Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12821 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19449/2012 proposto da:

P.D., C.F. (OMISSIS), rappresentato ex lege dalla

signora PA.CA. amministratrice di sostegno,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRINA 48, presso lo

studio dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CIRO RENINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

MINISTERO DELLA SALUTE C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI

n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.D. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 74/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/02/2012 R.G.N. 1240/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 74/2012, depositata il 9 febbraio 2012, la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva respinto il ricorso di P.D. volto a ottenere l’accertamento del diritto all’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, oltre alla condanna del convenuto Ministero della Salute al risarcimento dei danni che assumeva essergli derivati a seguito della vaccinazione contro il morbillo, la rosolia e la parotite somministratagli il 12/6/1992.

La Corte rilevava preliminarmente che le condizioni, cui la L. n. 210 del 1992, subordinava il riconoscimento del diritto all’indennizzo, erano l’obbligatorietà della vaccinazione e la sussistenza del nesso causale tra essa e la menomazione all’integrità psico-fisica del soggetto e che peraltro nel caso di specie non era configurabile nè l’una nè l’altra di tali condizioni: la vaccinazione contro il morbillo, la rosolia e la parotite era, infatti, soltanto “raccomandata” mentre il nesso di causalità era stato escluso dagli accertamenti peritali compiuti nel primo grado di giudizio.

1- la proposto ricorso per la cassazione della sentenza il P., affidandosi a plurimi motivi; il Ministero della Salute ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1, rilevando che, con sentenza n. 107/2012 della Corte costituzionale, era stata dichiarata la illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non prevedeva il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali avessero subito le conseguenze previste dallo stesso art. 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia; nè la conclusione di rigetto del gravame, cui era pervenuta la Corte di appello, poteva considerarsi fondata sulla base della ritenuta esclusione del nesso causale tra vaccinazione e menomazione dell’integrità psico-fisica del soggetto sottoposto a somministrazione, trattandosi di ragione decisoria adottata “solo per completezza” e sul presupposto della carenza del potere di esame nel merito, così da risultare priva di effetti giuridici e insuscettibile di impugnazione per difetto di interesse.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, avendo la Corte territoriale omesso di nominare un CTU specializzato in neuropsichiatria infantile, nonostante che un’indicazione in tal senso fosse stata espressa dai primo CTU incaricato delle indagini.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia motivazione assente o insufficiente in merito alla richiesta di analisi mediche e cliniche volte a realizzare un accertamento in concreto, e non su meri dati statistici, circa la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione e la insorta “sindrome autistica” come risultato di una reazione allergica.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’erroneità della motivazione nel punto in cui, recependo un’affermazione peritale, aveva rilevato che la difficoltà di linguaggio, e cioè uno dei primi sintomi della sindrome autistica, si era manifestata improvvisamente verso l’età di un anno e mezzo e, quindi, in epoca precedente la vaccinazione, la quale invece era stata praticata quando il bambino aveva l’età di quindici mesi.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia l’assenza totale di motivazione in merito alle richieste di indennizzo formulate ai sensi dell’art. 2043 c.c., per il ristoro dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia assenza totale di motivazione con riferimento al rigetto tacito delle istanze istruttorie già articolate nel primo grado di giudizio e ribadite in sede di appello.

Il ricorso deve essere respinto.

Il primo motivo è infondato.

La Corte di appello è, infatti, pervenuta al rigetto del gravame sulla base di una duplice ragione decisoria, costituita, la prima, dal requisito di obbligatorietà della vaccinazione (ancora normativamente previsto all’epoca della pronuncia e prima dell’intervento della Corte costituzionale) e, la seconda, indipendente dal carattere di obbligatorietà o facoltatività del trattamento sanitario, costituita dall’insussistenza del nesso di causalità tra la vaccinazione e la menomazione dell’integrità psico-

fisica del soggetto, che si assume esserne conseguita.

Ora, venuta meno la prima di tali ragioni, a seguito della sentenza n. 107/2012 della Corte costituzionale, non vi è dubbio che la seconda sia di per sè idonea e sufficiente a sostenere la decisione adottata.

Nè una diversa conclusione può ritenersi autorizzata dall’incipit “solo per completezza”, con il quale è introdotta, nel corredo motivazionale, la seconda ragione declsoria, in quanto modalità rafforzativa (anche nella trasposizione latina ad abundantiam che ne propone il ricorrente) di un esito decisionale, che già risultava (pienamente) convalidato dal difetto di obbligatorietà della vaccinazione (contro il morbillo, la parotite e la rosolia) somministrata nel caso di specie, ma non per questo meno efficacemente sostenuto dalla ritenuta insussistenza del nesso causale, quale autonoma ratio concorrente a tutti gli effetti con la prima: come, d’altra parte, è dimostrato dall’ampia discussione in sentenza delle osservazioni dei consulenti tecnici d’ufficio che hanno concluso per la non configurabilità di tale nesso.

Anche i successivi motivi di ricorso non possono essere accolti.

Quanto al secondo, si richiama Cass. 15 luglio 2011, n. 15666, che ha precisato come rientri nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perchè incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione.

Si sottrae, pertanto, a censura la motivazione della sentenza impugnata, laddove, prendendo posizione sulla questione, e dopo avere richiamato l’opinione del CTU Dott. L., il quale aveva osservato come gli studi sulle persone autistiche avessero trovato anomalie in diverse strutture cerebrali e come tali dati indicassero, quale causa dell’autismo, un’interruzione nello sviluppo cerebrale in una fase precoce della vita intrauterina, rileva che “il suggerimento (e non la ritenuta necessità, come riferito dagli appellanti) dell’effettuazione di una consulenza specialistica in un Centro di neuropsichiatria infantile si rivela del tutto ultronea alla luce delle considerazioni sopra espresse circa l’origine causale della patologia”.

Quanto al terzo e al sesto motivo, premesso che il vizio motivazionale dedotto per entrambi si colloca nel regime dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anteriore alle modifiche ad esso introdotte nel 2012, si richiama il costante orientamento di questa Corte, per il quale spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere dal complesso delle risultanze del processo quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.

Si richiama, in particolare, fra le più recenti, Cass. 14 novembre 2013, n. 25608, la quale ha ribadito che “spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova. Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità”.

Analoghe considerazioni presiedono al rigetto del quarto motivo, in ordine al quale deve peraltro rilevarsi come la motivazione sul punto della sentenza impugnata abbia più ampiamente considerato, sulla scorta delle opinioni dei consulenti di ufficio, come la sindrome In oggetto “si manifesti nei primi tre anni di età del bambino, per cui anche la contiguità tra vaccinazione e patologia autistica, ravvisata” dalle parti appellanti “come ulteriore prova del nesso causale tra l’una e l’altra, deve ritenersi del tutto casuale, posto che la vaccinazione è stata fatta nel medesimo periodo di vita in cui insorge la malattia”.

Palesemente infondato è infine il quinto motivo di ricorso, posto che, una volta escluso il nesso causale tra vaccinazione e insorgere della malattia, è coerente la decisione di non dare ingresso a risarcimenti, nè ai sensi della L. n. 210 del 1992, nè ai sensi dell’art. 2043 c.c., senza necessità di motivazione esplicita al riguardo.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA