Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12826 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12826 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 06/06/2014

SENTENZA
sul ricorso 26977-2010 proposto da:
MT & CO SRL 02723110280 in persona del legale rappresentante
VALERIA VITTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DAVIDE CAMPORESE giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
si34

PANIM DI GIANNI CAVERZAN SAS 0080942036,
IMMOBILIARE SELVA AMENA SRL 01026240307;
– intimati –

79ì

Nonché da:
IMMOBILIARE SELVA AMENA SRL 01026240307 anche quale
cessionaria dei rapporti attivi e passivi e controversi facenti capo alla
PANIM S.A.S. DI GIANNI CAVERZAN in persona del Presidente
Sig. GIANNI CAVERZAN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELLI
GIOVANNI in virtù di procure speciali del Dott. Notaio ROBERTO
CUTRUPIA in UDINE il 7/12/2010, rep. n. 92437 e 92438;

– ricorrente incidentale contro
MT & CO SRL 02723110280

– intimata avverso la sentenza n. 638/2009 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 30/12/2009, R.G.N. 481/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato GIUSEPPE ANTONINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
AURELIO GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Panim s.a.s., di cui era legale rappresentante Caverzan Gianni, con
ricorso depositato il 22 aprile 2008 presso il Tribunale di Gorizia,
espose di avere stipulato, in data 4 aprile 2007, un contratto di
comodato oneroso con la MT &, Co. S.r.l. relativo ad un immobile sito
in Grado e destinato a bar gelateria, per € 8.000,00 mensili e con
scadenza improrogabile al 31 dicembre 2007. Dedusse la ricorrente che
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CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato NUZZO MARIO,

tale durata limitata era stata stabilita in funzione dell’impegno della MT
& Co. S.r.l. ad acquistare, entro quella data, tutte le quote della Panim
s.a.s dalla Immobiliare Selva Amena S.r.l., senza quindi perdere
l’avviamento, e che la MT & Co. S.r.l. era rimasta inadempiente anche
nei confronti della Immobiliare Selva Amena e non aveva provveduto

Chiese, quindi, la ricorrente la risoluzione del contratto di comodato, la
condanna della MT & Co. S.r.l. al rilascio dell’immobile e al pagamento
dei canoni fino a tale momento.
La società da ultimo citata si costituì ed impugnò la domanda,
sostenendo che il contratto di cessione delle quote non era stato
adempiuto per colpa della Immobiliare Selva Amena S.r.l., di cui chiese
la chiamata in causa che non venne autorizzata.
Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 22 maggio 2009, ritenuto
l’inadempimento del Caverzan, rigettò le domande della ricorrente e la
condannò alle spese di lite.
Avverso tale decisione la Panim nonché la Immobiliare Selva Amena
S.r.l., “nella qualità di soggetto cui é stata trasferita ogni situazione
anche controversa originariamente ascrivibile alla Panim, come risulta
dall’atto di scioglimento della Panim” proposero appello, cui resistette
l’appellata.
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 30 dicembre 2009, in
riforma della sentenza impugnata risolse il contratto del 4 aprile 2007
stipulato tra Panim s.a.s. e MT & Co. S.r.l. per grave inadempimento di
quest’ultima e la condannò al rilascio dell’immobile di cui si discute in
causa libero da persone e da cose e al risarcimento dei danni in favore
dell’appellante nella misura di € 8.000,00 mensili, oltre interessi, sino al
rilascio nonché alle spese del grado.

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a versare i canoni da settembre a dicembre 2007.

Avverso la sentenza della Corte di merito MT & Co. S.r.l. ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Ha resistito con controricorso l’Immobiliare Selva Amena S.r.l. anche
quale cessionaria dei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Panim
s.a.s.., proponendo pure ricorso incidentale condizionato sulla base di

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dato atto dell’avvenuta riunione ex art. 335 c.p.c.
dei ricorsi proposti in via principale e incidentale avverso la medesima
decisione.
2. Ai ricorsi in esame non si applica il disposto di cui all’art. 366 bis
c.p.c. – inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
40 ed abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno
2009, n. 69 – in considerazione della data di pubblicazione della
sentenza impugnata (30 dicembre 2009).
3. Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per
inosservanza dell’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., avendo la
ricorrente indicato, sia pure nell’illustrazione dei singoli motivi, gli atti
su cui si fonda e dove essi possono essere reperiti nei suoi fascicoli,
prodotti in sede di legittimità (v. ricorso p. 26). A tale riguardo va
ribadito quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la
sentenza del 2 dicembre 2008, n. 28547 e con l’ordinanza del 7
novembre 2011, n. 25038.
4. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la “nullità
della sentenza per essere stato proposto appello da soggetto inesistente
nonché da soggetto non legittimato ad impugnare (art. 360 n. 4 c.p.c.
in relazione agli artt. 447 bis, 434, 414 c.p.c.). Carenza di legitimatio ad
processum delle appellanti: inammissibilità dell’appello. Estinzione della
società con conseguente perdita della capacità processuale: violazione
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un unico motivo.

