Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12821 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35150-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIARAMONTE

GULFI 13, presso lo studio dell’avvocato CARLO GE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANLUCA GALLO;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER

ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 651/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza n. 651/2018 la Corte di appello di Milano riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato M.A. tenuta al pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale di commercialista svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia la M. ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura;

che l’Inps ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, per aver, la corte d’appello, ritenuto la presente fattispecie, sovrapponibile ad altre fattispecie, quali quelle riguardanti i professionisti iscritti nell’albo degli ingegnari.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Parte ricorrente, in subordine, ritiene errata la pronuncia di rigetto della domanda di annullamento delle sanzioni.

I motivi sono da trattare congiuntamente e sono manifestamente infondati (il secondo anche assorbito nel primo). E’ consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018).

Con specifico riferimento ai dottori commercialisti questa Corte ha precisato che “i dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l’iscrizione alla Cassa del dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass.n. 32508/2018). Ai principi esposti, del tutto coerenti con la fattispecie in esame, deve darsi seguito con il rigetto del ricorso.

Attese le oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia è opportuna la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trento, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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