Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12822 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1084-2007 proposto da:

SITA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/2 3, presso

lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANGELO ABIGNENTE, NICOLETTA ZUIN,

giusta procura notarile in atti;

– ricorrente –

contro

Z.C., R.A., B.G.,

B.C., M.G., C.S., S.

P., B.R., R.F., F.F., R.

N., C.M., R.N., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II n. 33, presso lo studio

dell’avvocato CECAMORE FABIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

MARTINELLI GIAMBATTISTA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORE, che lo rappresenta

e difende, giusta procura notarile in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 336/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/08/2006 R.G.N. 333/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato ANGELO ABIGNENTE;

uditi gli Avvocati MARIO MARTINELLI per delega GIAN BATTISTA

MARTINELLI e PREVIATI LUCA per delega STEFANO FIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 28 agosto 2006 e notificata il successivo 3 novembre, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accertato il diritto di S.P. e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe (compreso G. M.) nei confronti della SITA s.p.a. ad essere inquadrati, quali conducenti di linea con più di sedici anni di anzianità, nel superiore 5 livello retributivo di cui all’Accordo Nazionale 24 aprile 1987, con le condanne conseguenti, anche in termini di differenze retributive, da quantificare in diverso giudizio.

In proposito, i giudici di merito hanno ritenuto che, ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio utile per il conseguimento della qualifica superiore, andassero considerati anche gli anni in cui i conducenti avevano lavorato nella medesima azienda, ma prima per la Polesine Bus s.p.a., poi per la cooperativa trasporti Rovigo e infine per la Sita s.p.a., per effetto del trasferimento di azienda avvenuto tra le tre società nella gestione del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano di persone, che era stato originariamente dato in concessione alla prima società, quindi transitato, con concessioni provvisorie in attesa dell’aggiudicazione definitiva, alla cooperativa e infine aggiudicato alla SITA s.p.a..

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a.

SITA con due motivi.

I lavoratori hanno resistito alle domande con rituale controricorso, ad eccezione di G.M., che ha unicamente depositato una procura speciale notarile.

I controricorrenti e la Sita hanno depositato, prima dell’udienza fissata alla data del 20 ottobre 2010, memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Anche il G. ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c. deducendo che successivamente alla sentenza di appello si sarebbe formato un giudicato esterno, che impedirebbe l’esame del ricorso nei suoi confronti e producendo la relativa documentazione. Si tratterebbe del fatto che a seguito della decisione di primo grado, il G. avrebbe infatti proposto ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere dalla SITA il pagamento di quanto derivante dall’accertamento del suo diritto, contenuto in tale decisione e il relativo decreto, non impugnato dalla società, sarebbe quindi divenuto esecutivo, come attestato nel 2007 dalla cancelleria del Tribunale di Rovigo.

All’udienza del 20 ottobre 2010, la causa è stata, su richiesta delle parti interessate, rinviata a nuovo ruolo, in considerazione della eccezione di giudicato esterno formulata dalla difesa del G..

Fissata la nuova udienza per la data del 6 aprile 2011, la Sita ha depositato una ulteriore memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. per contrastare l’eccezione di giudicato proposta dal G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo del ricorso, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ..

Trattandosi di fatti svoltisi tra il novembre 1994 e il gennaio 1995, in cui vigeva il testo di tale norma introdotto dalla L. n. 428 del 1990, art. 47 la ricorrente censura il fatto che la Corte territoriale:

– abbia omesso qualsivoglia riferimento al requisito della continuità dei rapporti di lavoro tra alienante e acquirente, applicando alla fattispecie l’art. 2112 c.c. nonostante che vi fosse stata una soluzione di continuità nel rapporto di lavoro degli originari ricorrenti;

– abbia erroneamente fatto applicazione di un quadro normativo vigente oggi, dopo le modifiche apportate all’art. 2112 c.c. dal D.Lgs. n. 18 del 2001 e non già all’epoca dei fatti sottoposti alla sua cognizione, quando il testo vigente non avrebbe consentito l’estensione della disciplina alle vicende circolatorie dell’azienda originate da atti di natura non negoziale, utilizzando una evoluzione giurisprudenziale maturata in Italia solo a partire dal 2003;

– non abbia tenuto conto della nuova modifica normativa intervenuta con il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 secondo cui “l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge non costituisce trasferimento di azienda o di parte di azienda”;

– abbia applicato le garanzie in tema di trasferimento di azienda di cui all’art. 1, comma 1 della direttiva comunitaria 77/187/CEE anche al caso in esame in cui il subentro dell’uno all’altro gestore del servizio di pubblico trasporto era avvenuto in forza di provvedimenti amministrativi, con ciò ritenendo di adeguarsi alla interpretazione della direttiva da parte della Corte di giustizia, mentre nella maggior parte delle sentenze di quest’ultima il tema era quello della maggiore o minore ampiezza della nozione di azienda o di impresa oggetto di trasferimento e non riguardava il titolo contrattuale o non di questo;

– non abbia comunque considerato che la giurisprudenza comunitaria, anche laddove si era pronunciata sul titolo del trasferimento, aveva ritenuto che l’esistenza di un titolo non negoziale fra cedente e cessionario fosse semplice indizio del trasferimento di azienda assoggettabile alla disciplina comunitaria;

– non abbia tenuto conto che comunque, alla luce del nuovo indirizzo, il trasferimento di azienda rilevante ai fini della direttiva comunitaria presuppone la cessione di rilevanti elementi materiali tra cedente e cessionario, quantomeno come ulteriore indizio del trasferimento di azienda;

– abbia trascurato che quando sussiste il rischio di gravi ripercussioni economiche per l’elevato numero di rapporti giuridici sorti in buona fede sulla base della normativa nazionale ritenuta valida o in presenza di un comportamento eventualmente non conforme alla normativa comunitaria dovuto ad una obbiettiva e rilevante incertezza sulla portata delle norme comunitarie, le sentenze interpretative della Corte di giustizia possono non avere efficacia retroattiva.

Il motivo conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “L.” o meno applicabile la norma di cui all’art. 2112 c.c. nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa (novembre 1994-gennaio 1995), all’esito delle modifiche apportate alla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 3 – nell’ipotesi di successione nella gestione di servizio pubblico disposta con provvedimento amministrativo concessorio ?”.

Al quesito di diritto deve darsi una risposta affermativa, vale a dire nel senso dell’applicabilità della direttiva all’ipotesi indicata, quando ricorrano gli estremi del trasferimento, come specificati dalla giurisprudenza comunitaria.

L’argomento coinvolge infatti l’interpretazione della nozione comunitaria di trasferimento di azienda (coi possibili riflessi in sede di interpretazione della normativa interna) con riferimento alla possibilità o meno che esso riguardi anche trasferimenti il cui titolo non sia negoziale, ma come nel caso in esame si concreti in una concessione di un servizio alla cui cessazione fa seguito l’affidamento della stessa ad una diversa impresa.

Il tema è stato recentemente rivisitato, a partire dalla sentenza n. 13949 del 2003, da questa Corte, la quale in maniera divenuta uniforme e superando il diverso orientamento interpretativo del passato, ha affermato che “L’art. 2112 cod. civ., nel testo modificato dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/CE (successivamente modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, art. 1), in applicazione del canone dell’interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale alla norma di diritto comunitario ed in considerazione dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con le sentenze 20 novembre 2003, C- 340-01, 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000, C-I 75/99 e 14 settembre 2000, C-343/98, deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell’azienda non derivi dall’esistenza di un contratto tra cedente e cessionario ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., con conseguente diritto dei dipendenti dell’impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l’impresa subentrante ” (cfr. ad es., recentemente, Cass. 15 ottobre 2010 n. 21278, relativa ad una vicenda analoga alla presente, in cui era parte la SITA s.p.a. e, in precedenza Cass. sentt. nn. 25235/09, 5708/09, 21023/07, 8054/04).

Tale orientamento corrisponde effettivamente, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, alla interpretazione della direttiva del Consiglio n. 77/187 da parte della Corte di giustizia nelle sentenze citate, interpretazione avente carattere dichiarativo del diritto comunitario (Corte Cost. sent. n. 389/89), rispetto alla quale questa Corte ha calibrato nella giurisprudenza citata la “lettura” adeguatrice del diritto interno.

