Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12825 del 19/06/2015
Civile Decr. Sez. 3 Num. 12825 Anno 2015
Presidente:
Relatore:
•
DECRETO
Ud.
sul ricorso 20705-2012 proposto da:
MASTANTUONI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio
dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCESCA FEGATELLI
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente nonchè contro
NOVA
SOCIETA’
COOPERATIVA DI LAVORO RL IN
LIQUIDAZIONE ;
– intimati –
Nonché da:
NOVA
SOCIETA’
COOPERATIVA DI LAVORO RL IN
LIQUIDAZIONE , in persona dei Commissari liquidatori
Andrea Carli, Antonio Guarino, Roberto Sorrentino,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.L. LAGRANGE
l, presso lo studio dell’avvocato PIETRO GOLISANO,
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Data pubblicazione: 19/06/2015
che la rappresenta e difende giusta mandato speciale
in calce al controricorso con ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
MASTANTUONI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato
dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCESCA FEGATELLI
giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 4863/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2011;
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in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio
RGN.20705/2012
Il Presidente
Letta la rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente Mastrantuoni
4863/11 depositata in data 16/11/2011, sottoscritta dalla parte e
dai suoi difensori e l’accettazione della controricorrente La Nova
Società Cooperativa di Lavoro a r.l. in A.S. in liquidazione
sottoscritta dalle parti e dal loro difensore;
ritenuto che la rinuncia e l’accettazione, hanno i requisiti
richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione
può essere dichiarata con decreto ai
sensi dell’articolo 391 c.p.c. come modificato con l’art.15 del
d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia
data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa
che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere
chiesta la fissazione dell’udienza.
Così deciso in Roma il 08/05/2015
. .
Maria Grazia avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n.