Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12822 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 13/05/2021), n.12822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21688/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

ABRUZZO VINI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Antonio Pimpini e con domicilio eletto in Roma, alla via Savoia n.

80, presso lo studio dell’avv. Elettra Bianchi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo n. 496/06/15 depositata il 19/05/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

25/11/2020 del Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la gravata sentenza la CTR aquilana ha confermato la pronuncia del primo giudice che aveva annullato l’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA e altri tributi 2007;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria; la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il solo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 41 e 50, come convertito in L. n. 427 del 1993, ratione temporis applicabili in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il mancato inserimento del codice identificativo del cliente destinatario, attribuito dall’Amministrazione Finanziaria di residenza di questi nelle fatture emesse dalla contribuente relative a cessioni di beni, non impedisca la qualificazione di tali operazioni come non imponibili;

– il motivo è infondato;

– esso si pone in insanabile contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale deve darsi continuità, secondo cui “in tema di IVA, e con riguardo alle “cessioni intracomunitarie”, introdotte dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, allo scopo di evitare doppie imposizioni e affinchè l’imposta fosse pagata nello Stato della Comunità Europea nell’ambito del quale il bene è destinato al consumo, la non imponibilità dell’operazione ai sensi dell’art. 41, non è condizionata all’indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario estero, atteso che la legge si limita a prescrivere, per il non assoggettamento ad imposta sul territorio italiano, che il detto cessionario estero intracomunitario abbia trasmesso al cedente il proprio numero di partita IVA, e cioè che quello si identifichi come soggetto passivo del tributo nel proprio Stato di residenza (art. 50, comma 1). Va pertanto esclusa l’imponibilità delle operazioni di cessione per il solo fatto che la società cedente abbia omesso di indicare in fattura il codice identificativo del cessionario estero intracomunitario, perchè una siffatta sanzione si pone in contrasto sia con la L., art. 41, comma 1, lett. a), e art. 50, comma 1, che una esplicita comminatoria in tal senso non contengono, sia con i principi del diritto comunitario, secondo i quali non può la medesima operazione essere assoggettata ad imposizione tanto nel paese di origine dei beni che in quello di destinazione degli stessi, con un’inammissibile duplicazione d’imposta” (Cass. n. 12455 del 2007; in senso conforme Cass. n. 20575 del 2011, in cui si è precisato che quelli prescritti dal citato D.L., art. 46, comma 1, e art. 50, commi 1 e 2, costituiscono adempimenti di obblighi solo formali, “previsti per agevolare il successivo controllo ed evitare atti elusivi o di natura fraudolenta”, mentre, per fruire della deroga agevolativa rispetto al normale regime impositivo, occorre “invece – avuto riguardo alla espressa previsione del D.L. n. 331 del 1993, art. 41, comma 1, lett. a), secondo cui la cessione non imponibile si realizza mediante il trasporto o la spedizione dei beni nel territorio di un altro Stato membro – la prova dell’effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro in cui il cessionario è soggetto di imposta”);

– in sintesi, quindi, nel caso di cessioni intracomunitarie l’omessa o erronea indicazione del codice identificativo del cessionario non può essere ritenuta ragione che faccia venir meno la possibilità di applicazione del regime di non imponibilità di cui alla normativa citata, non essendo requisito sostanziale (in termini, Cass. n. 15871 del 2016), che è invece costituito dall’effettività dell’operazione, intesa come fuoriuscita della merce dall’Italia, che nel caso di specie non è messa in dubbio;

– in tal senso depone anche l’orientamento del superiore Giudice dell’Unione, secondo il quale la mancata iscrizione al VIES non costituisce un ostacolo per l’applicazione del regime di non imponibilità IVA nell’ambito delle cessioni intracomunitarie, salvo si tratti di casi di frode (Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 9 febbraio 2017, causa C-21/16). Al riguardo, la Corte unionale considera necessarie, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, esclusivamente le condizioni sostanziali (previste dalla Dir. n. 2006/112/CE, art. 138, par. 1; in riferimento al D.L. n. 331 del 1993, art. 41, comma 1, a livello nazionale) relegando alla posizione di requisito “formale” non rilevante l’iscrizione al VIES del soggetto passivo iva comunitario. Secondo l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, in presenza dei requisiti sostanziali contemplati elencati, la detassazione di un’operazione intracomunitaria può essere messa in discussione nei soli casi previsti (se il cedente abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale, e nel caso in cui la violazione del requisito formale dell’iscrizione al VIES abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali);

– nel caso concreto, l’erronea indicazione deriva, secondo l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR e non più suscettibile di revisione in questa sede di Legittimità, dalla “variazione della denominazione sociale” (pag. 4 della sentenza impugnata, riga n. 5) dell’impresa cessionaria “J. E J Vines”; pertanto, diversamente da quanto adombrato in ricorso, non ci si trova affatto in presenza di un soggetto sprovvisto della qualità di soggetto IVA, ma solamente in presenza di un soggetto al quale viene attribuita una diversa identificazione ai fini del tributo in parola, non mutando a quanto è dato rilevare dagli atti di causa – gli altri requisiti dello stesso inclusa la soggettività passiva IVA relativamente alle operazioni di cessione intracomunitaria che lo coinvolgono;

– ancora recentemente, questa Corte ha confermato l’orientamento sopra riportato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25651 del 15/10/2018) in forza del quale in tema di cessioni intracomunitarie, l’omessa o errata comunicazione da parte del soggetto passivo del codice identificativo del tributo costituisce una violazione meramente formale che non incide sul regime di esenzione previsto per gli scambi tra operatori comunitari, quando la ricorrenza, in capo al destinatario, della qualità di soggetto d’imposta nello Stato d’appartenenza, secondo il principio di tassazione del luogo di destinazione dei beni, non sia contestata e non sussistano seri indizi – come qui avviene – che lascino supporre l’esistenza di una frode;

– pertanto, il ricorso è rigettato;

– le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.000 oltre al 15% per spese generali, CPA ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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