In proposito, la Corte di giustizia ha infatti ripetutamente affermato che “la direttiva 77/187 trova applicazione in tutti i casi di cambiamento, nell’ambito si rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell’impresa, che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa stessa. Ai fini dell’applicazione della direttiva non è pertanto necessaria l’esistenza di rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario, atteso che la cessione può essere effettuata anche in due fasi per effetto dell’intermediazione di un terzo, quale il proprietario e il locatore” (cfr., ades. la sentenza 25 gennaio 2001 in causa n. C-172/99).

Nella decisione citata da ultimo, pronunciata in relazione ad un giudizio nazionale analogo a quello qui in esame, la Corte ha inoltre affermato che la direttiva “è quindi idonea ad essere applicata in assenza di un vincolo contrattuale diretto tra le due imprese cui un ente di diritto pubblico abbia affidato successivamente, in esito al procedimento di assegnazione di un appalto pubblico di servizi … un servizio di trasporto non marittimo, come l’esercizio di linee locali regolari di autobus”, semprechè il trasferimento abbia ad oggetto un complesso organizzato in modo stabile di persone e di elementi che consentono l’esercizio di una impresa, complesso che conservi la sua identità nel trasferimento (cfr., ad es. anche la sentenza 11 marzo 1997, causa C-13/95, Suzen, 24 gennaio 2002 in causa n. C-51/00, Temco o 20 novembre 2003 in causa C-340/01 cit).

Per risolvere il problema dall’avvenuto trasferimento o meno dell’impresa o di una parte di essa, la Corte di giustizia richiede inoltre una va-lutazione complessiva di una serie di elementi variamente combinati nella loro reciproca interdipendenza, a seconda del tipo di impresa o stabilimento, fra i quali rientrano, in particolare, il trasferimento di elementi patrimoniali materiali o immateriali e del loro valore al momento della cessione, l’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di una eventuale sospensione di tale attività (cfr. anche, tra le altre, le sentenze Suzen e Temco, cit.).

La sentenza 25 gennaio 2001 n. C-172/99, esaminando infine l’argomento della possibile importanza rivestita la cessione di elementi patrimoniali tra il vecchio e il nuovo appaltatore di servizi di trasporto con autobus, ai fini dell’applicazione della direttiva, ha fornito la seguente indicazione: “in un settore come quello del trasporto pubblico di linea con autobus, ove gli elementi materiali contribuiscono in maniera importante all’esercizio dell’attività, l’assenza di cessione, da parte del vecchio al nuovo appaltatore, ad un livello significativo, di tali elementi che sono indispensabili al buon funzionamento dell’entità in questione, deve condurre a ritenere che quest’ultima non mantiene la propria identità” e quindi non si realizza in tal caso un trasferimento di impresa, rilevante ai fini dell’applicazione della direttiva.

La lettura adeguatrice del diritto interno compiuta da questa Corte alla luce della norma comunitaria non appare del resto in palese contrasto con la norma italiana vigente all’epoca della vicenda in esame, la quale non operava alcuna scelta quanto al titolo del trasferimento ai fini dell’applicazione della tutela ivi prevista, utilizzando per disciplinare il trasferimento di azienda espressioni comuni di significato non univoco (in senso conforme, cfr. la sentenza di questa Corte n. 21278/10, cit, nonchè quella n. 25235/09).

Sostiene peraltro la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe trascurato la rilevanza decisiva, nel caso in esame, della mancanza di continuità nel preteso trasferimento di azienda, essendo stati i lavoratori posti in mobilità dalla cooperativa e successivamente assunti dalla SITA attingendo dalla mobilità.

La censura non coglie nel segno. La tutela apprestata dalla norma in e-same nell’occasione del trasferimento di azienda, così come definito alla stregua della giurisprudenza comunitaria, essendo mirata alla conservazione del rapporto di lavoro nella vicenda circolatoria, non può infatti essere elusa attraverso la successione di un atto di risoluzione del rapporto attuato, come accertato dalla sentenza impugnata, in connessione causale col trasferimento e infatti seguito di fatto dalla riassunzione da parte dell’impresa succeduta nell’attività organizzata, senza sostanziale soluzione di continuità (cfr. Cass. nn. 9862/91 o 15495/08).

