni caso, l’inapplicabilità del contratto collettivo nazionale integrativo del 19 dicembre 2005 in assenza di espressa adesione del dipendente (Cass. n. 3243 del 2015). Trattasi di principio cui il Collegio intende dare continuità, resistendo esso a tutte le censure formulate in ricorso in quanto sostanzialmente iterative di quelle già negativamente scrutinate non solo dalla pronuncia cit., ma altresì da Cass. n. 3826 del 2016, che al riguardo ha per un verso precisato che quando un ente pubblico, a seguito di riesame delle circostanze, modifichi o ritiri l’atto di riconoscimento di un trattamento economico, ritenendolo non dovuto, non esercita alcun potere amministrativo di autotutela, ma pone in essere un atto di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro tipico del diritto privato, della cui conformità a diritto si deve giudicare secondo gli stessi principi che governerebbero il giudizio nei confronti di un datore di lavoro privato, e per un altro verso rilevato, con riguardo al caso di specie, che i plurimi motivi di illegittimità che affliggevano la Delib. Consiglio amministrazione dell’INPS citata supra rendevano la revoca da parte del Commissario straordinario dell’Istituto un mero atto di conformazione all’ordinamento del pubblico impiego c.d. contrattualizzato, in cui vige il principio inderogabile secondo cui l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, da stipularsi secondo i criteri e le modalità previste nel titolo 3^ del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 5.100,00 di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA