Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12825 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4188-2011 proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA, in persona del direttore

pro tempore, rappresentala e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

R.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO GIUSSANI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

FOSCO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7071/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/02/2010 R.G.N. 1862/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato VITALE ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 La Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da R.F. ed in riforma della sentenza n. 2424/2005 del Tribunale di Latina, ha dichiarato estinto per prescrizione il credito della Direzione Provinciale del Lavoro di Latina, la quale, con ordinanza n. 140 del 1999, aveva ingiunto al R. il pagamento della complessiva somma di Lire 4.627.100, dovuta a titolo di sanzioni amministrative.

2 La Corte territoriale ha osservato, per quel che qui rileva, che:

a) la contestazione dell’illecito amministrativo era stata effettuata con lettera del 7.4.1993, sicchè al momento della notifica della ordinanza ingiunzione, risalente al 30 marzo 1999, il termine quinquennale era già da tempo spirato;

b) l’eccezione di interruzione della prescrizione non era stata provata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la quale non aveva dimostrato di avere tempestivamente prodotto, nel corso del giudizio di primo grado, la contestazione di illecito amministrativo notificata il 10.2.1998;

c) la difesa della appellata, infatti, aveva provveduto a ritirare il fascicolo di parte di primo grado ed aveva rinunciato al deposito, sicchè detto comportamento processuale aveva impedito alla Corte di accertare la tempestività della produzione del documento, inserito nel fascicolo di parte del giudizio di appello;

d) in ogni caso il documento non poteva essere ritenuto totalmente decisivo, In quanto con l’atto dell’11.2.1998 erano state contestate solo tre delle violazioni di cui all’ordinanza ingiunzione, riferibili, in due casi, a fatti verificatisi nell’ottobre 1992 e, quindi, comunque prescritte per la tardività della contestazione.

3 Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Direzione Provinciale del Lavoro di Latina sulla base di tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., R.F. ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo di ricorso la Direzione Provinciale del Lavoro di Latina denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77 disp. att. c.p.c., e dell’art. 169 c.p.c., nonchè dell’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, la Avvocatura non aveva rinunciato ad avvalersi delle produzioni di primo grado, tanto che aveva inserito nel fascicolo di parte di appello copia di tutti i documenti depositati nel giudizio di opposizione svoltosi dinanzi al Tribunale di Latina. La Corte, pertanto, avrebbe dovuto, innanzitutto, disporre opportune ricerche, tramite la cancelleria, per rintracciare il fascicolo di primo grado, ed all’esito delle stesse, se negative, avrebbe dovuto ordinare la ricostruzione. Aggiunge che, in ogni caso, nel fascicolo di appello era stato inserito un sottofascicolo, contenente copia di tutti i documenti depositati in primo grado, e detta produzione non era stata contestata dalla controparte quanto alla tempestività ed alla conformità delle copie agli originali.

2 – Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia “insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” e rileva che il giudice del merito, una volta riconosciuta la astratta idoneità del documento a determinare l’interruzione della prescrizione, avrebbe dovuto comunque acquisire il documento ex art. 437 c.p.c..

3 – Infine con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per “insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” perchè la Corte territoriale, dopo avere riconosciuto valenza interruttiva alla notificazione del 10.2.1998, avrebbe contraddittoriamente affermato che la rilevanza del documento sarebbe stata “comunque fortemente circoscritta”.

4.1 – I motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono in parte inammissibili e per il resto infondati.

Occorre premettere che allorquando, come nella fattispecie, la asserita violazione della norma processuale abbia comportato l’omessa valutazione di un documento l’errore commesso dal giudice del merito, anche se in ipotesi ritenuto sussistente, in tanto può giustificare la cassazione della sentenza impugnata in quanto “il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Cass. 5.12.2014 n. 25756).

E’ necessario, inoltre, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato, che il ricorrente, nel rispetto dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, precisi – mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (in tal senso fra le più recenti Cass. 4.3.2014 n. 4980).

Da detti principi discende che nel caso di specie, nel quale si discute della pretesa efficacia interruttiva, rispetto agli illeciti amministrativi di cui alla ordinanza ingiunzione n. 140/1999, dell’atto di notificazione del 10.2.1998, il ricorrente avrebbe dovuto riportare nel ricorso il contenuto di entrambi gli atti, atteso che, in difetto di detta necessaria specificazione, il Collegio non è posto in condizione di valutare la asserita decisività della produzione documentale.

4.1 – Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che non sussiste la denunciata violazione delle norme processuali richiamate nella rubrica del primo motivo.

Nello svolgimento del processo, riportato nella sentenza impugnata, si legge: “Nel corso dell’odierna udienza il Collegio ha rappresentato alle opposte difese la mancanza in atti del fascicolo di primo grado della resistente Direzione Provinciale del lavoro, fascicolo che risultava ritirato. La difesa appellata ha chiesto ugualmente che la causa fosse trattenuta in decisione”.

Il ricorso non censura in alcun modo la decisione nella parte in cui dà atto dell’avvenuto ritiro del fascicolo, atteso che solo nella memoria ex art. 378 c.p.c., l’Avvocatura ha rilevato che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni necessario riferimento “ad eventuali annotazioni della cancelleria da cui effettivamente si possa ricavare quando e da chi questo fascicolo sia stato ritirato”.

Dette deduzioni non possono essere apprezzate dal Collegio, giacchè la memoria ex art. 378 c.p.c., è destinata esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, e con la stessa non possono essere dedotte nuove censure nè sollevate questioni nuove e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (S.U. n. 11097 del 15/05/2006; Cass. n. 28855 del 29/12/2005; Cass. n. 14570 del 30/07/2004).

4.2 – L’avvenuto ritiro del fascicolo ad opera della parte rende inapplicabili alla fattispecie i principi di diritto invocati dalla ricorrente.

Invero l’obbligo del giudice di disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di insuccesso, di concedere un termine alla parte per la ricostruzione del proprio fascicolo, sussiste solo qualora quest’ultimo non sia stato rinvenuto e, al tempo stesso, non risulti annotato dal cancelliere il ritiro ad opera del difensore (Cass. 12.12.2008 n. 29262 e Cass. 3.6.2014 n. 12369).

Viceversa, qualora la parte provveda a ritirare il fascicolo ed ometta, poi, di depositarlo nuovamente prima della decisione, il giudice ha il potere – dovere di decidere la causa nel merito allo stato degli atti, giacchè, in virtù del principio dispositivo delle prove, ciascuna delle parti è libera di ritirare il proprio fascicolo e di ometterne la restituzione (Cass. 26.4.2010 n. 9917 e Cass. 16.3.2015 n. 5172).

4.3 – Nè si può sostenere che, ove siffatta ipotesi si verifichi in controversia disciplinata dal rito del lavoro, il giudice del merito sia sempre tenuto ad ordinare alla parte il deposito del fascicolo, attivando i poteri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c..

La doglianza sviluppata nel secondo motivo di ricorso è, innanzitutto, inammissibile giacchè, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori.” (Cass. 23.10.2014 n. 22534).

Inoltre va qui ribadito che i poteri officiosi devono essere esercitati nel rispetto del principio dispositivo, per cui gli stessi non possono essere attivati ove la parte abbia manifestato la volontà di non avvalersi della prova (Cass. S.U. 17.6.2004 n. 11353).

Nel caso di specie, poichè la Corte territoriale aveva rappresentato l’omesso deposito del fascicolo di parte di primo grado, le conclusioni del procuratore, il quale aveva insistito per la immediata decisione della causa, non potevano che essere interpretate quale rinuncia ad avvalersi della produzione documentale effettuata nel giudizio di opposizione dinanzi ai Tribunale, preclusiva anche dell’esercizio dei poteri officiosi.

4.4 – Non rileva, poi, che nel fascicolo di parte formato per il grado di appello l’Avvocatura avesse inserito in copia anche i documenti già prodotti in primo grado.

Il deposito dei documenti, infatti, deve avvenire nel rispetto delle forme imposte dall’art. 74 disp. att. c.p.c., per cui la effettività e la tempestività della produzione documentale nel giudizio di primo grado nel successivo giudizio di appello devono essere dimostrati attraverso il deposito del fascicolo di parte, recante la annotazione del cancelliere prevista dal richiamato art. 74, u.c.. Solo qualora il fascicolo di parte vada smarrito “la parte ha l’onere di richiedere al giudice il termine per ricostruire il proprio fascicolo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può – entro il termine assegnato – depositare nuovamente atti e documenti, a condizione che dimostri di averli già ritualmente prodotti” (Cass.3.2.2013 n. 3055).

Non è invece consentito alla parte, in assenza di autorizzazione e di ragioni che giustifichino detta condotta processuale, ritirare il fascicolo di parte di primo grado, inserire nel fascicolo di parte del grado di appello anche le produzioni già effettuate in primo grado e pretendere che le stesse siano valutate dal giudice del gravame, posto che siffatto modus operandi non dà alcuna certezza in merito alla effettività ed alla tempestività della produzione nel precedente grado di giudizio.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto non utilizzabile ai fini della decisione la contestazione di illecito amministrativo del 10.2.1998, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 20.4.2005 n. 8202 ed evidenziando che non era stata data la prova del deposito del documento già nel giudizio di primo grado.

5 – Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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