Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12821 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2017, (ud. 15/02/2017, dep.22/05/2017),  n. 12821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21619/2014 proposto da:

L.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO

MASTROBUONO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SAFILO S.P.A., C.F. 02952600241, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRO

PRETORIO 122, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RUSSO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TONIO DI IACOVO,

giusta procura speciale notarile in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4768/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/06/2014 r.g.n. 4889/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso. udito l’Avvocato TONIO DI IACOVO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 4/6/2014, confermava la pronuncia del giudice di prima istanza laddove aveva respinto la domanda proposta da L.G. nei confronti della Safilo s.p.a. intesa a conseguire la declaratoria di risoluzione del contratto di agenzia stipulato fra le parti per colpa della mandante – a cagione della progressiva riduzione della zona assegnatagli da questa decisa senza il proprio consenso – e la condanna della società al pagamento della indennità suppletiva di clientela e sostitutiva del preavviso, nonchè al risarcimento del danno derivante dalla illegittima condotta tenuta da quest’ultima nel corso del rapporto.

In parziale riforma di tale decisione, accoglieva l’appello incidentale proposto dalla società e condannava il L. al pagamento in suo favore dell’indennità di mancato preavviso, oltre alla restituzione degli importi percepiti a titolo di provvigioni e non spettanti.

A sostegno del decisum argomentava la Corte di merito, quanto alla questione inerente alla ricorrenza della giusta causa di recesso, che l’agente aveva accettato la modifica contrattuale per fatti concludenti continuando ad operare in favore della mandante per tutto il corso del rapporto. Non mancava, poi, di sottolineare che le progressive restrizioni di zona erano state giustificate dalla Safilo s.p.a. anche documentalmente, sicchè doveva escludersi anche ogni profilo di contrarietà del comportamento a correttezza e buona fede.

Quale corollario di tale accertamento si configurava l’affermazione del diritto della preponente a percepire l’indennità di preavviso.

La cassazione di tale decisione è domandata dal L. sulla base di unico motivo.

Resiste la società intimata con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve darsi atto che il Collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata ai sensi del Decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.

1.1 Con unico motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Critica essenzialmente la sentenza impugnata in quanto carente di motivazione laddove ha statuito che le modifiche contrattuali di adeguamento della zona a lui assegnata fossero valide per essere suffragate dal comportamento tacito tenuto dal ricorrente, omettendo di considerare che ogni modifica avrebbe richiesto la forma scritta ex art. 1742 c.c..

2. La censura va disattesa per plurime concorrenti motivi.

Al di là di ogni pur non trascurabile rilievo circa il difetto di specificità del ricorso, che non reca la trascrizione della proposta di modifica contrattuale offerta dalla preponente e che si assume non accettata dall’agente, nè l’indicazione della sede in cui il documento sarebbe rinvenibile, va rilevato che la doglianza risulta veicolata secondo il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, anteriore alla modifica introdotta con la novella del 2012 applicabile alla fattispecie ratione temporis.

Come affermato da questa Corte in numerosi arresti (ex plurimis vedi Cass. 7/4/2014 n. 8053), la disposizione va letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c., concerne, dunque, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

3. Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non può prescindersi dal rilievo che tramite la articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo ai detti principi, sollecita un’inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminati dalla Corte territoriale, auspicandone un’interpretazione a sè più favorevole, non ammissibile nella presente sede di legittimità.

Nello specifico, va rilevato che l’iter motivazionale seguito dai giudici dell’impugnazione non risponde ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità.

La fattispecie concreta è stata, infatti, oggetto di disamina da parte della Corte territoriale che ha valutato il comportamento assunto dall’agente il quale aveva accettato nel corso del tempo (a decorrere dall’inizio del rapporto risalente al 1994) la progressiva riduzione dell’area di competenza per iniziativa della preponente, continuando a svolgere l’attività di sua competenza con una condotta significativa nel senso della tacita accettazione delle modifiche apportate dalla società mandante, il cui agire è stato, peraltro, ritenuto conforme a buona fede, risultando giustificato documentalmente.

Gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, oltre che sorretti da motivazione rispondente ai requisiti del minimo costituzionale previsto dalla disposizione di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è conforme a diritto perchè coerente con ì principi affermati da questa Corte secondo cui “la forma del contratto di agenzia, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta “ad probationem” con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l’esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni” (vedi Cass. 28/1/2013 n. 1824).

6. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso non si palesa meritevole di accoglimento.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio si pongono a carico della ricorrente nella misura in dispositivo liquidata. Si dà atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente il pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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