Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12821 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 26/05/2010), n.12821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimata –

sul ricorso 24659-2007 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAZIO 20-C,

presso lo studio dell’avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BIANCHI NICOLA, giusta delega in

calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 99/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PARMA, depositata il 25/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/03/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il resistente l’Avvocato COGGIATTI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 99.23.06 del 25/5/2006 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Parma nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Parma di parziale accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente sig. M.D. nei confronti l’avviso di accertamento emesso a titolo di I.R.P.E.F. per gli anni d’imposta 1995 e 1996.

Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la M., che spiega altresì ricorso incidentale, sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Con unico motivo la ricorrente principale denunzia omessa motivazione su fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che nell’impugnata sentenza nulla si dica circa “la prova della effettività delle prestazioni di servizio contabilizzate …

quali costi di esercizio e poste a fondamento della detrazione I.V.A. operata (anno 1998) nonchè del minor reddito di impresa dichiarato, attesa la deduzione dei costi relativi”.

Con il 1^ motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice del gravame di merito non abbia dichiarato inammissibile l’appello di controparte per mancanza di specificità dei motivi.

Con il 2 motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, in riferimento all’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 3; nonchè insufficiente e contraddirteli a motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che il giudice dell’appello “avrebbe dovuto dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento per essere insanabilmente nullo il (e comunque inutilizzabili le risultanze del) processo verbale di constatazione, atto presupposto”.

Si duole che “La motivazione della decisione impugnata” sia “sul punto … inesistente”.

Con il 3^ motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, in riferimento all’art. 360, 1 comma n. 3, c.p.c; nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice del gravame di merito abbia, “con motivazione non convincente e contraddittoria”, erroneamente ritenuto “che gli avvisi di rettifica fossero adeguatamente motivati”.

I motivi che, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 366 bis e 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108) -, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regala iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, quanto al vizio di motivazione, va osservato che i motivi sia del ricorso principale che del ricorso incidentale non risultano recano invero, in una parte ad essa “specificamente destinata”, autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002), formulata secondo lo schema delineato in giurisprudenza di legittimità secondo cui essa deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.) la “chiara indicazione” delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione secondo lo schema al riguardo delinato in giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 18/7/2007, n. 16002), inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come sopra rilevato nella specie altresì carente di autosufficienza.

Quanto ai denunziati vizi di violazione di norme di diritto i motivi del ricorso incidentale, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), recano invero quesiti formulati in termini generici e privi di riferibilità alla fattispecie concreta in questione, tali da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;

Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr.

Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il d.lgs. n. 40 del 2006 (cfr,, da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza sottacersi che nella specie i motivi risultano altresì formulati in violazione del principio di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto (anche) privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità dei ricorsi.

Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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