Nè appare, in proposito, pertinente il richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale la direttiva indicata non osta alla possibilità per il cessionario di modificare i termini anche economici del rapporto di lavoro trasferito, ove ciò sia consentito dal diritto nazionale. La società non deduce e prova infatti che tale modificazione in peius sia stata effettuata almeno successivamente e indipendentemente dal trasferimento di azienda e non invece prima, in funzione e nel quadro regolativo di esso.

Quanto poi al richiamo operato dalla ricorrente, in pretesa chiave di interpretazione autentica, alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3 è stato già rilevato da questa Corte (Cass. n. 21278/10, cit.) che trattasi di norma successiva e non applicabile alle vicende esaminate e quindi è stata correttamente trascurata dalla Corte territoriale.

Riprendendo un dato rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., emergente dalle decisioni di questa Corte e desunto anche dalla giurisprudenza prima specificatamente citata della Corte di giustizia, secondo cui il trasferimento considerato dalla direttiva comunitaria interessa normalmente nei casi del tipo in esame una massa consistente di beni materiali, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto.

La censura è del tutto generica, non precisando la ricorrente, se non nella memoria ex art. 378 c.p.c. e quindi tardivamente, quali beni siano effettivamente transitati dall’uno all’altro imprenditore gestore del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano di persone nella provincia di Rovigo.

Non sussiste, infine, in relazione alla fattispecie esaminata in questo giudizio, alla luce delle molteplici pronunce in materia della Corte di giustizia, alcuna ragione di dubbio che imponga la riproposizione a quest’ultima di una questione pregiudiziale relativa alla interpretazione della direttiva citata.

Con riguardo alla doglianza relativa agli effetti derivanti dalla efficacia retroattiva delle sentenze interpretative della Corte di giustizia, rilevato che tale efficacia costituisce un connotato tipico di tali pronunce, va peraltro esaminata la richiesta esplicitata dalla ricorrente con la memoria ex art. 378, di sottoporre nuovamente alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale relativa al l’interpretazione della direttiva del 1977, per ottenere la limitazione di tale efficacia retroattiva.

In proposito, questa Corte, con la citata decisione n. 21278/10 riguardante anch’essa la SITA, che questo collegio condivide, ha già respinto una analoga istanza, sulla base dell’assunto che, alla luce delle sentenze 24 settembre 1998 in causa C-35/97, par. 49, 4 maggio 1999, in causa C-262-96 par. 109 ed altre precedenti, l’intervento richiesto alla Corte di giustizia è ipotizzabile unicamente in occasione della sua decisione interpretativa.

Concludendo, alla luce delle considerazioni svolte, il primo motivo di ricorso è infondato.

2 – Col secondo motivo di ricorso, la società denuncia l’omessa e insufficiente motivazione della sentenza su di un punto decisivo della controversia.

Ricorda che nella memoria di costituzione di primo grado (di cui riproduce il passo che interessa l’argomento), aveva affermato che, alla stregua della disciplina contrattuale invocata dai lavoratori, sarebbero da considerare unicamente le attività di guida “svolte durante il rapporto di lavoro in corso cioè presso lo stesso datore di lavoro, non costituendo i 16 anni di guida un fattore generale di inquadramento bensì fattore di sviluppo di carriera”, invocando regole generali, ma anche contrattuali o di circolari diramate dalle associazioni datoriali in occasione dell’entrata in vigore del nuovo sistema di inquadramento professionale di cui all’Accordo nazionale del 1987.

Il motivo è inammissibile.

La censura in esame non viene presa in alcun modo in considerazione o menzionata nella sentenza impugnata, per cui la regola della autosufficienza del ricorso per cassazione avrebbe imposto alla ricorrente di dedurne specificatamente l’esistenza nell’atto di appello, anche attraverso la riproduzione dei relativi richiami.

Il ricorso, limitandosi viceversa al riguardo a citare e riprodurre unicamente stralci della memoria di costituzione della società nel giudizio di primo grado, non consente a questa Corte di rilevare direttamente da esso l’eventuale omissione denunciata.

In base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con conseguente assorbimento del tema del giudicato esterno introdotto dalla difesa di G.M. (comunque infondato, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2: cfr. Cass. 6 settembre 2007 n. 18698).

La valutazione relativa alla complessità dell’argomento trattato sostiene la decisione di compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA