Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12822 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19481/2013 proposto da:

L.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F. SIACCI R. 2/B, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE GUIDONI, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARINO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. COLOMBO 436,

presso lo studio dell’avvocato RENATO CARUSO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8104/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/02/2013 R.G.N. 7406/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato GUIDONI DANIELE;

udito l’Avvocato VACCARO ORESTE per delega CARUSO RENATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17/10/12 – 18/2/13, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta da L.V. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Velletri che gli aveva rigettato la domanda di impugnativa del licenziamento intimatogli il (OMISSIS) dal Comune di Marino per assenza ingiustificata dal posto di lavoro per oltre dieci giorni consecutivi.

La Corte capitolina, pur ritenendo che non vi era prova del perfezionamento del procedimento notificatorio della contestazione disciplinare, stante la mancanza dell’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, ha affermato che era, comunque, certo che la stessa nota d’addebito era stata spedita al ricorrente a mezzo raccomandata A.R., aggiungendo quanto segue: – Poteva presumersi l’arrivo del plico postale al destinatario nei due giorni successivi; era stato rispettato il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare; il Comune di Marino aveva prodotto la documentazione attestante il protrarsi dell’assenza ingiustificata.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il L. con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.Resiste con controricorso il Comune di Marino.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1335 c.c, art. 149 c.p.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, dell’art. 24, comma 2, del C.C.N.L. del 6/7/1995, nonchè degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente fa osservare che il precedente giurisprudenziale citato dalla Corte d’appello si riferiva alla diversa ipotesi in cui il piego postale era stato effettivamente consegnato all’indirizzo del destinatario e colà era stato accettato da qualcuno che appariva avere una legittimazione in tal senso (la nipote del destinatario della lettera), mentre nella fattispecie, successivamente alla compilazione della relata di notifica a mezzo del servizio postale del 2.12.1998, concernente la contestazione disciplinare inviata alla propria residenza in (OMISSIS), il messo comunale di Marino attestava, in data 13.1.1999, che la notifica al sig. L.V. era stata spedita il 3.12.1998 con raccomandata R.R., ma che fino a quel momento nulla era tornato al suo ufficio. Da quest’ultima attestazione il ricorrente ricava che nella fattispecie non risultava che il piego postale era stato restituito al mittente per compiuta giacenza o per altra causale e precisa che fino al 21.1.1999 egli aveva dimorato realmente in (OMISSIS), da dove era stato sfrattato, tanto che aveva depositato in giudizio copia del verbale di sfratto. Da tutto ciò il L. fa discendere la conclusione che la Corte territoriale non ha applicato correttamente il disposto di cui all’art. 1335 c.c., in quanto nel caso di specie la lettera di contestazione dell’addebito non era mai giunta all’indirizzo del destinatario, non essendovene alcuna prova, per cui solo se il piego fosse pervenuto al suo indirizzo egli avrebbe dovuto provare di non averne avuta notizia senza sua colpa.

Dunque, in mancanza dell’avviso di ricevimento o dell’avviso di compiuta giacenza l’atto di contestazione dell’addebito disciplinare e di preavviso del licenziamento doveva ritenersi come mai portato ad effettiva conoscenza del destinatario, con irrimediabile lesione del diritto di tempestiva difesa e con conseguente nullità del procedimento diretto al licenziamento.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, adducendo che in relazione alla lettera di contestazione dell’addebito e di preavviso del licenziamento datata 1.12.1998 non vi era traccia dell’avviso previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, o dell’invio o della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento di cui si dà notizia al destinatario del tentativo di notifica e dell’avvenuto deposito del plico. Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 8 della citata Legge, una volta decorsi dieci giorni dal deposito del plico se lo stesso non è ritirato viene restituito al mittente con l’indicazione del mancato ritiro, mentre a tal riguardo il giudice d’appello non aveva deciso alcunchè, cadendo, in tal modo, in una palese omissione di esame di un fatto decisivo. Inoltre, la Corte territoriale non aveva considerato che della L. n. 890 del 1982, art. 12, prevede che le norme della notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso e che proprio questa era stata la procedura scelta dall’ente per la comunicazione della contestazione, come risultante dal richiamo all’art. 149 c.p.c., contenuto nella stessa relata predisposta dal messo comunale, per cui avrebbe dovuto essere rispettato l’obbligo di avviso dell’avvenuta effettuazione della giacenza.

3. Col terzo motivo del ricorso è segnalata la violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 23, 24, 25 del CCNL Enti Locali e degli artt. 3 e 38 Cost., in quanto si rileva che nel momento in cui l’atto di contestazione di addebito avrebbe dovuto essere conosciuto dal ricorrente, vale al compimento del decimo giorno dalla spedizione del 3.12.98, la convocazione per la sua audizione si era già tenuta in data 10.12.98 ed aveva condotto la P.A. alla redazione di un verbale negativo per mancata comparizione di esso incolpato, per cui risultava violato il termine a difesa di cinque giorni previsto dalla contrattazione collettiva e dalla legge.

Inoltre, risultava violato anche il termine di 120 giorni, decorrente dalla contestazione dell’addebito, per la chiusura del procedimento disciplinare, in quanto il licenziamento era stato comunicato in data 14.4.1999, vale a dire due giorni dopo la scadenza del 12.4.1999.