degli artt. 2272, 2308, 2312 e 2324 c.c., anche in relazione all’art. 2495,
2° co., c.c.. Estinzione del mandato conferito al difensore in I grado:
violazione dell’art. 299 c.p.c. e dell’art. 1722 n. 4 c.c.. Violazioni di leggi
costituenti motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c.”.

stata la sola Panirn s.a.s. di Gianni Caverzan; 2) nelle more del giudizio
di primo grado il 22 dicembre 2008 i soci della Panini s.a.s.
(Immobiliare Selva Amena S.r.l. e Gianni Caverzan quale socio
d’opera) avevano deliberato lo scioglimento della Panim s.a.s.
dichiarando che “ogni eventuale sopravvenienza attiva o passiva che
dovesse emergere rimane in carico alla società Immobiliare Selva
Amena S.r.l., cui quindi viene trasferita ogni situazione anche
controversa originariamente ascrivibile alla Panim s.a.s. di Gianni
Caverzan”; 3) i predetti soci avevano quindi chiesto al notaio di
disporre la cancellazione della società dal registro delle imprese e tale
cancellazione era avvenuta lo stesso giorno, estinguendosi così detta
società come soggetto giuridico, di tal ché essa non aveva legitimatio ad

processum per appellare e il mandato conferito al suo difensore non
poteva ritenersi ancora valido per ultrattività.
Assume la ricorrente che l’intervento in appello é ammissibile soltanto
quando l’interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo
ex art. 404 c.p.c. e non quando l’intervento sia adesivo, come quello
spiegato nella specie da Immobiliare Selva Amena S.r.l., interessata a
sostenere l’impugnazione di Panim s.a.s. per porsi al riparo del
pregiudizio mediato dipendente dall’operato accollo, atteso che Panirn
s.a.s. aveva venduto a terzi l’unità immobiliare di cui si discute sin dal 2
ottobre 2008, sicché l’Immobiliare Selva Amena S.r.l. non aveva alcuna

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Rappresenta la MT & Co. S.r.l. che: 1) ricorrente in primo grado era

pretesa antagonista da far valere che ne giustificasse una sua autonoma
facoltà.
Date queste premesse, la ricorrente sostiene che la Corte di merito
avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto e
chiede che questa Corte dichiari la nullità della sentenza impugnata,

Selva Amena S.r.l. e la definitività della sentenza n. 353/09 del
Tribunale di Gorizia.
4.1. Il motivo è fondato limitatamente all’eccepita inammissibilità
dell’appello proposto da Panim s.a.s., trattandosi di gravame proposto
da società ormai estinta mentre, essendo intervenuta una successione a
titolo particolare tra la predetta società e l’Immobiliare Selva Amena
S.r.l. in base ad atto allegato al ricorso in appello (v. sentenza
impugnata p. 10) e che non risulta sia stato contestato, la società
indicata per ultima ben poteva interporre appello. Ed invero questa
Corte ha già affermato il principio, dal quale non vi è ragione di
discostarsi, secondo cui il successore a titolo particolare nel diritto
controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti
del proprio dante causa provando il titolo che gli consenta di sostituire
quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di
tale atto nell’intestazione dell’impugnazione, laddove il titolo sia di
natura pubblica e di contenuto, quindi, accertabile ed esso sia rimasto
incontestato (Cass. 17 luglio 2013, n. 17470; v. anche Cass. 9 ottobre
2013, n. 22918).
5. Con il secondo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione
(art. 360 n. 3 c.pc.) dell’art. 295 c.p.c. nonché del diritto vivente
formatosi in materia di rapporto tra la causa promossa dal detentore al
fine di conseguire la res oggetto del rapporto che ne conferisce la

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l’inammissibilità dell’appello proposto da Panim s.a.s. e Immobiliare

giuridica disponibilità e l’azione di rilascio promossa dal soggetto
ancora formalmente proprietario”.
Rappresenta la società ricorrente di aver chiesto inutilmente al
Tribunale di Gorizia la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente
giudizio, in considerazione del dedotto nesso di pregiudizialità tra la

relazione al trasferimento dell’immobile e del ramo di azienda e la
presente causa, e lamenta che la Corte di appello di Trieste non abbia
accolto tale istanza, già rigettata dal Tribunale e reiterata in secondo
grado.
5.1. Il motivo é infondato.
La Corte non ha disposto la sospensione del presente giudizio sul
rilievo che esso è relativo a comodato “tra soggetti diversi, con
obbligazioni diverse” rispetto ai contratti di cui si discute nell’altro
giudizio, in cui é stata proposta pure domanda ex art. 2932 c.c.,
evidenziando la natura costitutiva della sentenza emessa ai sensi della
norma citata; tale decisione è stata correttamente adottata anche alla
luce del principio già affermato da questa Corte (Cass., ord., 26 luglio
2004, n. 14054 e 3 agosto 2005, n. 16216), sia pure con riferimento ai
rapporti tra sfratto per morosità ed esecuzione in forma specifica di un
preliminare di compravendita tra le medesime parti del contratto di
locazione, e secondo cui “Ai fini della sospensione necessaria del
giudizio di cui all’art. 295 c.p.c., è indispensabile la esistenza di un
rapporto di pregiudizialità giuridica che ricorre nel solo caso in cui la
definizione di una controversia costituisca, rispetto all’altra, un
indispensabile antecedente logico – giuridico. Non ricorre il detto
rapporto di pregiudizialità necessaria nel caso di una controversia
relativa ad uno sfratto per morosità e quella attinente all’esecuzione in
forma specifica del contratto preliminare di compravendita stipulato
7

causa con cui essa aveva proposto domanda ex art. 2932 c.c. in

tra locatore e conduttore. Infatti, attesa la natura costitutiva della
sentenza che dispone il trasferimento coattivo, destinata a produrre
effetti solo alla data del passaggio in giudicato della relativa pronuncia,
permanendo nelle more l’obbligo di corrispondere il canone al
locatore, gli esiti del giudizio instaurato con la domanda di

quelli del procedimento di sfratto per morosità”.
Tale principio è infatti certamente applicabile anche al caso in esame,
in cui non sussiste il dedotto rapporto di pregiudizialità tra la
controversia inizialmente relativa alla cessazione del contratto di
comodato oneroso di un immobile per decorso del termine finale e, in
subordine, alla risoluzione del predetto contratto per inadempimento
per mancato pagamento di quattro mensilità, e l’esecuzione specifica
del contratto preliminare di cessione di quote della Panim s.a.s., stante
la natura costitutiva della sentenza che dispone il trasferimento
coattivo, destinata a produrre i suoi effetti come già detto.
6. Con il terzo motivo si lamenta “omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.). Erronea e contraddittoria valutazione
circa l’esito delle prove espletate. Violazione e falsa applicazione di
norma di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 1193 e 2967
c.c.: erronea distribuzione dell’onere della prova. Inesistenza di
qualsivoglia inadempimento di MT & Co. S.r.l.”.
Sostiene la ricorrente che, nel valutare le prove, la Corte di merito ha
ritenuto che la sussistenza del suo inadempimento non sia stata esclusa
dai testi Casciaro e Maressi (v. ricorso p. 19); rileva che, secondo la tesi
della controparte, essa avrebbe versato, in relazione al contratto di
acquisto di quote societarie stipulato con la predetta, una caparra di €
300.000,00, con assegno bancario senza provvista e, per evitare il
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adempimento del contratto preliminare non possono interferire con

protesto dell’assegno, avrebbe versato in data 4 aprile 2008 quanto
dovuto ai sensi della legge n. 386/90 a titolo di penale, pari a €
30.118,29. Ad avviso della ricorrente tale ricostruzione sarebbe assurda
e smentita da elementi documentali, sicché il deposito istituito il 14
agosto 2007, poi svincolato e riaccreditato in favore della società

dedotta ex adverso, mancando in radice il presupposto dell’applicazione
della ricordata penale. Invece, secondo la ricorrente, nel settembre
2007 Gianni Caverzan e Sergio Maressi avrebbero raggiunto un
accordo in base al quale il primo si sarebbe intascato il deposito
infruttifero a titolo di canoni per i mesi di settembre, ottobre,
novembre e dicembre 2007 relativi all’immobile di viale Europa Unita
e la circostanza che tale somma sia stata intascata dal Caverzan sarebbe
stata confermata apertamente ex adverso.
Lamenta altresì la ricorrente che, con motivazione contraddittoria e
disapplicando gli artt. 1193 e 2967 c.c., la Corte di merito avrebbe
travisato gli esiti dell’istruttoria espletata, disconoscendo un pagamento
documentalmente attestato da entrambe le parti “finendo per creare ab
nihilo” una morosità inesistente, stravolgendo l’esito del primo grado di
giudizio.
6.1. Tenuto conto dell’accoglimento, sia pure in parte, del primo
motivo del ricorso principale, seguendo l’ordine logico, prima di
procedere allo scrutinio del terzo mezzo, va esaminato il ricorso
incidentale condizionato, subordinato all’accoglimento anche di un
solo motivo del ricorso proposto da MT & Co. S.r.l..
7. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si lamenta
l’omessa pronuncia da parte della Corte territoriale sul primo motivo di
appello con cui l’Immobiliare Selva Amena S.r.l. aveva rappresentato
che, con l’originario ricorso, la Panim s.a.s. aveva fatto valere
9

rappresentata da Gianni Caverzan, non potrebbe avere l’imputazione

l’avvenuto scioglimento del contratto di comodato oneroso per
decorso del termine finale consensualmente fissato al 31 dicembre
2007, termine questo, per espressa volontà delle parti, non prorogabile,
con conseguente scioglimento automatico del contratto e l’obbligo
dell’attuale ricorrente alla restituzione dell’immobile.

