Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12823 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.22/05/2017),  n. 12823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17522/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 867/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/06/2010 R.G.N. 425/2009.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza in data 17.6/23.6.2010 (nr. 867/2010) la Corte di Appello di L’Aquila ha riformato la sentenza del Tribunale di Teramo (nr. 912/2008), che aveva respinto la domanda proposta da C.E. nei confronti di POSTE ITALIANE spa, e per l’effetto, in accoglimento dell’appello della lavoratrice:

– ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti per il periodo 7.10.2002/31.12.2002 “per sostenere il livello del servizio di sportelleria durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità tuttora in fase di completamento di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002 che prevedono al riguardo il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società”;

– ha condannato la società Poste Italiane alla riammissione in servizio della lavoratrice ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora;

2. che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società POSTE ITALIANE spa, affidato ad otto motivi, al quale ha opposto difese C.E. con controricorso;

3. che sono state depositate memorie da entrambe le parti.

Diritto

CONSIDERATO

1. che la parte ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo:

– con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23, all’art. 25 CCNL Poste 2001 ed agli accordi collettivi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile 2002 nonchè omessa e contraddittoria motivazione, censurando la statuizione di inapplicabilità delle previsioni dell’art. 25 CCNL, ricadenti nella disciplina transitoria di cui al D.Ls. n. 368 del 2001, art. 11, per la intervenuta scadenza del CCNL al 31.12.2201, senza considerare la sua ultrattività fino alla stipula di un nuovo contratto collettivo (avvenuta nel luglio 2003) nè l’accordo del 27.10.2001 ed i tre accordi integrativi successivi alla scadenza del 31.12.2001 in cui le parti continuavano a dare manifesta applicazione all’art. 25 del CCNL 2001;

– con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in relazione alla direttiva 99/70 CE ed all’accordo quadro concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, per avere la Corte di merito imposto un onere di motivazione del contratto a termine non richiesto dalla direttiva europea;

– con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, degli artt. 11 e 15 preleggi, dell’art. 136 c.p.c., nonchè contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di merito ritenuto viziata da genericità la indicazione della causale del termine nel contratto e richiesto, altresì, la prova che il processo di mobilità interna avesse interessato anche l’ufficio di applicazione della lavoratrice ((OMISSIS)), prova fornita invece dagli accordi sindacali in quanto il processo di riallocazione delle risorse sul territorio doveva essere gestito necessariamente a livello centrale;

– con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5- violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 245, 421 e 437 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere la Corte territoriale ammesso i capitoli di prova richiesti dalla società con riferimento alle esigenze che si erano verificate nell’ufficio postale di assunzione della lavoratrice ed, in particolare, il capitolo 1 (“vero è che gli uffici ove parte ricorrente è stata applicata sono stati interessati dal processo di ristrutturazione e mobilità interaziendale che hanno comportato delle esigenze di carattere produttivo – organizzativo”);

– con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, svolgendo in questa sede le deduzioni, rimaste assorbite, sulla legittimità del secondo contratto a termine concluso tra le parti (dal 16 al 30.9.2003);

– con il sesto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.pc.., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 36 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c., in relazione alla ritenuta nullità della sola clausola del termine piuttosto che dell’intero contratto;

– con il settimo motivo violazione o falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – di norme di diritto nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quanto alla statuizione sul risarcimento del danno, deducendo la carenza delle allegazioni del lavoratore ed il difetto della relativa prova;

– con l’ottavo motivo, contrasto della norme di diritto applicate con lo ius superveniens della L. n. 183 del 2010, art. 32;

2. che ritiene il collegio si debba accogliere il ricorso nella parte relativa alla applicazione dello ius superveniens.

3. che invero:

– il primo motivo è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare in questa sede continuità, secondo cui i contratti a termine stipulati successivamente alla data di scadenza del CCNL 2001 (31.12.2001) non possono rientrare nella disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, giacchè ai sensi della norma citata la data si scadenza dei contratti collettivi costituisce il termine ultimo di efficacia della delega esercitata dalle parti collettive L. n. 56 del 1987, ex art. 23 (Cass. 13 luglio 2010, n. 16424; Cass. 14 marzo 2013, n. 6513; Cass. 13 giugno 2013, n. 14808; Cass. 3 ottobre 2014, n. 20951);

– il secondo motivo è inammissibile perchè censura statuizioni, circa la motivazione del contratto a termine sottoscritto, non rinvenibili nella sentenza impugnata ed inconferenti con la sua ratio decidendi, consistente nel difetto di prova della esigenza organizzativa dedotta in contratto;

– il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui censura una pretesa statuizione di genericità della causale, non contenuta, invece, nella sentenza impugnata – che ha ritenuto assolto il requisito di forma – ed infondato nella parte in cui assume che gli accordi collettivi nazionali proverebbero la effettività della esigenza organizzativa, dovendo essere fornita la prova non solo della causale apposta in contratto ma anche del rapporto di correlazione tra essa e la specifica assunzione;

– il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità; la società ricorrente non provvede ad allegare la avvenuta riproposizione della istanza istruttoria non accolta nel primo grado al giudice dell’appello come richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 – nè a produrre gli atti processuali a fondamento della censura in violazione dell’ art. 369 c.p.c., n. 4;

– il quinto motivo è inammissibile, perchè non diretto a censurare statuizioni della sentenza di merito ma a devolvere a questa Corte questioni non esaminate dal giudice dell’appello perchè rimaste assorbite (ex pluribus: civile, sez. trib., 05/11/2014, n. 23558);

– il sesto motivo è infondato, giacchè la statuizione della Corte territoriale si pone in linea con il consolidato orientamento espresso da questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2014, n. 7244; 21/05/2008, n. 12985) alla cui stregua la mancanza di ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di lavoro non comporta la nullità dell’intero contratto ex art. 1419 c.c., comma 1, ma la mera sostituzione della clausola nulla ex art. 1419 c.c., comma 2, con conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, in conformità ai principi generali e, comunque, interpretando le norme nel quadro delineato dalla direttiva 1999/70/CE, della quale il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, è attuazione;

– L’ottavo motivo è invece fondato, con conseguente assorbimento del settimo; come definitivamente chiarito dalle sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 27/10/2016 n. 21691 l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva, come la norma di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32; in tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta. Tale ricorso incontra il limite del giudicato; tuttavia se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, come nel caso del rapporto esistente tra la statuizione di invalidità della clausola del termine e le statuizioni economiche consequenziali, la impugnazione proposta nei confronti della statuizione principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima;

4. che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento dell’ ottavo motivo e gli atti rinviati ad altro giudice che si individua nella Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione perchè provveda a rinnovare il giudizio sul danno in applicazione dello ius superveniens;

5. che le spese del presente grado saranno regolate dal giudice del rinvio.

PQM

 

La Corte accoglie l’ottavo motivo del ricorso, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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