4. Col quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e segg., dell’art. 2712 c.c.e della L. n. 604 del 1966, art. 5, assumendo che la Corte territoriale aveva erroneamente disatteso l’eccezione con la quale si era evidenziato che gli elenchi dei tabulati senza firme delle presenze posti a base del contestato licenziamento non possedevano i requisiti per essere considerati un atto pubblico od una scrittura privata, essendo delle semplici riproduzioni meccaniche, per cui non potevano costituire prova dell’addebito disciplinare.

Osserva la Corte che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione in quanto attraverso gli stessi è posta in discussione la parte della decisione basata sulla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., dell’atto di contestazione disciplinare comunicato con raccomandata, oltre che sulla ininfluenza della mancanza di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio ai fini della stessa presunzione di conoscibilità del predetto atto.

Tali motivi sono fondati.

In effetti l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale è stato quello di considerare sufficiente, ai fini della presunzione di conoscibilità dell’addebito disciplinare, la semplice spedizione della raccomandata A.R., contenente la contestazione dell’addebito disciplinare, all’indirizzo del destinatario, pur in mancanza della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio a causa della mancanza dell’avviso di ricevimento o dell’attestazione di compiuta giacenza.

Si è, infatti, affermato (Cass. sez. 1 n. 20924 del 27/10/2005) che “la spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario; il principio di presunzione di conoscenza posto dall’art. 1335 c.c., infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell’indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere tale assunto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base della esplicita contestazione di una banca di aver mai ricevuto la revoca di una fideiussione, che il fideiussore aveva provato di aver spedito, ha ritenuto non sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione a fondare, da sola, la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.)” (in senso conforme v. anche Cass. sez. 1 n. 3099 del 17/3/1995 e Cass. sez. 3 n. 9303 dell’8/6/2012) Ciò in quanto il principio posto dall’art. 1335 c.c., secondo il quale ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa da questa conosciuta al momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato senza sua colpa nelle impossibilità di averne notizia, opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione in detto luogo, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell’indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere l’assunto.

Si è, altresì, affermato (Cass. sez. 3, n. 10998 del 19/5/2011) che “in caso di notificazione a mezzo posta, l’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8 e 9, ha l’obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l’avviso del deposito del piego nell’ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito; ne consegue che, ove l’avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’ufficiale postale offerta “aliunde” dal notificante, la notifica è radicalmente nulla”.

Ai fini dell’operatività della presunzione è stato quindi ritenuto insufficiente un tentativo di recapito ad opera dell’agente postale, tutte le volte in cui questo, ritenuto – sia pure a torto – il destinatario sconosciuto all’indirizzo indicato nella raccomandata, ne abbia disposto il rinvio al mittente, stante la mancanza, in casi siffatti, di ogni concreta possibilità per il soggetto al quale la lettera è diretta, di venirne a conoscenza.

Orbene, nella fattispecie il ricorrente si duole del fatto che successivamente alla compilazione della relata di notifica a mezzo del servizio postale del 2.12.1998, che avrebbe dovuto contenere la contestazione disciplinare inviata alla propria residenza in (OMISSIS), il messo comunale di Marino attestava, in data 13.1.1999, che la notifica al sig. L. V. era stata spedita il 3.12.1998 con raccomandata R.R., ma che fino a quel momento nulla era tornato al suo ufficio. Al riguardo la Corte d’appello ha rilevato che non vi era prova del perfezionamento del procedimento notificatorio della contestazione disciplinare, stante la mancanza dell’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, ma che la presunzione di ricezione dell’atto era fondata sulle univoche e concludenti circostanze dell’avvenuta spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale.

Tale ragionamento dei giudici d’appello non è però condivisibile alla luce dei principi sopra richiamati, atteso che nel caso di specie in mancanza dell’avviso di ricevimento (unico dato certo, questo, sul quale convergono le tesi difensive delle parti in causa e l’affermazione dei giudici di secondo grado) non può essere automaticamente applicata la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., a fronte della contestazione che l’atto sia mai pervenuto all’indirizzo del destinatario della dichiarazione e del fatto che il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere il suo assunto.

In pratica, in mancanza dell’avviso di ricevimento non è dato sapere quali furono le esatte modalità attraverso le quali fu eseguita la notifica dell’atto a mezzo del servizio postale, nè la Corte d’appello si è posto il problema di verificare se fu o meno eseguita la procedura della compiuta giacenza, essendosi limitata a prospettare la sua mancanza come ipotesi alternativa di mera incompletezza del procedimento notificatorio alla pari dell’accertamento della mancanza dell’avviso di ricevimento. Pertanto il ricorso va accolto limitatamente ai primi due motivi di censura ed il procedimento va rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione affinchè verifichi, prima ancora dell’esame del merito della controversia, se fu realmente e correttamente eseguito il procedimento notificatorio attraverso le operazioni atte a garantire l’accertamento della compiuta giacenza, provvedendo anche in ordine alle spese del presente procedimento.

Resta, pertanto, assorbito l’esame dei restanti motivi.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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