Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12823 del 19/06/2015
Civile Decr. Sez. 3 Num. 12823 Anno 2015
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 14496-2012 proposto da:
ROSATI
EMILIA
RSTMLE49R67F616P,
elettivamente
domiciliata in ROMA, P.ZA DEL RISORGIMENTO 59, presso
lo studio dell’avvocato GIANCARLO VIOLA, che la
rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente nonchè contro
CECCARELLI VITTORIO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1858/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2011;
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Data pubblicazione: 19/06/2015
RGN.14496/2012
Il Presidente
Letta la rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente Rosati Emilia
depositata in data 27/04/2011, sottoscritta dalla parte e dal suo
difensore;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390
e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione
può essere dichiarata con decreto ai
sensi dell’articolo 391 c.p.c. come modificato con l’art.15 del
d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia
data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa
che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere
chiesta la fissazione dell’udienza.
Così deciso in Roma il 07/05/2015
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avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1858/11