Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12825 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via dei

Gonzaga n. 37, presso l’abitazione di Salvatore Battaglia,

rappresentata e difesa dall’Avv. Di Francesco Olindo del foro di

Agrigento come da procura a margine del ricorso ed ora dom.ta presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Via della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso

Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti

Riccio Alessandro, Nicola Valente e Giuseppina Giannico per procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato,presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

legalmente domiciliato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 462/07 della Corte di Appello di

Palermo del 29.03.2007/8.05.2007 nella causa iscritta al n. 928 RG

dell’anno 2005;

Udita la relazione del Cons. Dott. Alessandro De Renzis svolta nella

pubblica udienza del 3.05.2011;

udito l’Avv. Luigi Caliulo, per delega dell’Avv. Alessandro Riccio,

per l’INPS;

sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio

Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1253 del 2004 rigettava il ricorso – proposto il 12.11.2002 – nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e nei confronti dell’INPS per ottenere l’assegno mensile di invalidità.

Il Tribunale accertava in base a consulenza tecnica di ufficio che la C. aveva capacità di lavoro ridotta in misura pari all’82% a decorrere dal 3.10/2000 e, preso atto che a tale data la medesima ricorrente aveva superato l’età di 65 anni, limite legale per l’ottenimento della prestazione, rigettava la domanda.

2. Tale decisione, a seguito di appello della C., è stata confermata, dopo il rinnovo degli accertamenti peritali, dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 462 del 2007.

La Corte territoriale ha osservato, in adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che le patologie, da cui era affetta l’appellante, prima del compimento dell’età di 65 anni, non erano tali da giustificare il riconoscimento dell’assegno mensile di invalidità. E ciò in quanto, in base alle vigenti tabelle delle percentuali di invalidità e del relativo calcolo riduzionistico, la capacità lavorativa della C. era pari al 45%.

3. La C. ricorre per cassazione con due motivi.

Resistono con i rispettivi controricorsi l’INPS e il Ministero dell”Economia e delle Finanze. Viene autorizzata da parte del Collegio la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 del D.Lgs. n. 509 del 1988, artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del D.M. 5 febbraio 1992 e della tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui al D.M. 5 febbraio 1992; deduce altresì motivazione insufficiente e di stile.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia, sostenendo che la sentenza impugnata ha fatto generico ed apodittico richiamo del parere espresso dai CTU, senza tener conto delle note difensive critiche circa la mancata applicazione delle tabelle ministeriali e la mancata considerazione della cronicità ed evolutività delle menomazioni e malattie accertate.

2. Le esposte censure non hanno pregio e vanno disattese.

Il ricorrente ha mosso critiche del tutto generiche al giudizio medico-legale contenuto nell’impugnata decisione, che si è richiamata, come già detto, alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, limitandosi ad opporre un diverso apprezzamento in ordine all’incidenza delle patologie accertate e alla percentuale di invalidità (circa l’inammissibilità del cd. dissenso diagnostico si richiama il costante orientamento di questa Corte: ex plurimis cfr.

Cass. n. 1258 del 2011; Cass. n. 26100 del 2010; Cass. n. 4510 del 2010; Cass. n. 843 del 2010; Cass. n. 5865 del 2008; Cass. n. 25841 del 2007, Cass. n. 15796 del 2004).

Non sono condivisibili poi le doglianza circa il mancato esame delle tabelle ministeriali indicative delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti, in quanto il giudice di appello espressamente (cfr. pag. 3 della sentenza) ha dato atto che il perito ha determinato, in base alle vigenti tabelle, la riduzione della capacità lavorativa della C. nella misura del 45%.

Il ricorso infine è carente anche sotto il profilo dell’autosufficienza, avendo fatto riferimento alle note difensive, contenenti critica delle conclusioni peritali per omessa valutazione di alcune patologie, senza riportarne e trascriverne il contenuto.

3. In conclusione il ricorso è destituito do fondamento e va rigettato. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassazione, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., nella sua formulazione precedente alle modifiche introdotte con il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertito nella L. n. 326 del 2003), applicabile, ratione temporis, con riferimento ai giudizi il cui ricorso introduttivo della fase di primo grado sia successivo al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003), laddove nel caso di specie il ricorso introduttivo è stato depositato il 12 novembre 2002 (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005; Cass. n. 6324 del 2004; Cass. n. 4657 del 2004).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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