Corte di merito.
8. Il ricorso incidentale condizionato va, pertanto, accolto.
9. Da tale accoglimento consegue l’assorbimento dell’esame del terzo
motivo del ricorso principale.
10. Con il quarto motivo del ricorso proposto da MT & Co. S.r.l. si
lamenta “ingiusta e gravatoria quantificazione dei danni liquidati a
favore di Panim s.a.s.. Liquidazione del danno da occupazione di
immobile anche per il periodo di tempo in cui la conduttrice era stata
violentemente spossessata della detenzione dell’unità immobiliare de
qua. Violazione ovvero falsa applicazione di norma di diritto (art. 360
n.3 c.p.c.) in relazione all’art. 1591 c.c.”.
Deduce la ricorrente che è agli atti la denunzia querela sporta dal suo
legale rappresentante in cui sono narrati gli avvenimenti del 26
settembre 2008, data in cui il Caverzan aveva “invaso” il locale in
questione e si era fatto consegnare le chiavi dell’esercizio commerciale,
che aveva richiuso con catene e lucchetti che attestavano falsamente
una presunta sospensione dell’attività. Rappresenta, inoltre, la
ricorrente che, all’esito del procedimento possessorio, il Tribunale di
Gorizia l’aveva reintegrata nella detenzione dell’immobile con
ordinanza del 22 dicembre 2008, eseguita il 12 gennaio 2009 sicché lo
spoglio era durato tre mesi e mezzo; che deve tenersi conto, altresì, dei
successivi mesi di inagibilità del locale devastato dal Caverzan con
rimozione perfino degli impianti murari e che deve considerarsi, infine,
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7.1. Il motivo è fondato, difettando sul punto ogni pronuncia della

che dal 2 ottobre 2008 la Panini s.a.s. non é più proprietaria del bene
perché trasferito a terzi. Sostiene la ricorrente di aver sottoposto tali
elementi alla Corte di merito che, tuttavia, dopo aver qualificato il
rapporto quale locazione, ha “obliterato” il dettato dell’art. 1591 c.c.
che impone al conduttore in mora di pagare il corrispettivo sino alla

laddove, nel caso all’esame, il 26 settembre 2008 la Panim s.a.s. si era
reimmessa violentemente nel possesso dell’immobile.
La MT & Co. S.r.l. chiede, pertanto, la riforma della sentenza
impugnata nella parte in cui prevede la sua condanna a versare €
8.000,00 mensili, oltre interessi, fino al rilascio laddove, invece, non è
dovuto alcun danno da restituzione per il periodo di spoglio violento e
di successiva inagibilìtà del cespite, oltre che per effetto della vendita a
terzi.
10.1. Il motivo è fondato, presupponendo il risarcimento del danno ex
art. 1591 c.c. la permanenza del conduttore nell’immobile locato e
dovendo lo stesso essere correlato al periodo di effettiva occupazione
(Cass. 7 febbraio 2006, n. 2525); inoltre, in mancanza di una contraria
volontà dei contraenti, la vendita (come la donazione) dell’immobile
locato determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione,
nel rapporto di locazione, del terzo acquirente (o del donatario), che
subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza
necessità del consenso del conduttore (Cass. 9 giugno 2010, n. 13833;
Cass., 14 gennaio 2005, n. 674).
11. Il ricorso principale va, pertanto, accolto limitatamente al quarto
motivo e a parte del primo motivo, assorbito il terzo motivo, mentre
va rigettato nel resto.
11. Conclusivamente va accolto in parte e nei limiti sopra evidenziati il

ricorso principale; va pure accolto il ricorso incidentale condizionato;
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riconsegna ma postula la detenzione del bene in capo al conduttore

la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la
causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,
alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione.
P. Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo, nei

principale, assorbito il terzo motivo, e rigetta nel resto il predetto
ricorso; accoglie il ricorso incidentale condizionato; cassa e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di
appello di Trieste in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Sup ema di Cassazione, il 29 gennaio 2014.

limiti di cui in motivazione, nonché il quarto motivo del ricorso

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